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Document 32003R1456

    Regolamento (CE) n. 1456/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, recante ventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    GU L 206 del 15.8.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1456/oj

    32003R1456

    Regolamento (CE) n. 1456/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, recante ventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 206 del 15/08/2003 pag. 0027 - 0028


    Regolamento (CE) n. 1456/2003 della Commissione

    del 14 agosto 2003

    recante ventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1184/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2) Il 19 giugno e il 12 agosto 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

    (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

    Per la Commissione

    Christopher Patten

    Membro della Commissione

    (1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

    (2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 21.

    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    1) Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco delle "Persone fisiche":

    "Shamil BASAYEV, leader ('amir') del Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs(1)".

    2) La voce "Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Luogo di nascita: villaggio di Vydriha, Kazakistan orientale, URSS. Data di nascita: 12 settembre 1952. Nazionalità: Federazione russa. Passaporti: passaporto russo 43 n. 1600453", che figura tra le "persone fisiche", è sostituita da:

    "Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Luogo di nascita: villaggio di Vydriha, Kazakistan orientale, URSS. Data di nascita: 12 settembre 1952. Nazionalità: Federazione russa. Passaporti: passaporto russo 43 n. 1600453".

    3) La voce "AL-MASRI, Abu Hamza (alias AL-MISRI, Abu Hamza); data di nascita: 15 aprile 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK", che figura tra le "persone fisiche", è sostituita da:

    "Mostafa Kamel MOSTAFA [alias a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza], 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15 aprile 1958".

    (1) Questa persona giuridica, gruppo o entità è stata aggiunta all'allegato I con il regolamento (CE) n. 414/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 24).

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