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Document 31992L0112
Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing the programmes for the reduction and eventual elimination of pollution caused by waste from the titanium dioxide industry
Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio
Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio
GU L 409 del 31.12.1992, p. 11–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; abrogato da 32010L0075
Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio
Gazzetta ufficiale n. L 409 del 31/12/1992 pag. 0011 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0032
DIRETTIVA 92/112/CEE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1992 che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 89/428/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi di riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (4), è stata annullata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11 giugno 1991 (5) per mancanza di adeguata base giuridica; considerando che il vuoto giuridico causato dall'annullamento di detta direttiva potrebbe provocare effetti negativi sull'ambiente e sulle condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio; che è opportuno ripristinare la situazione materiale creata dalla direttiva in questione; considerando che, qualora gli Stati membri abbiano preso le misure necessarie per conformarsi alla direttiva precitata, non è necessario che essi ne adottino di nuove per quanto riguarda la presente direttiva, purché le misure già prese siano conformi a quest'ultima; considerando che la presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le norme nazionali relative alle condizioni di produzione del biossido di titanio al fine di eliminare gli squilibri nella concorrenza che esistono tra i vari produttori del settore e di garantire un elevato livello di tutela ambientale; considerando che, nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti alla data del 20 febbraio 1978, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (6), in particolare all'articolo 9, programmi per la riduzione progressiva, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti; considerando che tali programmi fissano obiettivi generali di riduzione dell'inquinamento provocato dai rifiuti liquidi, solidi o gassosi, da conseguire per il 1° luglio 1987; che tali programmi devono essere trasmessi alla Commissione per consentirle di presentare al Consiglio proposte intese ad armonizzare detti programmi per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento al fine della sua eliminazione ed a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore dell'industria del biossido di titanio; considerando che, per proteggere l'ambiente idrico, occorre vietare l'immersione dei rifiuti e gli scarichi di determinati rifiuti, in particolare dei rifiuti solidi e fortemente acidi, nonché ridurre progressivamente gli scarichi di altri rifiuti, in particolare dei rifiuti leggermente acidi e dei rifiuti neutralizzati; considerando che gli stabilimenti industriali già esistenti devono utilizzare, per il trattamento dei rifiuti, dispositivi adeguati che permettano di conseguire gli obiettivi fissati nei termini stabiliti; considerando che, per quanto riguarda gli scarichi leggermente acidi e gli scarichi neutralizzati provenienti provenienti da determinati stabilimenti, l'installazione di tali dispositivi quò dar luogo a gravi difficoltà di carattere tecnico ed economico; che occorre quindi permettere agli Stati membri di rinviare l'applicazione delle diverse disposizioni, a condizione che sia stabilito e presentato alla Commissione un programma efficace di riduzione dell'inquinamento; che, qualora gli stati membri incontrino tali specifiche difficoltà, la Commissione deve poter prorogare i termini relativi; considerando che, per quanto concerne gli scarichi di determinati rifiuti, gli Stati membri devono poter applicare obiettivi di qualità stabiliti in modo che i loro effetti siano equivalenti, sotto tutti i riguardi, a quelli ottenuti con i valori limite; che tale equivalenza deve essere dimostrata in un programma da presentare alla Commissione; considerando che, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (1), e della direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (2), è opportuno proteggere la qualità dell'atmosfera fissando i limiti di emissione per gli scarichi gassosi provenienti dall'industria del biossido di titanio; considerando che, per verificare l'efficace applicazione delle misure, gli Stati membri devono procedere a controlli in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento; considerando che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio devono essere evitati o riutilizzati, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile, e che tali rifiuti vanno utilizzati o eliminati senza danno per la salute umana e l'ambiente; considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di mantenere o di adottare, nel settore da essa disciplinato, disposizioni più severe per la protezione dell'ambiente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva fissa, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 78/176/CEE, le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti degli stabilimenti industriali già esistenti ed è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio. Articolo 2 1. Ai fini della presente direttiva: a) nel caso di procedimento al solfato, si intendono per: - «rifiuti solidi»: - i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico nel procedimento di fabbricazione; - il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO47H2O); - «rifiuti fortemente acidi»: - le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile. Se tali acque madri sono miscelate con rifiuti leggermente acidi che contengono complessivamente più dello 0,5 % di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti (3), l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido; - «rifiuti di trattamento»: - i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5; - «rifiuti leggermente acidi»: - le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5 % o meno di acido solforico libero; - «rifiuti neutralizzati»: - i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti; - «polveri»: - le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale e di pigmento; - «SOx»: - l'anidride solforosa e solforica gassosa liberata nelle varie fasi dei procedimenti di fabbricazione e di trattamento interno dei rifiuti, compresi gli acidi vescicolari; b) nel caso di procedimento al cloro, si intendono per: - «rifiuti solidi»: - residui insolubili di minerale che non vengono attaccati dal cloro nel procedimento di fabbricazione; - i cloruri metallici e idrossidi metallici (sostanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; - residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; - «rifiuti fortemente acidi»: - i rifiuti contenenti più dello 0,5 % di acido cloridrico libero e vari metalli pesanti (1); - «rifiuti di trattamento»: - i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5; - «rifiuti leggermente acidi»: - le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5 % o meno di acido cloridrico libero; - «rifiuti neutralizzati»: - i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti; - «polveri»: - le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale, di pigmento e di coke; - «cloro»: - il cloro gassoso liberato nelle varie fasi del procedimento di fabbricazione; c) nel caso di procedimento al solfato o al cloro, si intendono per: - «immersione»: - qualsiasi eliminazione deliberata nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali o in alto mare, di sostanze e di materiali da parte di navi o di aeromobili (2). 2. I termini definiti nella direttiva 78/176/CEE hanno lo stesso significato ai sensi della presente direttiva. Articolo 3 L'immersione di tutti i rifiuti solidi, fortemente acidi, di trattamento, leggermente acidi o neutralizzati di cui all'articolo 2 è vietata alla data del 15 giugno 1993. Articolo 4 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali e in alto mare siano vietati: a) per quanto riguarda i rifiuti solidi, i rifiuti fortemente acidi e i rifiuti di trattamento provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato: - alla data del 15 giugno 1993, in tutte le acque citate; b) per quanto riguarda i rifiuti solidi ed i rifiuti fortemente acidi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro: - alla data del 15 giugno 1993, in tutte le acque citate. Articolo 5 Agli Stati membri che incontrino serie difficoltà tecniche ed economiche nel rispettare la data di applicazione prevista dall'articolo 4, la Commissione può concedere un rinvio a condizione che le venga sottoposto, alla data del 15 giugno 1993, un programma di riduzione efficace di siffatti rifiuti. Detto programma deve portare al loro divieto definitivo entro il 30 giugno 1993. Entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, la Commissione viene informata dei suddetti casi che sono oggetto di consultazione con tale istituzione. Essa ne informa gli altri Stati membri. Articolo 6 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti: a) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato: - i rifiuti leggermente acidi e i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 31 dicembre 1993, in tutte le acque, ad un valore non superiore a 800 kg di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni di SO4 contenuti nell'acido solforico libero e nei solfati metallici); b) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro: - i rifiuti leggermente acidi, i rifiuti di trattamento ed i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 15 giugno 1993, in tutte le acque, ai seguenti valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni cloro contenuti nell'acido cloridrico libero e nei cloruri metallici): - 130 kg se si utilizza rutilio naturale, - 228 kg se si utilizza rutilio sintetico, - 450 kg se si utilizza «slag». Nel caso di stabilimenti che utilizzino più di un tipo di minerale, i valori si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato. Articolo 7 Salvo il caso delle acque superficiali interne, gli Stati membri possono rinviare non oltre il 31 dicembre 1994 la data limite di cui all'articolo 5, lettera a), qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione un efficace programma di riduzione dello scarico dei rifiuti in questione entro il 15 giugno 1993. Tale programma consentirà di raggiungere alla data indicata il seguente valore limite per tonnellata di biossido di titanio prodotto: - rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 1 200 kg, al 15 giugno 1993, - rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 800 kg, al 31 dicembre 1994. Entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, la Commissione è informata di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri. Articolo 8 1. Per quanto riguarda gli obblighi previsti all'articolo 6, gli Stati membri possono ricorrere ad obiettivi di qualità, con adeguati valori limite, applicati in modo che i loro effetti sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta contro le distorsioni della concorrenza siano equivalenti a quelli dei valori limite stabiliti nella presente direttiva. 2. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ad obiettivi di qualità, esso presenta alla Commissione un programma (1) in cui dimostri che le misure in questione consentono di ottenere effetti, in termini di tutela dell'ambiente e di lotta contro le distorsioni della concorrenza, equivalenti a quelli dei valori limite alle date in cui tali valori vengono applicati conformemente all'articolo 6. Il programma è sottoposto alla Commissione almeno sei mesi prima che lo Stato membro proponga di applicare gli obiettivi di qualità. La valutazione del programma è effettuata dalla Commissione secondo le procedure previste all'articolo 10 della direttiva 78/176/CEE. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 9 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi nell'atmosfera siano ridotti conformemente alle seguenti disposizioni: a) nel caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato: i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm3 (2) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm3 (2) per tutte le altre fonti (3); ii) per quanto riguarda l'SOx proveniente dalla digestione e dalla calcinazione nella produzione del biossido di titanio, gli scarichi sono ridotti entro il 1° gennaio 1995 ad un valore non superire a 10 kg di SO2 equivalente per tonnellata di biossido di titanio prodotto; iii) gli Stati membri dispongono che vengano installati impianti per prevenire l'emissione di acidi vescicolari; iv) gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi non devono scaricare più di 500 mg/Nm3 SOx calcolati come SO2 equivalente (1); v) gli impianti per l'arrostimento dei sali risultanti dal trattamento dei rifiuti dovranno utilizzare la migliore tecnologia disponibile che non richieda costi eccessivi per ridurre le emissioni SOx; b) nel caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro: i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 15 giugno 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm3 (2) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm3 (2) per tutte le altri fonti (3); ii) per quanto riguarda il cloro, gli scarichi sono ridotti entro il 15 giugno 1993 ad una concentrazione media giornaliera non superiore a 5 mg/Nm3 (4) e comunque in ogni momento non superiore a 40 mg/Nm3. 2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 80/779/CEE. 3. La procedura di controllo delle misurazioni di riferimento degli scarichi di SOx nell'atmosfera è esposta in allegato. Articolo 10 I valori e le riduzioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 sono controllati dagli Stati membri in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento. Articolo 11 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio e in particolare quelli di cui è vietato lo scarico o l'immersione nelle acque o lo scarico nell'atmosfera: - siano evitati o riutilizzati, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile; - siano riutilizzati o smaltiti senza compromettere la salute umana o danneggiare l'ambiente. Lo stesso vale per i rifiuti provenienti dal riempiego o dal trattamento di tali rifiuti. Articolo 12 1. Gli Stati membri che non abbiano ancora preso le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva le mettono in vigore entro il 15 giugno 1993. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle disposizioni nazionali prese per conformarsi alla presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente M. HOWARD (1) GU n. C 317 del 7. 12. 1991, pag. 5. (2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 158; e GU n. C 305 del 23. 11. 1992. (3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 9. (4) GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 56. (5)Sentenza dell'11 giugno 1991, causa C 300/89, Commissione c/Consiglio (non ancora pubblicata). (6) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 83/29/CEE (GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 28). (1) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/427/CEE (GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 53). (2) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20. (3) Questa definizione comprende anche i rifiuti fortemente acidi che siano stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero. (1)Questa definizione comprende anche i rifiuti fortemente acidi che siano stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero. (2) Per navi o aeromobili si intendono imbarcazioni marittime e veicoli aerei di qualsiasi tipo. Questi termini comprendono i veicoli a cuscino d'aria, i veicoli galleggianti, semoventi o meno, e le piattaforme fisse o galleggianti. (1) Tali informazioni devono essere fornite nel contesto dell'articolo 14 della 78/176/CEE o indipendentemente da esso, qualora le circostanze lo esigano. (2)Metro cubo ad una temperatura di 273 K e ad una pressione di 101,3 kPa. (3)Gli Stati membri comunicano alla Commissione le fonti minori di cui non tengono conto nei loro calcoli. (1) Per i nuovi processi di concentrazione la Commissione può convenire un valore diverso qualora gli Stati membri possano dimostrare la non disponibilità di tecnologie per raggiungere questo standard. (2)Metro cubo ad una temperatura di 273 K e ad una pressione di 101,3 kPa. (3)Gli Stati membri comunicano alla Commissione le fonti minori di cui non tengono conto nei loro calcoli. (4)Si considera che questi valori corrispondano ad un massimo di 6 g per tonnellata di biossido di titanio prodotto. ALLEGATO Procedura di controllo delle misurazioni di riferimento per gli effluenti gassosi di SOx Le quantità di SO2, di SO3 e di acidi vescicolari espresse in SO2 equivalente scaricate dagli impianti specifici vengono calcolate tenendo conto del volume di gas scaricato durante le operazioni specifiche e del tenore medio di SO2-SO3 misurato nello stesso intervallo di tempo. Le determinazioni della portata e del tenore di SO2-SO3 devono essere effettuate nelle stesse condizioni di temperatura e di umidità.