Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0568

Regolamento (UE) n. 568/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 163 del 30.6.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/568/oj

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/30


REGOLAMENTO (UE) N. 568/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2010

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, le direttive del Consiglio 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 767/2009 contempla prescrizioni generali in materia di sicurezza e di commercializzazione dei mangimi. In particolare esso contiene un elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati.

(2)

La direttiva 82/471/CEE del Consiglio (2) e la decisione 85/382/CEE della Commissione, del 10 luglio 1985, che vieta l’impiego nell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (3) proibiscono l’immissione sul mercato e l’uso nei mangimi di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani. Tale divieto è motivato dal fatto che taluni ceppi di lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani hanno carattere patogeno o possono, in determinate circostanze, indurre reazioni di ipersensibilità, comportando pertanto potenziali rischi per la salute umana e per quella degli animali.

(3)

In assenza di nuovi sviluppi tecnologici o di nuovi riscontri scientifici che confermino che l’uso di tali prodotti proteici ai fini dell’alimentazione animale è sicuro, l’immissione sul mercato e l’uso di tali prodotti devono continuare a essere vietati e il regolamento (CE) n. 767/2009 deve prevedere un divieto in tal senso.

(4)

Onde poter gestire i rischi per la sicurezza dei mangimi, l’elenco dei materiali la cui immissione sul mercato ai fini dell’alimentazione animale è vietata, precedentemente contenuto nella decisione 2004/217/CE della Commissione (4), ha dovuto essere incluso nel capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009.

(5)

È necessario pertanto allineare alla decisione 2004/217/CE i punti 5 e 6 del capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 767/2009.

(7)

Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 85/382/CEE.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 è così modificato:

1)

i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all’articolo 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (5), senza tenere conto dell’ulteriore trattamento di tali rifiuti e dell’origine delle acque reflue (6).

6.

Rifiuti urbani solidi (7) come i rifiuti domestici.

2)

è inserito il seguente punto 8:

«8.

Prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere “Candida” coltivati su n-alcani.»

Articolo 2

La decisione 85/382/CEE è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

(2)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

(3)  GU L 217 del 14.8.1985, pag. 27.

(4)  GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.

(5)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(6)  Il termine “acque reflue” non si riferisce alle “acque di lavorazione”, ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di alimenti e di mangimi; se tali condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che si tratti di acque salubri e pulite, come specificato all’articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi.

(7)  Il termine “rifiuti urbani solidi” non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;


Top