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Document 32008R0180

    Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 , relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

    GU L 56 del 29.2.2008, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/180/oj

    29.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 56/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 180/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 28 febbraio 2008

    relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto iv),

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 90/426/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

    (2)

    In conformità con l’articolo 19, punto iv), della direttiva 90/426/CEE, la Commissione può designare un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie che colpiscono gli equini di cui all’allegato A della presente direttiva. Inoltre, stabilisce le funzioni, i compiti e le procedure in materia di collaborazione con i laboratori, negli Stati membri, incaricati della diagnosi delle malattie infettive che colpiscono gli equini.

    (3)

    Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), con il suo laboratorio di ricerche in patologia animale e zoonosi sito a Maisons-Alfort, e il suo laboratorio di ricerca in patologia e in malattie che colpiscono gli equini sito a Dozulé, Francia, dovrebbe essere designato in quanto laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini, ad eccezione della peste equina, per un periodo di cinque anni dal 1o luglio 2008.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute ed il benessere degli animali. Un elenco dei laboratori comunitari di riferimento per la salute e il benessere degli animali e per gli animali vivi è fornito nel capitolo II dell’allegato VII del regolamento. È necessario inserire in tale elenco il laboratorio comunitario di riferimento designato per le malattie degli equini diverse dalla peste equina.

    (5)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 882/2004.

    (6)

    Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) con i suoi laboratori di ricerca in patologia animale e zoonosi e in patologia e malattie che colpiscono gli equini, siti in Francia, è designata come laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per un periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.

    2.   Le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri sono fissate nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Nel capitolo II dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 14:

    «14.

    Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina

    AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie équine

    F-94700 Maisons-Alfort

    Francia.»

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    (2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Funzioni, compiti e procedure del laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri

    Fatte salve le funzioni e gli obblighi generali dei laboratori comunitari di riferimento nel settore della salute animale, fissati all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio comunitario di riferimento («LCR») per le malattie degli equini diverse dalla peste equina è incaricato dei seguenti compiti e delle seguenti funzioni:

    1.

    L’LCR assicura il collegamento tra i laboratori nazionali/centrali degli Stati membri per le malattie degli equini, o le sezioni dei laboratori diagnostici che si occupano degli agenti patogeni individuali o dei gruppi di agenti patogeni responsabili delle malattie degli equini elencate nell’allegato A della direttiva 90/426/CEE e a cui si fa riferimento nell’allegato D, capitolo II, lettera A, della direttiva 92/65/CEE, ad eccezione della peste equina, se necessario, in particolare:

    a)

    svolgendo un ruolo di primo piano nell’industria equina, a contatto diretto con le strutture competenti per i cavalli di razza e da competizione, in modo da:

    i)

    garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche;

    ii)

    controllare la situazione delle malattie, a livello mondiale e regionale, raccogliendo regolarmente campioni prelevati sul campo provenienti da Stati membri e da paesi terzi geograficamente o economicamente collegati alla Comunità per quanto riguarda gli scambi di equini o di prodotti da essi derivati;

    b)

    fornendo la tipizzazione e la caratterizzazione antigenica e genomica degli agenti patogeni, quando ciò è appropriato e necessario, ad esempio per seguire i casi dal punto di vista epidemiologico o per la verifica delle diagnosi, a partire dai campioni di cui alla lettera a) punto ii), e

    i)

    comunicando immediatamente i risultati di tali ricerche alla Commissione, allo Stato membro e al laboratorio nazionale/centrale interessato;

    ii)

    identificando gli agenti patogeni responsabili, se necessario in collaborazione stretta con i laboratori di riferimento regionali designati dall’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

    c)

    costituendo e tenendo costantemente aggiornata una collezione di patogeni e dei loro ceppi, nonché una collezione aggiornata dei sieri specifici contro le malattie degli equini;

    d)

    procedendo ad un inventario delle tecniche attualmente utilizzate nei vari laboratori allo scopo di:

    i)

    proporre test standardizzati e procedure per i test o sieri di riferimento ai fini del controllo della qualità interna;

    ii)

    elaborare nuove procedure diagnostiche per rendere le importazioni di equini più sicure e le esportazioni di equini più competitive;

    e)

    consigliando la Commissione su tutti gli aspetti collegati alle malattie degli equini elencate nell’allegato A della direttiva 90/426/CEE, o a cui si fa riferimento nell’allegato D, capitolo II, lettera A, della direttiva 92/65/CEE, o per le quali si applicano altre disposizioni comunitarie relative alla salute degli animali; ciò comprende anche la formulazione di pareri relativi ad una possibile vaccinazione, ai test sanitari più adatti richiesti per gli scambi e le importazioni, o la valutazione di vaccini elaborati recentemente, o su questioni relative all’epidemiologia delle varie malattie degli equini.

    2.

    L’LCR sostiene i laboratori nazionali/centrali nelle loro funzioni, in particolare:

    a)

    provvedendo alla conservazione e alla fornitura ai laboratori nazionali/centrali di reagenti e materiali da utilizzare nella diagnosi delle malattie degli equini, quali virus e/o antigeni disattivati, sieri standardizzati, linee cellulari e altri reagenti di riferimento;

    b)

    mantenendo la perizia sulle malattie degli equini, comprese le malattie emergenti, in modo da permettere una rapida diagnosi differenziale;

    c)

    promuovendo l’armonizzazione dei metodi diagnostici e vigilando sull’efficacia dei test nell’ambito della Comunità; a questo scopo organizza e realizza periodicamente prove comparate ed esercitazioni di controllo esterno della qualità per quanto riguarda la diagnosi delle malattie degli equini a livello comunitario e trasmette regolarmente risultati di dette prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali/centrali;

    d)

    introducendo progressivamente prove di idoneità tra i laboratori, e continuando a realizzarle;

    e)

    eseguendo ricerche e studi ai fini dell’elaborazione di più efficaci metodi di lotta contro le malattie in collaborazione con i laboratori nazionali/centrali, conformemente a quanto previsto nel piano di lavoro annuale del laboratorio comunitario di riferimento e fornendo metodi ottimali per la diagnosi e la diagnosi differenziale.

    3.

    L’LRC fornisce informazioni e provvede alla formazione professionale specialistica, in particolare:

    a)

    raccogliendo e trasmettendo alla Commissione e agli Stati membri dati ed informazioni sui metodi utilizzati nei laboratori nazionali/centrali per la diagnosi e la diagnosi differenziale;

    b)

    definendo ed applicando le disposizioni necessarie per la formazione specialistica di esperti in diagnosi di laboratorio, ai fini dell’armonizzazione delle tecniche diagnostiche;

    c)

    seguendo l’evoluzione della situazione epidemiologica delle malattie degli equini;

    d)

    organizzando un incontro annuale in occasione del quale i rappresentanti dei laboratori nazionali/centrali possano esaminare le tecniche diagnostiche e l’andamento del coordinamento.

    4.

    Inoltre, l’LRC:

    a)

    esegue, previa consultazione della Commissione, sperimentazioni e prove sul campo volte a rendere più efficace la lotta contro le malattie specifiche degli equini;

    b)

    durante l’incontro annuale dei laboratori nazionali/centrali di riferimento, esamina le modalità delle prove prescritte nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell’UIE;

    c)

    fornisce alla Commissione l’assistenza per la revisione delle raccomandazioni dell’UIE (Codice sanitario per gli animali terrestri e Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri).


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