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Document 32007L0021

    Direttiva 2007/21/CE della Commissione, del 10 aprile 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le date di scadenza dell’iscrizione nell’allegato I delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 97 del 12.4.2007, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 56M del 29.2.2008, p. 285–289 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/21/oj

    12.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 97/42


    DIRETTIVA 2007/21/CE DELLA COMMISSIONE

    del 10 aprile 2007

    che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le date di scadenza dell’iscrizione nell’allegato I delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’elenco dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti sostanze attive: l’azossistrobina, con la direttiva 98/47/CE della Commissione (2), fino al 1o luglio 2008, l’imazalil, con la direttiva 97/73/CE della Commissione (3), fino al 31 dicembre 2008, il kresoxim-metile, con la direttiva 1999/1/CE della Commissione (4), fino al 31 gennaio 2009, la spiroxamina, con la direttiva 1999/73/CE della Commissione (5), fino al 1o settembre 2009, l’azimsulfuron, con la direttiva 1999/80/CE della Commissione (6), fino al 1o ottobre 2009, il calcio-proesadione, con la direttiva 2000/50/CE della Commissione (7), fino al 20 ottobre 2010, e il fluroxipir, con la direttiva 2000/10/CE della Commissione (8), fino al 30 novembre 2010.

    (2)

    L’iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata su richiesta purché la domanda sia presentata almeno due anni prima della scadenza del periodo d’iscrizione. La Commissione ha ricevuto domande per il rinnovo dell’iscrizione di tutte le sostanze di cui sopra.

    (3)

    La Commissione dovrà stabilire norme dettagliate per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell’iscrizione delle sostanze nell’allegato I. Pertanto, occorre prorogare l’iscrizione delle sostanze attive suindicate nell’allegato I per il tempo necessario affinché gli interessati possano elaborare le loro domande e la Commissione possa organizzare la loro valutazione e prendere una decisione al riguardo.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 12 dicembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 dicembre 2007.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/6/CE della Commissione (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13).

    (2)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

    (3)  GU L 353 del 24.12.1997, pag. 26.

    (4)  GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

    (5)  GU L 206 del 5.8.1999, pag. 16; rettifica nella GU L 221 del 21.8.1999, pag. 19.

    (6)  GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

    (7)  GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39.

    (8)  GU L 57 del 2.3.2000 pag. 28.


    ALLEGATO

    Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE il testo delle righe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 è sostituito dal seguente:

    «1

    Imazalil

    N. CAS 73790-28-0, 35554-44-0

    N. CIPAC 335

    (+)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo oppure (+)-allil 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere

    975 g/kg

    1o gennaio 1999

    31 dicembre 2011

    Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

    Per le utilizzazioni di seguito elencate si applicano le seguenti condizioni particolari:

    il trattamento dopo il raccolto della frutta, degli ortaggi e delle patate è autorizzato soltanto quando è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione, oppure quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l’autorizzazione che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l’ambiente e in particolare per gli organismi acquatici,

    il trattamento dopo il raccolto delle patate è autorizzato soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l’autorizzazione che lo scarico dei reflui del trattamento delle patate non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici,

    l’applicazione foliare all’aperto è autorizzata soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l’autorizzazione che tale impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell’uomo e degli animali e sull’ambiente.

    Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 11 luglio 1997.

    2

    Azossistrobina

    N. CAS 131860-33-8

    N. CIPAC 571

    Metil (E)-2-{2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]-fenil-3-metossiacrilato

    930 g/kg (Z isomero mass. 25 g/kg

    1o luglio 1998

    31 dicembre 2011

    Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

    Nel processo di decisione secondo i principi uniformi occorre prestare particolare attenzione all’impatto sugli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono includere adeguate misure di limitazione dei rischi.

    Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 22 aprile 1998.

    3

    Kresoxim-metile

    N. CAS 143390-89-0

    N. CIPAC 568

    Metil (E)-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetato

    910 g/kg

    1o febbraio 1999

    31 dicembre 2011

    Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

    Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione per la protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità.

    Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 ottobre 1998.

    4

    Spiroxamina

    N. CAS 1181134-30-8

    N. CIPAC 572

    8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina

    940 g/kg (diastereomeri A e B combinati)

    1o settembre 1999

    31 dicembre 2011

    Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

    Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:

    prestare particolare attenzione alla sicurezza dell’operatore e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione;

    e

    prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

    Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 12 maggio 1999.

    5

    Azimsulfuron

    N. CAS 120162-55-2

    N. CIPAC 584

    1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil]-urea

    980 g/kg

    1o ottobre 1999

    31 dicembre 2011

    Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

    I mezzi aerei non possono essere autorizzati.

    Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione all’impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio e prescrivono che le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di limitazione dei rischi (ad esempio nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l’acqua prima che sia scaricata).

    Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 2 luglio 1999.

    6

    Fluroxipir

    N. CAS 69377-81-7

    N. CIPAC 431

    acido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico

    950 g/kg

    1o dicembre 2000

    31 dicembre 2011

    Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

    Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:

    prendere in considerazione le informazioni complementari di cui al punto 7 del rapporto di riesame,

    prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,

    prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

    Gli Stati membri informano la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, non sono presentati entro il 1o dicembre 2000.

    Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 30 novembre 1999.

    8

    Calcio-proesadione

    N. CAS 127277-53-6

    N. CIPAC 567

    3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilato di calcio

    890 g/kg

    1o ottobre 2000

    31 dicembre 2011

    Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore.

    Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000.»


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