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Document 31999R2593

    Regolamento (CE) n. 2593/1999 della Commissione, dell'8 dicembre 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 315 del 9.12.1999, p. 26–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2593/oj

    31999R2593

    Regolamento (CE) n. 2593/1999 della Commissione, dell'8 dicembre 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 315 del 09/12/1999 pag. 0026 - 0031


    REGOLAMENTO (CE) N. 2593/1999 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 dicembre 1999

    che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2393/1999 della Commissione(2), in particolare gli articoli 6 e 8;

    considerando quanto segue:

    (1) a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

    (2) i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

    (3) nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

    (4) al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

    (5) nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, gli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

    (6) novobiocina, betametasone, spiramicina, diflubenzuron e enroflossacina devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

    (7) che calendulae flos, cimicifugae racemosae rhizoma, maleato di ergometrina, 1-metil-2-pirrolidone, mepivacaina, xilazina cloridrato, Novobiocin, dicloridrato di piperazina, olio di ricino poliossile con 30 a 40 unità di ossietilene e jecoris oleum devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

    (8) in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, piperazina, ciromazina, tilmicosina e toltrazuril devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

    (9) va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio(3), modificata dalla direttiva 93/40/CEE(4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

    (10) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 60o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Erkki LIIKANEN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

    (2) GU L 290 del 12.11.1999, pag. 5.

    (3) GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

    (4) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

    ALLEGATO

    A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

    1. Agenti antinfettivi

    1.2. Antibiotici

    1.2.3. Quinoloni

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    1.2.4. Macrolidi

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    1.2.11. Altri antibiotici

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    2. Agenti antiparassitari

    2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

    2.2.4. Derivati dell'acilurea

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    5. Corticoidi

    5.1. Glucocorticoidi

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

    2. Composti organici

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    6. Sostanze di origine vegetale

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

    1. Agenti antinfettivi

    1.2. Antibiotici

    1.2.2. Macroidi

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    2. Agenti antiparassitari

    2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti

    2.1.5. Derivati della piperazina

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

    2.2.7. Derivati della triazina

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    2.4. Agenti attivi contro i protozoi

    2.4.3. Derivati triazinici

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

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