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Document 32004R0445

Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 72 del 11.3.2004, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/445/oj

32004R0445

Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0060 - 0061


Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione

del 10 marzo 2004

che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(1), come modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/118/CEE stabilisce normative comunitarie in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale.

(2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(3), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(4), stabilisce norme comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale(5), ha profondamente modificato la direttiva 92/118/CEE, soprattutto al fine di restringerne il campo di applicazione in modo da renderla applicabile unicamente ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni.

(4) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno chiarire ulteriormente il campo di applicazione della direttiva 92/118/CEE.

(5) Pertanto la direttiva 92/118/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

1. Il titolo del capitolo 2 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:

"Involucri di origine animale destinati al consumo umano."

2. Il titolo del capitolo 9 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:

"Strutto e grassi pressati o fusi destinati al consumo umano."

3. Il titolo del capitolo 11 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:

"Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento destinati al consumo umano."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(2) GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

(3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(4) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

(5) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

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