This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0301
Council Regulation (EC) No 301/2008 of 17 March 2008 adapting Annex I to Regulation (EC) No 882/2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 97 del 9.4.2008, p. 85–86
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625
9.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 97/85 |
REGOLAMENTO (CE) N. 301/2008 DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2008
che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. |
(2) |
Stante l’adesione di nuovi Stati membri nel 2004, è necessario completare l’elenco dei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 per includervi tutti gli Stati membri. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2004 ai territori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15
1. |
Il territorio del Regno del Belgio |
2. |
Il territorio della Repubblica di Bulgaria |
3. |
Il territorio della Repubblica ceca |
4. |
Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia |
5. |
Il territorio della Repubblica federale di Germania |
6. |
Il territorio della Repubblica di Estonia |
7. |
Il territorio dell’Irlanda |
8. |
Il territorio della Repubblica ellenica |
9. |
Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla |
10. |
Il territorio della Repubblica francese |
11. |
Il territorio della Repubblica italiana |
12. |
Il territorio della Repubblica di Cipro |
13. |
Il territorio della Repubblica di Lettonia |
14. |
Il territorio della Repubblica di Lituania |
15. |
Il territorio del Granducato di Lussemburgo |
16. |
Il territorio della Repubblica di Ungheria |
17. |
Il territorio della Repubblica di Malta |
18. |
Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa |
19. |
Il territorio della Repubblica d’Austria |
20. |
Il territorio della Repubblica di Polonia |
21. |
Il territorio della Repubblica portoghese |
22. |
Il territorio della Romania |
23. |
Il territorio della Repubblica di Slovenia |
24. |
Il territorio della Repubblica slovacca |
25. |
Il territorio della Repubblica di Finlandia |
26. |
Il territorio del Regno di Svezia |
27. |
Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord». |