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Document 32005R1812

Regolamento (CE) n. 1812/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione nell'alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 321M del 21.11.2006, pp. 125–130 (MT)
GU L 291 del 5.11.2005, pp. 18–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1812/oj

5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione nell'alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande continuano pertanto ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'impiego del preparato a base di microrganismi n. 5 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) è stato autorizzato provvisoriamente per i cavalli per quattro anni dal regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione (3). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno dell'aumento del tenore minimo di unità che formano colonie del preparato, di cui alla colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare fino al 20 marzo 2008 l'impiego del summenzionato preparato a base di microrganismi, conformemente all'allegato I.

(6)

L'impiego del preparato a base di microrganismi n. E 1704 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i vitelli e i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (4). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno dell'aumento del tenore minimo di unità che formano colonie del preparato, di cui alla colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato a base di microrganismi, conformemente all'allegato II.

(7)

L'impiego del preparato enzimatico n. E 1623 di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e di subtilisina prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione (5). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una variazione dell'attività enzimatica minima del preparato secondo quanto descritto nella colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato enzimatico, conformemente all'allegato III.

(8)

L'impiego del preparato enzimatico n. E 1627 di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC SD 2105) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione (6). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una variazione della formula del preparato secondo quanto descritto nella colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato enzimatico, conformemente all'allegato IV.

(9)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 490/2004 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (CE) n. 521/2005 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato del regolamento (CE) n. 833/2005 è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)   GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23.

(4)   GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.

(5)   GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3.

(6)   GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 5.


ALLEGATO I

N (ovvero n. CE)

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC per kg di alimento completo

Microrganismi

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: 1 × 109 UFC/g di additivo

Cavalli

4 × 109

2,5 × 1010

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 4,17 × 1010 UFC per 100 kg di peso animale

L'uso è permesso a partire dai 2 mesi dopo lo svezzamento

20.3.2008


ALLEGATO II

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004, la voce E 1704 è sostituita dalla seguente:

N. (ovvero n. CE)

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC per kg di alimento completo

Microrganismi

«E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno:

1 × 109 UFC/g additivo

Vitelli

6 mesi

2 × 108

2 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

A tempo indeterminato

Bovini da ingrasso

1,7 × 108

1,7 × 108

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 7,5 × 108 UFC per 100 kg di peso animale

Aggiungere 1 × 108 UFC ogni 100 kg supplementari di peso animale

A tempo indeterminato»


ALLEGATO III

N. CE

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1623

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Subtilisina EC 3.4.21.62

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e subtilisina prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107) avente un'attività minima di:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 200 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000  U (2)/g

 

Subtilisina: 1 600  U (3)/g

Polli da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 25 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 25 -100 U

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 625-2 500  U

 

Subtilisina: 200-800 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti, ad esempio, oltre il 30 % di frumento e il 10 % di orzo

A tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-xilanasi: 625 U

Subtilisina: 200 U


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.

(3)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina per minuto a pH 7,5 ed a 40 °C.


ALLEGATO IV

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 833/2005, la voce E 1627 è sostituita dalla seguente:

«E 1627

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di:

polvere:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U (2)/g

Liquido:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U/ml

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U/ml

Suini da ingrasso

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 65 % di orzo

A tempo indeterminato

endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.»


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