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Document 32004R2269

Regolamento (CE) n. 2269/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CE) n. 2340/2002 e n. 2347/2002 per quanto riguarda le possibilit` di pesca di specie di acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004

GU L 396 del 31.12.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 153M del 7.6.2006, p. 480–482 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2017; abrog. impl. da 32016R2336

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2269/oj

31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 396/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2269/2004 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

che modifica i regolamenti (CE) n. 2340/2002 e n. 2347/2002 per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie di acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti sui quali si fonda l'Unione europea («atto di adesione del 2003») (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’atto di adesione del 2003 non si è proceduto all’adeguamento del regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le possibilità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (2), ai fini dell’assegnazione di possibilità di pesca di specie di acque profonde ai nuovi Stati membri. È quindi necessario assegnare tali possibilità di pesca agli Stati membri che hanno aderito nel 2004, tenendo conto di modelli di pesca simili a quelli utilizzati nel 2002, per consentire ai pescatori di tali Stati membri di continuare le loro attività.

(2)

L’assegnazione di possibilità di pesca non dovrebbe implicare che le catture legalmente effettuate anteriormente al 1o maggio 2004 siano soggette alle deduzioni o detrazioni dai contingenti previste all’articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3), all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4), o all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (5).

(3)

Il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (6), fissa la potenza e la capacità massime per la flotta peschereccia autorizzata a sbarcare quantitativi significativi di specie di acque profonde e stabilisce a tal fine un periodo di riferimento corrispondente al triennio precedente la sua entrata in vigore. È necessario che tale periodo di riferimento tenga conto degli ultimi anni per consentire ai pescatori dei nuovi Stati membri di continuare le loro attività.

(4)

Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2340/2002 e del regolamento n. 2347/2002 agli Stati membri che hanno aderito nel 2004, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore il 1o maggio 2004.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2340/2002 e (CE) n. 2347/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2340/2002 è modificato come segue:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   Le catture effettuate tra il 1o gennaio e il 1o maggio 2004 da navi degli Stati membri che hanno aderito nel 2004 sono imputate ai contingenti fissati nell’allegato I.

2.   Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione i quantitativi catturati tra il 1o gennaio e il 1o maggio 2004.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

L’articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e l’articolo 26 del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (7), non si applicano alle catture effettuate anteriormente al 1o maggio 2004 ed eccedenti i contingenti fissati nell’allegato I del presente regolamento da parte di navi degli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004.»;

3)

l’allegato I è modificato ai sensi dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2347/2002 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 calcolano la potenza e il volume complessivi delle proprie navi che, durante una delle annate 2000, 2001 o 2002, hanno sbarcato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde. Questi dati complessivi sono comunicati alla Commissione.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 1.

(2)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(4)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(6)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

(7)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2340/2002 è modificato come segue:

1)

La voce relativa alla specie pesce sciabola nero nelle zone V, VI, VII, XII è sostituita dalla seguente:

«5. Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Germania

37

Estonia

32

Spagna

185

Francia

2 600

Irlanda

93

Lettonia

207

Lituania

2

Polonia

2

Regno Unito

185

Altri (1)

10

CE

3 353»

2)

La voce relativa alla specie granatiere nelle zone Vb, VI, VII è sostituita dalla seguente:

«23. Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Germania

10

Estonia

78

Spagna

86

Francia

4 396

Irlanda

346

Lettonia

0

Lituania

101

Polonia

51

Regno Unito

258

Altri (2)

10

CE

5 336»

3)

La voce relativa alla specie molva azzurra nelle zone VI, VII è sostituita dalla seguente:

«31. Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Germania

39

Estonia

6

Spagna

122

Francia

2 788

Irlanda

10

Lituania

2

Polonia

1

Regno Unito

709

Altri (3)

10

CE

3 687»


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva.


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