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Document 32005R1282

Regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 203 del 4.8.2005, pp. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 428–430 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. impl. da 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1282/oj

4.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti della pesca a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti vitivinicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

(3)

Per motivi di chiarezza, è opportuno modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2007/2000.

(4)

Gli adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata sono pertanto applicabili a decorrere dalle date di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 — 1o gennaio 2004 — e (CE) n. 1810/2004 — 1o gennaio 2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2007/2000, seconda colonna, sono inserite le seguenti modifiche:

1)

per i numeri d’ordine 09.1571 e 09.1573:

il codice NC « ex 0305 59 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 59 80 »,

il codice NC « ex 0305 69 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 69 80 ».

2)

per i numeri d’ordine 09.1575 e 09.1577:

il codice NC « ex 0304 20 95 » è sostituito dal codice NC « ex 0304 20 94 »,

il codice NC « ex 0305 59 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 59 80 »,

il codice NC « ex 0305 69 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 69 80 ».

3)

per il numero d’ordine 09.1515:

il codice NC « 2204 21 83 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 84 »,

il codice NC « ex 2204 21 84 » è sostituito dal codice NC « ex 2204 21 85 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1).

(2)   GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

(3)   GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.


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