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Document 32009R0249
Commission Regulation (EC) No 249/2009 of 23 March 2009 amending Council Regulation (EC) No 297/95 as regards the adjustment of the fees of the European Medicines Agency to the inflation rate
Regolamento (CE) n. 249/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali
Regolamento (CE) n. 249/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali
GU L 79 del 25.3.2009, p. 34–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 249/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (2), stabilisce che le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l’Agenzia») siano composte da un contributo della Comunità e da tasse pagate all’Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti. |
(2) |
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 stabilisce che la Commissione riesamini i diritti spettanti all’Agenzia in rapporto al tasso d’inflazione e li aggiorni, con effetto dal 1o aprile di ogni anno. |
(3) |
I diritti vanno perciò aggiornati in rapporto al tasso d’inflazione del 2008. Il tasso d’inflazione della Comunità pubblicato dall’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) è stato del 3,7 % nel 2008. |
(4) |
Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95. |
(6) |
Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2009. |
(7) |
Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l’aggiornamento va effettuato con effetto dal 1o aprile 2009. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e sia applicato a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:
1) |
L’articolo 3 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 4 «60 600 EUR» è sostituito da «62 800 EUR»; |
3) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 6 «36 400 EUR» è sostituito da «37 700 EUR»; |
5) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
6) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2009.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.
(2) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.