Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0423

    Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007 , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

    GU L 103 del 20.4.2007, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 335M del 13.12.2008, p. 969–1033 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; abrogato da 32010R0961

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/423/oj

    20.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 103/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 423/2007 DEL CONSIGLIO

    del 19 aprile 2007

    concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737(2006) [«UNSCR 1737(2006)»] in cui decideva che l’Iran avrebbe dovuto sospendere senza indugio tutte le attività connesse con l’arricchimento e il ritrattamento, così come i lavori su tutti i progetti riguardanti l’acqua pesante, e adottare determinate misure richieste dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica («AIEA»), cosa che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ritiene indispensabile per rassicurare circa il carattere esclusivamente pacifico del programma nucleare iraniano. Nell’intento di convincere l’Iran ad ottemperare a questa decisione vincolante, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite devono applicare un certo numero di misure restrittive.

    (2)

    In linea con l’UNSCR 1737(2006), la posizione comune 2007/140/PESC prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell’Iran, tra cui restrizioni all’esportazione e all’importazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, un divieto riguardante la prestazione di servizi connessi, un divieto riguardante gli investimenti connessi ai beni e alle tecnologie in questione, un divieto riguardante l’acquisto dei beni e delle tecnologie suddetti dall’Iran e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi che partecipano, sono direttamente associati o danno il loro sostegno alle attività o allo sviluppo suddetti.

    (3)

    Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (4)

    Il presente regolamento deroga alla normativa comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dai paesi terzi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (2), nella misura in cui il presente regolamento contempla gli stessi prodotti e tecnologie.

    (5)

    Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l’elenco dei beni e delle tecnologie vietati e le relative modifiche eventualmente adottate dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché a modificare l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche dovrebbero essere congelati in base a decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato per le sanzioni.

    (6)

    Quanto alla procedura per redigere e modificare l’elenco di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esercitare esso stesso le corrispondenti competenze d’esecuzione tenuto conto degli obiettivi dell’UNSCR 1737(2006), in particolare il contenimento dello sviluppo da parte dell’Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleari e missilistici, nonché della natura sensibile, in termini di proliferazione, delle attività intraprese da persone e entità che sostengono tali programmi.

    (7)

    Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.

    (8)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Solo ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 dell’UNSCR 1737(2006);

    b)

    «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l’altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza, comprese le forme verbali di assistenza;

    c)

    «beni»: prodotti, materiali e attrezzature;

    d)

    «tecnologie»: il software;

    e)

    «investimento»: l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

    f)

    «servizi di intermediazione»: le attività di persone, entità e società che agiscono da intermediari acquistando, vendendo o disponendo il trasferimento di beni e tecnologie o che negoziano o organizzano transazioni che comportano il trasferimento di beni o tecnologie;

    g)

    «fondi»: le attività e le utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

    i)

    i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

    ii)

    i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

    iii)

    i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

    iv)

    gli interessi, i dividendi o altri redditi e incrementi di valore generati dalle attività;

    v)

    il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni o gli altri impegni finanziari;

    vi)

    le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; e

    vii)

    i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

    h)

    «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

    i)

    «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    j)

    «congelamento di risorse economiche»: il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

    k)

    «territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

    Articolo 2

    È vietato:

    a)

    vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie seguenti, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran:

    i)

    tutti i beni e le tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico. Tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I;

    ii)

    gli altri beni e le altre tecnologie definiti dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Anche tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I;

    b)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

    Articolo 3

    1.   Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato II, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran.

    2.   Figurano nell’allegato II i beni e le tecnologie non contemplati dall’allegato I, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

    3.   Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

    4.   Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato II se risulta loro che tali operazioni contribuirebbero a una delle seguenti attività:

    a)

    attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante in Iran;

    b)

    sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; o

    c)

    esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

    5.   Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata.

    6.   Qualora rifiutino di rilasciare un’autorizzazione o in caso di annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione, a norma del paragrafo 4, gli Stati membri ne informano gli altri Stati membri e la Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (3).

    7.   Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione di esportazione che è stata negata da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma del paragrafo 4, per una transazione essenzialmente identica e per la quale il diniego è ancora valido, esso prima consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego di cui ai paragrafi 5 e 6. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

    Articolo 4

    È vietato acquistare, importare o trasportare dall’Iran i beni e le tecnologie elencati nell’allegato I, indipendentemente dalla loro origine.

    Articolo 5

    1.   È vietato:

    a)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’impiego dei beni elencati nell’allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    b)

    fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato I;

    c)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologia ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    d)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c).

    2.   La fornitura di:

    a)

    assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencate nell’allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’impiego di detti beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    b)

    investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II;

    c)

    finanziamenti o assistenza finanziaria pertinente ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    è soggetta all’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

    3.   Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano transazioni di cui al paragrafo 2, se risulta loro che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

    a)

    attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

    b)

    lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; oppure

    c)

    l’esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

    Articolo 6

    Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per le transazioni connesse con beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione di cui all’articolo 2, o all’articolo 5, paragrafo 1, qualora il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, anche quando tali beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che:

    a)

    il contratto per la fornitura dei beni o delle tecnologie, o per la prestazione di assistenza, preveda adeguate garanzie in merito ai destinatari finali; e

    b)

    l’Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione oppure, a seconda dei casi, la relativa assistenza, in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

    Articolo 7

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato IV. Figurano nell’allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni a norma del punto 12 dell’UNSCR 1737(2006).

    2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato V. Figurano nell’allegato V le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati nell’allegato IV che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140/PESC, sono stati riconosciuti:

    a)

    partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione; oppure

    b)

    partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran; oppure

    c)

    agire per conto o sotto la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b); oppure

    d)

    essere persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui alle lettere a) o b), anche con mezzi illeciti.

    3.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV e V o utilizzato a loro beneficio.

    4.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 8

    In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 23 dicembre 2006 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    c)

    il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV o V;

    d)

    il riconoscimento che il vincolo o la decisione non è contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

    e)

    se si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.

    Articolo 9

    In deroga all’articolo 7, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV o V sia dovuto in forza di un contratto, di un accordo o di un obbligo concluso o sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo è stata/o designata/o dal comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

    a)

    l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

    i)

    i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un’entità o da un organismo di cui agli allegati IV o V;

    ii)

    il contratto, l’accordo o l’obbligo non contribuiranno alla fabbricazione, alla vendita, all’acquisto, al trasferimento, all’esportazione, all’importazione, al trasporto o all’impiego dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati I e II; e

    iii)

    il pagamento non viola l’articolo 7, paragrafo 3;

    b)

    se si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica; e

    c)

    se si applica l’articolo 7, paragrafo 2, lo Stato membro interessato abbia informato della decisione dell’autorità competente e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione gli altri Stati membri e la Commissione almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione.

    Articolo 10

    1.   In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché:

    a)

    abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    i)

    necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati IV o V e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    ii)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

    iii)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

    b)

    se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

    2.   In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

    a)

    se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e

    b)

    se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato V, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

    3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

    Articolo 11

    1.   L’articolo 7, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi della Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali transazioni.

    2.   L’articolo 7, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

    b)

    pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima del 23 dicembre 2006;

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2.

    Articolo 12

    1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    2.   I divieti di cui all’ articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 3, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

    Articolo 13

    1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

    a)

    fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 7, alle autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti Web elencati nell’allegato III, in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;

    b)

    collaborare con le autorità competenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

    3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 14

    La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    Articolo 15

    1.   La Commissione:

    a)

    modifica l’allegato I sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;

    b)

    modifica l’allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

    c)

    modifica l’allegato IV sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni.

    2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, redige, riesamina e modifica l’elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio riguardo all’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC. L’elenco di cui all’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

    3.   Il Consiglio motiva dettagliatamente le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 e le rende note alle persone, alle entità e agli organismi interessati.

    Articolo 16

    1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

    Articolo 17

    1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell’allegato III o attraverso gli stessi.

    2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

    Articolo 18

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio della Comunità;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

    d)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.

    Articolo 19

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007.

    Per il Consiglio

    La presidente

    Brigitte ZYPRIES


    (1)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

    (2)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 (GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

    (3)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


    ALLEGATO I

    Beni e tecnologie di cui all’articolo 2

    Nota:

    Nei limiti del possibile, i prodotti indicati nel presente allegato sono definiti facendo riferimento all’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000. Qualora un prodotto del presente allegato non sia identico a un prodotto dell’allegato del regolamento suddetto, il numero di riferimento ripreso dall’elenco dei prodotti a duplice uso è preceduto da «ex» e fa fede la descrizione dei beni o delle tecnologie che figura nel presente allegato.

    I.A.   Beni

    I.B.   Tecnologie


    ALLEGATO II

    Prodotti e tecnologie di cui all’articolo 3

    Note:

    1.

    Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000.

    2.

    Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

    3.

    Per le definizioni dei termini tra ‧virgolette singole‧ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

    4.

    Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006 del Consiglio.

    II.A.   Prodotti

    A0   Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006

    II.A0.001

    Lampade a catodo cavo, come segue:

    a.

    Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo

    b.

    Lampade a catodo cavo all’uranio

    II.A0.002

    Isolatori di Faraday nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm-650 nm

     

    II.A0.003

    Reticoli ottici nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm-650 nm

    II.A0.004

    Fibre ottiche nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm-650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm-650 nm e con un diametro dell’anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm

    II.A0.005

    Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

    1.

    Dispositivi di tenuta

    2.

    Componenti interni

    3.

    Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare

    0A001

    II.A0.006

    Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l’identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c

    0A001.j

    1A004.c

    II.A0.007

    Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304 o 316 L

    Nota: Questa voce non contempla le valvole definite in 0B001.c.6 e 2A226

    0B001.c.6

    2A226

    II.A0.008

    Specchi piani, convessi e concavi rivestiti di multistrati altamente riflettenti o controllati nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm-650 nm

    0B001.g.5

    II.A0.009

    Lenti, polarizzatori, lamine ritardatrici a mezz’onda (lamine lambda/2), lamine ritardatrici a quarto d’onda (lamine lambda/4), finestre laser in silicio o in quarzo e rotatori, rivestiti di strati antiriflesso nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm-650 nm

    0B001.g

    II.A0.010

    Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1

    2B350

    II.A0.011

    Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

    pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s,

    pompe a vuoto rotative di tipo “roots” con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h

    Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto

    0B002.f.2

    2B231

    II.A0.012

    Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde)

    0B006

    II.A0.013

    "Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001

    0C001


    A1   Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006

    II.A1.001

    Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %

    II.A1.002

    Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %

    II.A1.003

    Guarnizioni e dispositivi di tenuta fabbricati con uno dei seguenti materiali:

    a.

    copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

    b.

    poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

    c.

    elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

    d.

    policlorotrifluoroetilene (PCTFE, ad esempio Kel-F ®);

    e.

    fluoroelastomeri in viton;

    f.

    politetrafluoroetilene (PTFE)

     

    II.A1.004

    Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali

    Nota: Questa voce non contempla i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c

    1A004.c

    II.A1.005

    Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro con una capacità di resa superiore a 100 g di fluoro/h

    Nota: Questa voce non contempla le celle elettrolitiche definite in 1B225

    1B225

    II.A1.006

    Catalizzatori platinati, diversi da quelli specificati in 1A225, appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell’isotopo idrogeno tra l’idrogeno e l’acqua per il recupero del trizio dall’acqua pesante o per la produzione di acqua pesante, e loro sostituti

    1B231, 1A225

    II.A1.007

    Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    con una resistenza a trazione pari o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C); o

    b.

    con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C)

    1C002.b.4

    1C202.a

    II.A1.008

    Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm

    1C003.a

    II.A1.009

    "Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come segue:

    a.

    "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    "modulo specifico" superiore a 10 × 106 m; o

    2.

    "carico di rottura specifico" superiore a 17 × 104 m;

    b.

    "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    "modulo specifico" superiore a 3,18 x 106 m; o

    2.

    "carico di rottura specifico" superiore a 76,2 x 103 m;

    c.

    "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati IIA1.010.a o b

    Nota: Questa voce non contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b

    1C010.a, 1C010.b, 1C210.a, 1C210.b

    II.A1.010

    Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:

    a.

    costituiti da "materiali fibrosi o filamentosi" specificati nel precedente IIA1.009;

    b.

    I "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati in una "matrice" di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli preimpregnati non superi 50 cm × 90 cm;

    c.

    i preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa

    Nota: Questa voce non contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010.e

    1C010.e, 1C210

    II.A1.011

    Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei ‧missili‧, diversi da quelli specificati in 1C107

    1C107

    II.A1.012

    Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa, a 293 K (20 °C).

    Nota tecnica:

    L’acciaio sopra richiamato comprende l’acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico

    1C216

    II.A1.013

    Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

    a.

    in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm; e

    b.

    una massa superiore a 5 kg

    Nota: Questa voce non contempla il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226

    1C226


    A2   Trattamento e lavorazione dei materiali

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006

    II.A2.001

    Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

    a.

    sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un’accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50kN, misurate a ‧tavola vuota‧;

    b.

    controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con ‧larghezza di banda in tempo reale‧ superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

    c.

    dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‧tavola vuota‧, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

    d.

    strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‧tavola vuota‧, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

    Nota tecnica:

    Per ‧tavola vuota‧ si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio

    2B116

    II.A2.002

    Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari

    Nota: Questa voce non contempla le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c

    2B201.b, 2B001.c

    II.A2.002a

    Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in II.A2.002

     

    II.A2.003

    Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

    a.

    Macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

    2.

    che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

    3.

    che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e

    4.

    che siano in grado di realizzare l’equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante;

    b.

    Teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

    Nota tecnica:

    Le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento

    2B119

    II.A2.004

    Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete); o

    b.

    capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (operazione sopra la parete)

    Nota tecnica:

    I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo ‧asservito‧ o azionati tramite leva di comando o tastiera

    2B225

    II.A2.005

    Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue:

    Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C

    2B226, 2B227

    II.A2.006

    Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C

    2B226, 2B227

    II.A2.007

    ‧Trasduttori di pressione‧, diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

    a.

    elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da ‧Materiali resistenti alla corrosione dell’UF6‧; e

    b.

    aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    fondo scala inferiore a 200 kPa e ‧precisione‧ migliore di ± 1 % (fondo scala) o

    2.

    fondo scala di 200 kPa o superiore e ‧precisione‧ migliore di 2 kPa

    Nota tecnica

    Ai fini di 2B230, la ‧precisione‧ include la non linearità, l’isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente

    2B230

    II.A2.008

    Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

    1.

    leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e del 20 % di cromo;

    2.

    fluoropolimeri;

    3.

    vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    4.

    grafite o ‧carbonio grafite‧;

    5.

    nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    6.

    tantalio o leghe di tantalio;

    7.

    titanio o leghe di titanio;

    8.

    zirconio o leghe di zirconio; o

    9.

    acciaio inossidabile

    Nota tecnica:

    Il “carbonio grafite” è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite

    2B350.e

    II.A2.009

    Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:

    Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici in diretto contatto con il fluido/i fluidi costruite con uno dei materiali seguenti:

    1.

    leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e del 20 % di cromo;

    2.

    fluoropolimeri;

    3.

    vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    4.

    grafite o ‧carbonio grafite‧;

    5.

    nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    6.

    tantalio o leghe di tantalio;

    7.

    titanio o leghe di titanio;

    8.

    zirconio o leghe di zirconio;

    9.

    carburo di silicio;

    10.

    carburo di titanio; o

    11.

    acciaio inossidabile

    Nota: Questa voce non contempla i radiatori per veicoli

    2B350.d

    II.A2.010

    Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate alla voce 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora [misurate in condizioni standard di temperatura di 273 K (0 °C) e di pressione di 101,3 kPa] e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

    1.

    acciaio inossidabile;

    2.

    lega di alluminio

    2B350.i

    II.A2.011

    Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

    1.

    leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e del 20 % di cromo;

    2.

    fluoropolimeri;

    3.

    vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    4.

    nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    5.

    tantalio o leghe di tantalio;

    6.

    titanio o leghe di titanio; o

    7.

    zirconio o leghe di zirconio

    Nota: Questa voce non contempla i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c

    2B352.c

    II.A2.012

    Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio

    Nota: Questa voce non contempla i filtri definiti alla voce 2B352.d

    2B352.d


    A3   Materiali elettronici

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006

    II.A3.001

    Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:

    a.

    in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping; e

    b.

    stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore

    Nota: Questa voce non contempla gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227

    3A227

    II.A3.002

    Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

    a.

    spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

    b.

    spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

    c.

    spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

    d.

    spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "Materiali resistenti alla corrosione da UF6";

    e.

    spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C); o

    2.

    camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "Materiali resistenti alla corrosione da UF6";

    f.

    spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi

    3A233


    A6   Sensori e laser

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006

    II.A6.001

    Barre di ittrio-alluminio granato (YAG)

     

    II.A6.002

    Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 μm-17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe)

    Nota: Questa voce non contempla gli apparecchi e i componenti da ripresa definiti alla voce 6A003

    6A003

    II.A6.003

    Correttori del fronte d’onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e "specchi deformabili", compresi gli specchi bimorfi

    Nota: Questa voce non contempla gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f

    6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

    II.A6.004

    Laser ad argon ionizzato aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W

    Nota: Questa voce non contempla i laser ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a

    6A005.a.6, 6A205.a

    II.A6.005

    Laser a semiconduttore e relativi componenti, come segue:

    a.

    Laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100

    b.

    Cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W

    1.

    I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser

    2.

    Questa voce non contempla i laser definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b

    3.

    Questa voce non contempla i diodi laser con lunghezza d’onda compresa nella gamma 1 200 nm-2 000 nm

    6A005.b

    II.A6.006

    Laser a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza d’onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di laser a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di laser a semiconduttore accordabile di tale lunghezza d’onda

    1.

    I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser

    2.

    Questa voce non contempla i laser a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b

    6A005.b

    II.A6.007

    Laser accordabili allo stato solido come segue, e loro componenti appositamente progettati:

    a.

    laser in titanio-zaffiro

    b.

    laser in alessandrite

    Nota: Questa voce non contempla i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1

    6A005.c.1

    II.A6.008

    Laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm ed energia di uscita superiore a 10 J per impulso

    Nota: Questa voce non contempla i laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b

    6A005.c.2

    II.A6.009

    Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

    a.

    Tubi per l’immagine e dispositivi per l’immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1 kHz

    b.

    Componenti a frequenza di ripetizione

    c.

    Celle di Pockels

    6A203.b.4.c

    II.A6.010

    Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy(silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale

    Nota tecnica:

    Il termine Gy(silicio) si riferisce all’energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti

    6A203.c

    II.A6.011

    Amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    lunghezza di onda compresa fra 300 nm e 800 nm;

    2.

    potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;

    3.

    cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

    4.

    larghezza di impulso inferiore a 100 ns

    1.

    Questa voce non contempla gli oscillatori monomodo

    2.

    Questa voce non contempla gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005

    6A205.c

    II.A6.012

    "Laser" ad anidride carbonica ad impulsi aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    lunghezza d’onda compresa fra 9 000 nm e 11 000 nm;

    2.

    cadenza di ripetizione superiore a 250 kHz;

    3.

    potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e

    4.

    larghezza di impulso inferiore a 200 ns

    Nota: Questa voce non contempla gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d, 0B001.h.6 e 6A005

    6A205.d


    A7   Materiale avionico e di navigazione

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006

    II.A7.001

    Sistemi inerziali e componenti appositamente progettati, come segue:

    I.

    Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

    a.

    sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o "veicoli spaziali" per l’assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    1.

    errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora "errore circolare probabile" (CEP) o inferiore (migliore); o

    2.

    specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

    b.

    sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per l’assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un "errore circolare probabile" (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o "DBRN" per un massimo di quattro minuti;

    c.

    apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    1.

    progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine; o

    2.

    progettati per avere un livello di shock non operativo di 900 g o superiore con durata di 1 millisecondo o superiore

    Nota: I parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:

    1.

    vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz’ora ed una durata di collaudo totale di un’ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

    a.

    valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz; e

    b.

    attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 a 2 000 Hz;

    2.

    rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s); o

    3.

    conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2

    1.

    I.b si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un’unità singola per assicurare migliori prestazioni.

    2.

    "Errore circolare probabile" (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati

    II.

    Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati

    III.

    Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello

    7A003, 7A103

    II.B.   TECNOLOGIE

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006

    II.B.001

    Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzo degli articoli elencati nella parte A (beni)

     


    ALLEGATO III

    Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, all’articolo 5, paragrafo 3, agli articoli 6, 8, 9, all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 17 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.government.bg

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIA

    http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

    GRECIA

    http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

    SPAGNA

    www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

    ITALIA

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    http://www.minbuza.nl/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    REGNO UNITO

    http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    Commissione europea

    DG Relazioni esterne

    Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

    Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tel. (32-2) 295 55 85, (32-2) 299 11 76

    Fax (32-2) 299 08 73


    ALLEGATO IV

    Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 1

    A.

    Persone giuridiche, entità e organismi

    1)

    Organizzazione dell’energia atomica iraniana (AEOI). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell’Iran.

    2)

    Organizzazione delle industrie della difesa (DIO). Altre informazioni: a) entità globale controllata dal MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico, b) partecipa al programma nucleare dell’Iran.

    3)

    Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) precedentemente conosciuta come Instrumentation Factory Plant, b) entità sotto il controllo dell’AIO, c) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

    4)

    Farayand Technique. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell’Iran (programma di centrifughe), b) entità citata nelle relazioni dell’AIEA.

    5)

    Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Altre informazioni: a) fornitore per l’impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natanz, b) partecipa al programma nucleare dell’Iran.

    6)

    Mesbah Energy Company. Altre informazioni: a) fornitore per il reattore di ricerca A40 — Arak, b) partecipa al programma nucleare dell’Iran.

    7)

    Pars Trash Company. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell’Iran (programma di centrifughe), b) entità citata nelle relazioni dell’AIEA.

    8)

    7th of Tir. Altre informazioni: a) entità sotto il controllo della DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell’Iran, b) partecipa al programma nucleare dell’Iran.

    9)

    Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell’AIO, b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

    10)

    Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell’AIO, b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

    B.

    Persone fisiche

    1)

    Dawood Agha-Jani. Funzione: capo del PFEP (Natanz). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell’Iran.

    2)

    Behman Asgarpour. Funzione: direttore operativo (Arak). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell’Iran.

    3)

    Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell’AIO. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    4)

    Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: presidente dell’AIO. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    5)

    Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: direttore del dipartimento degli affari commerciali internazionali dell’AIO. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    6)

    Ali Hajinia Leilabadi. Funzione: direttore generale della Mesbah Energy Company. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell’Iran.

    7)

    Jafar Mohammadi. Funzione: consulente tecnico dell’AEOI (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell’Iran.

    8)

    Ehsan Monajemi. Funzione: direttore dei progetti di costruzione, Natanz. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell’Iran.

    9)

    Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: ten. gen. Funzione: rettore dell’università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell’università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio. Persona coinvolta nel programma nucleare dell’Iran.

    10)

    Mohammad Qannadi. Funzione: vicepresidente dell’AEOI per la ricerca e lo sviluppo. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell’Iran.

    11)

    Yahya Rahim Safavi. Titolo: magg. gen. Funzione: comandante, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare.

    12)

    Hosein Salimi. Titolo: generale. Funzione: comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.


    ALLEGATO V

    Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2


    Top