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Document 32005R1812
Commission Regulation (EC) No 1812/2005 of 4 November 2005 amending Regulations (EC) Nos 490/2004, 1288/2004, 521/2005 and 833/2005 as regards the conditions for the authorisation of certain additives in feedingstuffs belonging to the groups of enzymes and micro-organisms (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1812/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione nell'alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1812/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione nell'alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 321M del 21.11.2006, pp. 125–130
(MT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 291 del 5.11.2005, pp. 18–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
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5.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 291/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2005
che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione nell'alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale. |
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(2) |
L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento. |
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(3) |
Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande continuano pertanto ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE. |
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(5) |
L'impiego del preparato a base di microrganismi n. 5 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) è stato autorizzato provvisoriamente per i cavalli per quattro anni dal regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione (3). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno dell'aumento del tenore minimo di unità che formano colonie del preparato, di cui alla colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare fino al 20 marzo 2008 l'impiego del summenzionato preparato a base di microrganismi, conformemente all'allegato I. |
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(6) |
L'impiego del preparato a base di microrganismi n. E 1704 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i vitelli e i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (4). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno dell'aumento del tenore minimo di unità che formano colonie del preparato, di cui alla colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato a base di microrganismi, conformemente all'allegato II. |
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(7) |
L'impiego del preparato enzimatico n. E 1623 di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e di subtilisina prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione (5). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una variazione dell'attività enzimatica minima del preparato secondo quanto descritto nella colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato enzimatico, conformemente all'allegato III. |
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(8) |
L'impiego del preparato enzimatico n. E 1627 di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC SD 2105) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione (6). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una variazione della formula del preparato secondo quanto descritto nella colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato enzimatico, conformemente all'allegato IV. |
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(9) |
Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 490/2004 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
L'allegato I del regolamento (CE) n. 521/2005 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
L'allegato del regolamento (CE) n. 833/2005 è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(3) GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23.
(4) GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.
ALLEGATO I
|
N (ovvero n. CE) |
Additivo |
Denominazione chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
|
UFC per kg di alimento completo |
||||||||
|
Microrganismi |
||||||||
|
5 |
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 |
Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: 1 × 109 UFC/g di additivo |
Cavalli |
— |
4 × 109 |
2,5 × 1010 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 4,17 × 1010 UFC per 100 kg di peso animale L'uso è permesso a partire dai 2 mesi dopo lo svezzamento |
20.3.2008 |
ALLEGATO II
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004, la voce E 1704 è sostituita dalla seguente:
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N. (ovvero n. CE) |
Additivo |
Denominazione chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
|
UFC per kg di alimento completo |
||||||||
|
Microrganismi |
||||||||
|
«E 1704 |
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 |
Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: 1 × 109 UFC/g additivo |
Vitelli |
6 mesi |
2 × 108 |
2 × 109 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet |
A tempo indeterminato |
|
Bovini da ingrasso |
— |
1,7 × 108 |
1,7 × 108 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 7,5 × 108 UFC per 100 kg di peso animale Aggiungere 1 × 108 UFC ogni 100 kg supplementari di peso animale |
A tempo indeterminato» |
|||
ALLEGATO III
|
N. CE |
Additivo |
Denominazione chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||
|
Unità di attività/kg di alimento completo |
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|
Enzimi |
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E 1623 |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62 |
Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e subtilisina prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107) avente un'attività minima di:
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Polli da ingrasso |
— |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 25 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
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|
Endo-1,4-beta-xilanasi: 625 U |
— |
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|
Subtilisina: 200 U |
— |
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(1) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.
(2) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.
(3) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina per minuto a pH 7,5 ed a 40 °C.
ALLEGATO IV
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 833/2005, la voce E 1627 è sostituita dalla seguente:
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«E 1627 |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di: polvere:
Liquido:
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Suini da ingrasso |
— |
endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
||||||||||||||||||
|
endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U |
— |
(1) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.
(2) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.»