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Document 32008R0180
Commission Regulation (EC) No 180/2008 of 28 February 2008 concerning the Community reference laboratory for equine diseases other than African horse sickness and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 , relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 , relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 56 del 29.2.2008, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
29.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 180/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2008
relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto iv),
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 90/426/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. |
(2) |
In conformità con l’articolo 19, punto iv), della direttiva 90/426/CEE, la Commissione può designare un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie che colpiscono gli equini di cui all’allegato A della presente direttiva. Inoltre, stabilisce le funzioni, i compiti e le procedure in materia di collaborazione con i laboratori, negli Stati membri, incaricati della diagnosi delle malattie infettive che colpiscono gli equini. |
(3) |
Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), con il suo laboratorio di ricerche in patologia animale e zoonosi sito a Maisons-Alfort, e il suo laboratorio di ricerca in patologia e in malattie che colpiscono gli equini sito a Dozulé, Francia, dovrebbe essere designato in quanto laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini, ad eccezione della peste equina, per un periodo di cinque anni dal 1o luglio 2008. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute ed il benessere degli animali. Un elenco dei laboratori comunitari di riferimento per la salute e il benessere degli animali e per gli animali vivi è fornito nel capitolo II dell’allegato VII del regolamento. È necessario inserire in tale elenco il laboratorio comunitario di riferimento designato per le malattie degli equini diverse dalla peste equina. |
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 882/2004. |
(6) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) con i suoi laboratori di ricerca in patologia animale e zoonosi e in patologia e malattie che colpiscono gli equini, siti in Francia, è designata come laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per un periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.
2. Le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri sono fissate nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Nel capitolo II dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 14:
«14. |
Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina
|
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Funzioni, compiti e procedure del laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri
Fatte salve le funzioni e gli obblighi generali dei laboratori comunitari di riferimento nel settore della salute animale, fissati all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio comunitario di riferimento («LCR») per le malattie degli equini diverse dalla peste equina è incaricato dei seguenti compiti e delle seguenti funzioni:
1. |
L’LCR assicura il collegamento tra i laboratori nazionali/centrali degli Stati membri per le malattie degli equini, o le sezioni dei laboratori diagnostici che si occupano degli agenti patogeni individuali o dei gruppi di agenti patogeni responsabili delle malattie degli equini elencate nell’allegato A della direttiva 90/426/CEE e a cui si fa riferimento nell’allegato D, capitolo II, lettera A, della direttiva 92/65/CEE, ad eccezione della peste equina, se necessario, in particolare:
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2. |
L’LCR sostiene i laboratori nazionali/centrali nelle loro funzioni, in particolare:
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3. |
L’LRC fornisce informazioni e provvede alla formazione professionale specialistica, in particolare:
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4. |
Inoltre, l’LRC:
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