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Document 32004R0445
Commission Regulation (EC) No 445/2004 of 10 March 2004 amending Annex I to Council Directive 92/118/EEC as regards animal casings, lard and rendered fats and rabbit meat and farmed game meat (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 72 del 11.3.2004, p. 60–61
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429
Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0060 - 0061
Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(1), come modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 92/118/CEE stabilisce normative comunitarie in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale. (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(3), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(4), stabilisce norme comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. (3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale(5), ha profondamente modificato la direttiva 92/118/CEE, soprattutto al fine di restringerne il campo di applicazione in modo da renderla applicabile unicamente ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni. (4) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno chiarire ulteriormente il campo di applicazione della direttiva 92/118/CEE. (5) Pertanto la direttiva 92/118/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio 1. Il titolo del capitolo 2 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente: "Involucri di origine animale destinati al consumo umano." 2. Il titolo del capitolo 9 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente: "Strutto e grassi pressati o fusi destinati al consumo umano." 3. Il titolo del capitolo 11 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente: "Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento destinati al consumo umano." Articolo 2 Entrata in vigore e applicabilità Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (2) GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24. (3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. (4) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1. (5) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.