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Document 32010R0568
Commission Regulation (EU) No 568/2010 of 29 June 2010 amending Annex III to Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the prohibition to place on the market or use for animal nutritional purposes protein products obtained from yeasts of the Candida variety cultivated on n-alkanes (Text with EEA relevance )
Regolamento (UE) n. 568/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (UE) n. 568/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 163 del 30.6.2010, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/30 |
REGOLAMENTO (UE) N. 568/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2010
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, le direttive del Consiglio 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 767/2009 contempla prescrizioni generali in materia di sicurezza e di commercializzazione dei mangimi. In particolare esso contiene un elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. |
(2) |
La direttiva 82/471/CEE del Consiglio (2) e la decisione 85/382/CEE della Commissione, del 10 luglio 1985, che vieta l’impiego nell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (3) proibiscono l’immissione sul mercato e l’uso nei mangimi di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani. Tale divieto è motivato dal fatto che taluni ceppi di lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani hanno carattere patogeno o possono, in determinate circostanze, indurre reazioni di ipersensibilità, comportando pertanto potenziali rischi per la salute umana e per quella degli animali. |
(3) |
In assenza di nuovi sviluppi tecnologici o di nuovi riscontri scientifici che confermino che l’uso di tali prodotti proteici ai fini dell’alimentazione animale è sicuro, l’immissione sul mercato e l’uso di tali prodotti devono continuare a essere vietati e il regolamento (CE) n. 767/2009 deve prevedere un divieto in tal senso. |
(4) |
Onde poter gestire i rischi per la sicurezza dei mangimi, l’elenco dei materiali la cui immissione sul mercato ai fini dell’alimentazione animale è vietata, precedentemente contenuto nella decisione 2004/217/CE della Commissione (4), ha dovuto essere incluso nel capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009. |
(5) |
È necessario pertanto allineare alla decisione 2004/217/CE i punti 5 e 6 del capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009. |
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 767/2009. |
(7) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 85/382/CEE. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 è così modificato:
1) |
i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
è inserito il seguente punto 8:
|
Articolo 2
La decisione 85/382/CEE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
(2) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.
(3) GU L 217 del 14.8.1985, pag. 27.
(4) GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.
(5) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
(6) Il termine “acque reflue” non si riferisce alle “acque di lavorazione”, ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di alimenti e di mangimi; se tali condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che si tratti di acque salubri e pulite, come specificato all’articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi.
(7) Il termine “rifiuti urbani solidi” non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;