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Document 32009L0055

    Direttiva 2009/55/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 , relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (Versione codificata)

    GU L 145 del 10.6.2009, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/55/oj

    10.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 145/36


    DIRETTIVA 2009/55/CE DEL CONSIGLIO

    del 25 maggio 2009

    relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro

    (Versione codificata)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (3), ha subito numerose e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

    (2)

    Affinché la popolazione degli Stati membri diventi maggiormente consapevole delle attività della Comunità, occorre mantenere, a favore dei privati, l’azione intrapresa allo scopo di garantire, nella Comunità, le condizioni del mercato interno.

    (3)

    Gli ostacoli fiscali all’introduzione in uno Stato membro, da parte di privati, di beni personali che si trovano in un altro Stato membro sono tali, in particolare, da intralciare la libera circolazione delle persone nella Comunità; occorre perciò eliminarli, nei limiti del possibile, introducendo esenzioni fiscali.

    (4)

    Queste esenzioni fiscali possono essere applicate soltanto all’introduzione di beni che non hanno alcun carattere commerciale o speculativo e occorre fissarne pertanto i limiti e le condizioni d’applicazione.

    (5)

    In ragione delle disposizioni di armonizzazione adottate nei settori delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), le regole relative agli esoneri e alle franchigie all’importazione sono ormai prive di oggetto in tali settori.

    (6)

    La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati nell’allegato I, parte B,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    1.   Gli Stati membri concedono, alle condizioni e nei casi indicati qui di seguito, un’esenzione dalle imposte sui consumi normalmente esigibili all’atto dell’introduzione definitiva, da parte di privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro.

    2.   Esulano dalla presente direttiva:

    a)

    l’imposta sul valore aggiunto;

    b)

    i diritti d’accisa;

    c)

    i diritti e le imposte specifici e/o periodici concernenti l’utilizzazione dei beni di cui al paragrafo 1 all’interno del paese, quali ad esempio i diritti riscossi all’atto dell’immatricolazione di autovetture, le tasse di circolazione stradale, i canoni televisivi.

    Articolo 2

    Condizioni relative ai beni

    1.   Sono considerati «beni personali», a norma della presente direttiva, i beni destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia. Questi beni, per la loro natura o quantità, non debbono riflettere alcuna preoccupazione d’ordine commerciale, né debbono essere destinati a un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 e degli articoli da 10 a 13 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (5). Sono tuttavia considerati beni personali anche gli strumenti delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato.

    2.   L’esenzione prevista all’articolo 1 è concessa per i beni personali che:

    a)

    sono stati acquistati alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e non beneficiano, in uscita dallo Stato membro di provenienza, di esenzioni o di rimborsi di imposte sui consumi. Per l’applicazione della presente direttiva si ritiene che abbiano soddisfatto tali condizioni i beni acquistati alle condizioni di cui all’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, lettera e);

    b)

    sono stati effettivamente destinati all’uso dell’interessato prima del trasferimento della residenza o dello stabilimento di una residenza secondaria. Gli Stati membri possono esigere che i veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo siano destinati all’uso dell’interessato da almeno sei mesi prima del trasferimento di residenza.

    Per i beni di cui alla lettera a), seconda frase, gli Stati membri possono esigere:

    i)

    per quanto riguarda veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), roulotte da campeggio, abitazioni trasportabili, imbarcazioni da diporto e aerei da turismo, che siano destinati all’uso dell’interessato da almeno dodici mesi prima del trasferimento di residenza;

    ii)

    per quanto riguarda gli altri beni, che siano destinati all’uso dell’interessato da almeno sei mesi prima del trasferimento di residenza.

    3.   Le autorità competenti richiedono la dimostrazione del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 per i veicoli stradali a motore, compresi i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo. Nel caso di beni di altro tipo detta dimostrazione è richiesta solo quando sussistono seri dubbi di frode.

    Articolo 3

    Condizioni relative all’introduzione

    L’introduzione dei beni può effettuarsi in una o più volte entro i termini rispettivamente previsti agli articoli da 7 a 10.

    Articolo 4

    Obblighi posteriori all’introduzione

    I veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo introdotti non possono essere ceduti, dati in locazione o prestati durante i dodici mesi successivi alla loro introduzione in esenzione, salvo in casi debitamente giustificati e riconosciuti come tali dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

    Articolo 5

    Condizioni specifiche relative a taluni beni

    L’esenzione all’introduzione dei cavalli da sella, dei veicoli stradali a motore, compresi i loro rimorchi, delle roulotte da campeggio, delle abitazioni trasportabili, delle imbarcazioni da diporto e degli aerei da turismo è concessa soltanto se il privato trasferisce la residenza normale nello Stato di destinazione.

    Articolo 6

    Norme generali per la determinazione della residenza

    1.   Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intende per «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

    Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

    2.   I privati forniscono la prova del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d’identità o mediante qualsiasi altro documento valido.

    3.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione, qualora abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 o anche ai fini di taluni controlli specifici, possono chiedere qualsiasi elemento d’informazione o prove supplementari.

    CAPO II

    INTRODUZIONE DI BENI PERSONALI IN OCCASIONE DI UN TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NORMALE

    Articolo 7

    1.   L’esenzione prevista all’articolo 1 è concessa alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 per l’introduzione di beni personali effettuata da un privato in occasione del trasferimento della residenza abituale.

    La concessione dell’esenzione è subordinata, fatte salve le modalità eventualmente applicabili in materia di transito comunitario, alla compilazione, su carta libera, di un inventario dei beni e alla presentazione, se lo Stato lo richiede, di una dichiarazione il cui modello e contenuto siano conformi alla procedura prevista all’articolo 248 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6). Nessuna menzione del valore può essere pretesa nell’inventario.

    2.   L’ultima introduzione deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi al trasferimento della residenza normale. Quando, conformemente all’articolo 3, l’introduzione di beni avviene in più riprese nell’arco di detto periodo, gli Stati membri possono esigere la presentazione di un inventario globale cui un altro ufficio doganale può far riferimento anche in occasione dei successivi traslochi soltanto al momento della prima introduzione. Questo inventario globale può essere completato in accordo con le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

    CAPO III

    INTRODUZIONE DI BENI PERSONALI IN OCCASIONE DELL’ARREDAMENTO DI UNA RESIDENZA SECONDARIA O DELL’ABBANDONO DI QUEST’ULTIMA

    Articolo 8

    1.   L’esenzione di cui all’articolo 1 è concessa alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 per l’introduzione di beni personali effettuata da un privato per l’arredamento di una residenza secondaria.

    L’esenzione è concessa solo qualora:

    a)

    la persona interessata sia proprietaria della residenza secondaria o locataria della medesima per un periodo di almeno dodici mesi;

    b)

    i beni introdotti corrispondano al mobilio normale della residenza secondaria.

    2.   L’esenzione viene concessa inoltre, alle condizioni di cui al paragrafo 1, in caso di introduzione di beni destinati alla residenza normale o a un’altra residenza secondaria in seguito all’abbandono di una residenza secondaria, sempre che detti beni siano stati effettivamente posseduti dall’interessato e destinati all’uso di quest’ultimo prima dello stabilimento di una seconda residenza.

    L’ultima introduzione deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi all’abbandono della residenza secondaria.

    CAPO IV

    INTRODUZIONE DI BENI IN OCCASIONE DI MATRIMONIO

    Articolo 9

    1.   Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, chiunque, in occasione del proprio matrimonio, può introdurre in esenzione dalle imposte di cui all’articolo 1, paragrafo 1 nello Stato membro ove conta di stabilire la propria residenza normale, beni personali acquistati o destinati a uso proprio, alle seguenti condizioni:

    a)

    l’introduzione deve essere effettuata durante un periodo che inizia due mesi prima della data prevista per il matrimonio e che termina quattro mesi dopo la data della celebrazione;

    b)

    il privato deve fornire la prova dell’avvenuta celebrazione del matrimonio o dell’avvio delle pratiche ufficiali a tal fine.

    2.   Sono parimenti ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, da persone aventi la residenza normale in uno Stato membro diverso da quello di destinazione. L’esenzione è applicabile ai regali il cui valore unitario non superi 350 EUR. Gli Stati membri possono tuttavia accordare un’esenzione per un valore superiore, purché esso non superi, per singoli regali ammessi in esenzione, 1 400 EUR.

    3.   Per la concessione dell’esenzione gli Stati membri possono richiedere una garanzia adeguata, qualora l’importazione venga effettuata prima della data del matrimonio.

    4.   Nel caso in cui il privato non fornisca la prova del proprio matrimonio entro quattro mesi dalla data dichiarata per la celebrazione, sono dovute le imposte a decorrere dal giorno dell’introduzione.

    CAPO V

    INTRODUZIONE DI BENI PERSONALI DEL «DE CUIUS» ACQUISITI PER VIA SUCCESSORIA

    Articolo 10

    In deroga all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafo 2, ma fatte salve le altre disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5, qualunque privato che acquisisca per via successoria (mortis causa) la proprietà o l’usufrutto di beni personali del «de cuius», situati in uno Stato membro, può introdurre tali beni in esenzione dalle imposte di cui all’articolo 1, paragrafo 1 in un altro Stato membro in cui ha una residenza, alle seguenti condizioni:

    a)

    il privato deve presentare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione un attestato rilasciato da un notaio o da altra autorità competente dello Stato membro di provenienza, comprovante l’acquisizione per via successoria dei beni introdotti;

    b)

    l’introduzione deve essere effettuata entro due anni a decorrere dall’immissione nel possesso di tali beni.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 11

    1.   Gli Stati membri si sforzano di ridurre al massimo le formalità relative all’introduzione effettuata dai privati nei limiti e alle condizioni della presente direttiva e cercano di evitare che le formalità all’introduzione diano adito a controlli che provochino rotture importanti del carico all’entrata nello Stato di destinazione.

    2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere e/o di prevedere condizioni di concessione dell’esenzione meno severe di quelle previste dalla presente direttiva, fatta eccezione per quelle di cui all’ articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

    3.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri non possono applicare, ai sensi della presente direttiva, esenzioni fiscali all’interno della Comunità che siano meno favorevoli di quelle che essi concederebbero per le importazioni di beni personali di privati provenienti da paesi terzi.

    Articolo 12

    1.   Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, in particolare quelle risultanti dall’applicazione dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    2.   La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

    Articolo 13

    La direttiva 83/183/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati all’allegato I, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

    Articolo 14

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 15

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ŠEBESTA


    (1)  Parere del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del 17 settembre 2008 (GU C 77 del 31.3.2009, pag. 148).

    (3)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64.

    (4)  V. allegato I, parte A.

    (5)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO I

    PARTE A

    Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

    (di cui all’articolo 13)

    Direttiva 83/183/CEE del Consiglio

    (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64).

     

    Direttiva 89/604/CEE del Consiglio

    (GU L 348 del 29.11.1989, pag. 28).

     

    Direttiva 91/680/CEE del Consiglio,

    (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1).

    limitatamente all’articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino

    Direttiva 92/12/CEE del Consiglio,

    (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1).

    limitatamente all’articolo 23, paragrafo 3, secondo trattino

    PARTE B

    Elenco dei termini di recepimento

    (di cui all’articolo 13)

    Direttiva

    Termine di recepimento

    83/183/CEE

    1o gennaio 1984

    89/604/CEE

    1o luglio 1990

    91/680/CEE

    1o gennaio 1993 (1)

    92/12/CEE

    1o gennaio 1993 (2)


    (1)  Essi adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché il loro regime così adattato alle disposizioni previste all’articolo 1, punti da 1 a 20 e punti 22, 23 e 24 e all’articolo 2 della direttiva 91/680/CEE sia messo in vigore al 1o gennaio 1993.

    (2)  Tuttavia per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 3, il Regno di Danimarca è autorizzato a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a questa disposizione entro e non oltre il 1o gennaio 1993.


    ALLEGATO II

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 83/183/CEE

    Presente direttiva

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea

    Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea

    Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

    Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, punto i)

    Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

    Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, alinea

    Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, alinea

    Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, punti i) e ii)

    Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articoli 9, 10 e 11

    Articoli 9, 10 e 11

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 2

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 12, paragrafo 2

    Articolo 13

    Articolo 14

    Articolo 13

    Articolo 15

    Allegato I

    Allegato II


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