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Document 32008R1289

    Regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 340 del 19.12.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. impl. da 32019R0980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1289/oj

    19.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 340/17


    REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 12 dicembre 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (2) prescrive alle società soggette alla legge di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati, per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o successivamente, conformemente ai principi contabili internazionali, attualmente comunemente denominati «International Financial Reporting Standard», adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 (di seguito «IFRS adottati»).

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (3) impone agli emittenti di paesi terzi di fornire, nei prospetti per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato, informazioni finanziarie relative agli esercizi passati redatte conformemente agli IFRS adottati o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi.

    (3)

    Per valutare l’equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede inoltre che la decisione della Commissione consenta agli emittenti comunitari di utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo interessato.

    (4)

    I bilanci redatti conformemente agli IFRS emessi dallo International Accounting Standards Board (IASB) forniscono ai relativi utenti un’informazione adeguata che consente loro di valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’emittente. È pertanto opportuno permettere agli emittenti di un paese terzo di utilizzare all’interno della Comunità gli IFRS emessi dallo IASB.

    (5)

    Nel dicembre 2007 la Commissione ha consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) per quanto riguarda la valutazione tecnica dell’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) degli Stati Uniti, della Cina e del Giappone. Nel marzo 2008 la Commissione ha esteso la consultazione ai GAAP della Corea del Sud, del Canada e dell’India.

    (6)

    Nel suo parere espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008, il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell’utilizzazione all’interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all’interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell’India.

    (7)

    Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d’intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS emessi dallo IASB. È pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati dal 1o gennaio 2009.

    (8)

    Nell’agosto 2007 l’Accounting Standards Board del Giappone e lo IASB hanno annunciato di essere pervenuti ad un accordo per accelerare la convergenza eliminando le principali differenze tra i GAAP giapponesi e gli IFRS entro il 2008 e le differenze restanti entro la fine del 2011. Le autorità giapponesi non richiedono alcuna riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci secondo gli IFRS. Dal 1o gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS adottati.

    (9)

    A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007 gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i GAAP di un altro paese terzo che converga con gli IFRS o che si sia impegnato ad adottare gli IFRS o che sia pervenuto ad un accordo di reciproco riconoscimento con la Comunità prima del 31 dicembre 2008 per un periodo transitorio che termina entro il 31 dicembre 2011.

    (10)

    In Cina gli Accounting Standard for Business Enterprises sono sostanzialmente arrivati a convergere con gli IFRS e coprono quasi tutte le tematiche attualmente contemplate dagli IFRS. Tuttavia, poiché gli Accounting Standard for Business Enterprises sono applicati soltanto dal 2007, sono necessarie ulteriori prove della loro corretta applicazione.

    (11)

    Nel gennaio 2006 l’Accounting Standards Board del Canada si è impegnato pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e sta prendendo efficaci provvedimenti per assicurare una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.

    (12)

    La Korean Financial Supervisory Commission e il Korean Accounting Institute si sono pubblicamente impegnati nel marzo 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno prendendo efficaci provvedimenti per assicurare una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.

    (13)

    Il governo indiano e l’Indian Institute of Chartered Accountants si sono impegnati pubblicamente nel luglio del 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno adottando misure efficaci per garantire una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.

    (14)

    Benché non si debba prendere nessuna decisione definitiva sull’equivalenza dei principi contabili che convergono con gli IFRS finché non sia stata effettuata una valutazione dell’attuazione di detti principi contabili da parte delle società e dei revisori dei conti, è importante sostenere gli sforzi dei paesi che si sono impegnati a far convergere i loro principi contabili con gli IFRS e dei paesi che si sono impegnati ad adottare gli IFRS. Di conseguenza, è opportuno permettere agli emittenti di paesi terzi di redigere i loro bilanci annuali e semestrali nella Comunità conformemente ai GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud o dell'India per un periodo transitorio di durata non superiore a 3 anni. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004 per tenere conto dei cambiamenti concernenti l’uso dei GAAP degli Stati Uniti, del Giappone, della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell'India per la preparazione da parte di emittenti di paesi terzi delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e per eliminare alcune disposizioni divenute obsolete.

    (15)

    È necessario che la Commissione continui a monitorare, con l’assistenza tecnica del CESR, lo sviluppo dei GAAP di tali paesi terzi in relazione agli IFRS adottati.

    (16)

    Occorre incoraggiare i paesi ad adottare gli IFRS. L’UE può stabilire che i principi nazionali che sono stati considerati equivalenti non possano più essere utilizzati ai fini della preparazione delle informazioni di cui alla direttiva 2004/109/CE o al regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE quando i rispettivi paesi hanno adottato gli IFRS come loro unici principi contabili.

    (17)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

    1)

    i paragrafi 5 e 5 bis sono sostituiti dai seguenti:

    «5.   A decorrere dal 1o gennaio 2009 gli emittenti dei paesi terzi presentano le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ad uno dei seguenti set di principi contabili:

    a)

    gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

    b)

    gli International Financial Reporting Standard, purché le note relative ai bilanci sottoposti a revisione facenti parte delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati contengano una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standard esplicita e senza riserve, conformemente alla IAS 1 Presentazione del bilancio;

    c)

    i Generally Accepted Accounting Principles del Giappone;

    d)

    i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d’America.

    5bis.   Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all’allegato I, punto 20.1, all’allegato IV, punto 13.1, all’allegato VII, punto 8.2, all’allegato X, punto 20.1 o all’allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2012 o in data successiva, o all’obbligo di cui all’allegato VII, punto 8.2 bis, all’allegato IX, punto 11.1, o all’allegato X, punto 20.1 bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2012, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica d’India.»;

    2)

    i paragrafi da 5 ter a 5 sexies sono soppressi.

    Articolo 2

    La Commissione continua a monitorare, con l’assistenza tecnica del CESR, gli sforzi compiuti dai paesi terzi ai fini della transizione agli IFRS e mantiene un dialogo attivo con le autorità durante il processo di convergenza. Nel 2009 la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti in materia al Parlamento europeo e al comitato europeo dei valori mobiliari (ESC). La Commissione informa inoltre rapidamente il Consiglio e il Parlamento europeo di eventuali casi futuri in cui gli emittenti dell'UE siano tenuti a riconciliare i loro bilanci con i GAAP nazionali di un paese terzo.

    Articolo 3

    Le date di passaggio agli IFRS annunciate pubblicamente da parte di paesi terzi servono come date di riferimento per abolire il riconoscimento dell’equivalenza per tali paesi terzi.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Charlie McCREEVY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

    (2)  GU L 243 dell 11.9.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3.

    (4)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.


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