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Document 31977L0799
Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette
GU L 336 del 27.12.1977, p. 15–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; abrogato da 32011L0016
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 27/12/1977 pag. 0015 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0094
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette ( 77/799/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che la pratica della frode e dell ' evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio e all ' inosservanza del principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza , pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune ; considerando che il Consiglio ha , per dette ragioni , adottato il 10 febbraio 1975 una risoluzione relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare nel settore della lotta contro la frode e l ' evasione fiscale sul piano internazionale ( 3 ) ; considerando che , dato il carattere internazionale del problema , le misure nazionali sono insufficienti , in quanto i loro effetti non si estendono al di là dei confini di uno Stato e che anche la collaborazione fra amministrazioni , in base ad accordi bilaterali , è inadeguata a far fronte alle nuove forme di frode e di evasione fiscale , che hanno sempre più un carattere multinazionale ; considerando che occorre quindi rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali all ' interno della Comunità in conformità a principi e regole comuni ; considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi reciprocamente , su richiesta , informazioni per quanto riguarda un caso preciso e che lo Stato a cui viene rivolta la richiesta deve provvedere a effettuare le ricerche necessarie per ottenere tali informazioni ; considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi , a richiesta o no , ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio e in particolare allorchù viene accertato un trasferimento fittizio di utili tra imprese situate in Stati membri diversi , o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati vengono effettuate tramite un terzo paese per fruire di agevolazioni fiscali , o infine quando l ' imposta , per un motivo qualsiasi , è stata o può essere elusa ; considerando che è opportuno consentire la presenza di funzionari dell ' amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando questi due Stati lo ritengano necessario ; considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell ' ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese ; che è pertanto necessario , salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce , che gli Stati membri che ricevono tali informazioni le utilizzino soltanto a fini fiscali o per sostenere le azioni giudiziarie contro chi non osservi la legislazione fiscale di detti Stati ; che inoltre è necessario che tali Stati attribuiscano alle informazioni di cui sopra lo stesso carattere confidenziale che esse avevano nello Stato da cui provengono , se quest ' ultimo lo richiede ; considerando che è opportuno accordare ad uno Stato membro il diritto di rifiutare lo svolgimento di ricerche o di procedere alla trasmissione di informazioni quando la legislazione o la pratica amministrativa dello Stato membro a cui si richiedono dette informazioni non autorizzi la propria amministrazione fiscale a svolgere tali ricerche nù a raccogliere o utilizzare dette informazioni per la propria conoscenza , o quando tale trasmissione sarebbe contraria all ' ordine pubblico , o avrebbe la conseguenza di divulgare un segreto commerciale , industriale o professionale oppure un procedimento commerciale o ancora quando lo Stato membro al quale sono destinate le informazioni non è in grado di procedere , per ragioni di fatto o di diritto , a una trasmissione di informazioni equivalenti ; considerando che è necessaria una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione per studiare , in maniera permanente , le procedure di cooperazione e gli scambi di esperienze nei settori considerati , in particolare in quello del trasferimento fittizio di utili all ' interno di gruppi di imprese , e ciò allo scopo di migliorare tali procedure e di elaborare regolamentazioni comunitarie appropriate , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Disposizioni generali 1 . Le competenti autorità degli Stati membri scambiano , conformemente alla presente direttiva , ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio . 2 . Sono considerate come imposte sul reddito e sul patrimonio , qualunque sia il sistema di riscossione , le imposte applicate sul reddito complessivo , sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio , ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall ' alienazione di beni mobili o immobili , le imposte sui salari e stipendi corrisposti dalle imprese , nonchù le imposte sui plusvalori . 3 . Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in particolare le seguenti : Italia : Imposta sul reddito delle persone fisiche Imposta sul reddito delle persone giuridiche Imposta locale sui redditi 4 . Il paragrafo 1 si applicherà anche ai tributi di natura identica o analoga che verranno istituiti in aggiunta ai tributi di cui al paragrafo 3 o che li sostituiranno . Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente e segnalano alla Commissione le date alle quali i suddetti tributi entreranno in vigore . 5 . Per « autorità competente » si intende : in Italia : Il ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato Articolo 2 Scambio su richiesta 1 . L ' autorità competente di uno Stato membro può chiedere all ' autorità competente di un altro Stato membro di comunicargli le informazioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , per quanto concerne un caso specifico . L ' autorità competente dello Stato cui la richiesta di informazioni è rivolta non è tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che l ' autorità competente dello Stato richiedente non ha esaurito le abituali fonti di informazione che avrebbe potuto utilizzare , secondo le circostanze , per ottenere le informazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati dell ' inchiesta . 2 . Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , l ' autorità competente dello Stato membro cui la richiesta è rivolta fa eseguire , se del caso , le indagini necessarie per ottenere dette informazioni . Articolo 3 Scambio automatico Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , senza che ne sia fatta preventiva richiesta , con regolarità , ove si tratti di certe categorie di casi determinati nell ' ambito della procedura di consultazione prevista dall ' articolo 9 . Articolo 4 Scambio spontaneo 1 . Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano , senza che ne sia fatta preventiva richiesta , le informazioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , in loro possesso , all ' autorità competente di ogni altro Stato membro interessato , quando : a ) l ' autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione od un esonero d ' imposta anormali nell ' altro Stato membro ; b ) un contribuente ottiene , in uno Stato membro , una riduzione od un esonero d ' imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d ' imposta od un assoggettamento ad imposta nell ' altro Stato membro ; c ) le relazioni d ' affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente di un altro Stato membro , svolte per il tramite di una stabile organizzazione appartenente a detti contribuenti o per il tramite di uno o più terzi , situati in uno o più paesi , sono tali da comportare una diminuzione di imposta nell ' uno o nell ' altro Stato membro ed in entrambi ; d ) l ' autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d ' imposta , risultante da trasferimenti fittizi di utili all ' interno di gruppi d ' imprese ; e ) in uno Stato membro , a seguito delle informazioni comunicate dall ' autorità competente dell ' altro Stato membro , vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l ' accertamento d ' imposta in quest ' altro Stato membro . 2 . Le autorità competenti degli Stati membri possono , nel quadro della procedura di consultazione stabilita dall ' articolo 9 , estendere lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1 a casi diversi da quelli ivi contemplati . 3 . Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi , in ogni altro caso , senza preventiva richiesta , le informazioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , in loro possesso . Articolo 5 Termini per la trasmissione L ' autorità competente dello Stato membro che dovrà fornire informazioni in virtù dei precedenti articoli provvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine . In caso di difficoltà o di rifiuto di fornire tali informazioni , detta autorità competente dovrà immediatamente informare l ' autorità richiedente , indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto . Articolo 6 Collaborazione dei funzionari dello Stato interessato Per l ' applicazione delle disposizioni che precedono , l ' autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni e l ' autorità competente dello Stato al quale le informazioni sono destinate , possono accordarsi , nel quadro della procedura di consultazione di cui all ' articolo 9 , per autorizzare la presenza , nel primo Stato membro , di funzionari dell ' amministrazione fiscale dell ' altro Stato membro . Le modalità di applicazione di questa disposizione sono determinate nell ' ambito di questa stessa procedura . Articolo 7 Clausola di segretezza 1 . Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono essere tenute segrete in tale Stato , allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale . Tuttavia , tali informazioni : - devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell ' accertamento dell ' imposta ; - devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario , di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l ' applicazione di sanzioni amministrative , avviate ai fini o in relazione con l ' accertamento o il controllo dell ' accertamento dell ' imposta ed unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procidementi ; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze , qualora l ' autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga ; - non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fissati o ai fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l ' applicazione di sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l ' accertamento o il controllo dell ' accertamento dell ' imposta . 2 . Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro , quando la sua legislazione o la sua pratica amministrativa stabiliscono per scopi interni limiti più severi di quelli previsti in detto paragrafo , di fornire delle informazioni qualora lo Stato , cui le informazioni sono fornite , non si impegni a rispettare detti limiti più severi . 3 . In deroga al paragrafo 1 , l ' autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni può permettere l ' utilizzazione per altri fini nello Stato richiedente quando , secondo la propria legislazione , la loro utilizzazione è possibile per questi scopi simili nelle stesse circostanze . 4 . Quando l ' autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall ' autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all ' autorità competente di un terzo Stato membro , può trasmetterle a quest ' ultima previo accordo dell ' autorità competente che le ha fornite . Articolo 8 Limite allo scambio di informazioni 1 . La presente direttiva non impone l ' obbligo di fare effettuare richieste o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la pratica amministrativa non autorizzata l ' autorità competente dello Stato che dovrebbe fornire le informazioni nù a effettuare tali ricerche , nù a raccogliere o a utilizzare dette informazioni per le necessità di tale Stato . 2 . La trasmissione delle informazioni può essere rifiutata quando porterebbe a divulgare un segreto commerciale , industriale o professionale o un processo commerciale , o un ' informazione la cui divulgazione contrasti con l ' ordine pubblico . 3 . L ' autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorchù , per motivi di fatto o di diritto , lo Stato interessato non è in grado di fornire informazioni equipollenti . Articolo 9 Consultazioni 1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , hanno luogo , se necessario , delle consultazioni , in seno a un comitato , fra : - le autorità competenti degli Stati membri in causa , su richiesta di una delle due parti nel caso di questioni bilaterali ; - le autorità competenti dell ' insieme degli Stati membri e della Commissione , su richiesta di una di dette autorità o della Commissione , soltanto nei casi in cui non si tratti di questioni esclusivamente bilaterali . 2 . Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro . Le autorità competenti degli Stati membri possono , di comune accordo , consentire ad altre autorità , da esse designate , di stabilire contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi . 3 . Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto della presente direttiva , salvo per la disciplina di casi particolari , ne informano la Commissione il più rapidamente possibile . La Commissione , a sua volta , metterà al corrente di tale accordo le autorità competenti degli altri Stati membri . Articolo 10 Comunicazione delle esperienze Gli Stati membri , unitamente alla Commissione , seguono costantemente lo svolgimento della procedura di cooperazione prevista dalla presente direttiva e si comunicano i risultati delle esperienze realizzate , in particolare in materia di prezzi di riferimento di imprese di uno stesso gruppo , allo scopo di migliorare tale cooperazione e di elaborare , se del caso , delle regolamentazioni comunitarie in tali settori . Articolo 11 Applicabilità di norme più favorevoli in materia di assistenza reciproca Le disposizioni precedenti non incidono sulle norme che prevedono degli obblighi più esteri risultanti da altri atti giuridici circa lo scambio di informazioni . Articolo 12 Disposizioni finali 1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1979 e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle successive disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente G . GEENS ( 1 ) GU n . C 293 del 13 . 12 . 1976 , pag . 34 . ( 2 ) GU n . C 56 del 7 . 3 . 1977 , pag . 66 . ( 3 ) GU n . C 35 del 14 . 2 . 1975 , pag . 1 .