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Document 31976R0142

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 142/76 del Consiglio, del 20 gennaio 1976, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

GU L 15 del 24.1.1976, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; abrog. impl. da 32016R0300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/142/oj

31976R0142

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 142/76 del Consiglio, del 20 gennaio 1976, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 24/01/1976 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0114
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0114
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0036


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REGOLAMENTO ( CECA , CEE , EURATOM ) N . 142/76 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1976

che modifica il regolamento n . 422/67/CEE , n . 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione , del presidente , dei giudici , degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l ' articolo 6 ,

considerando che , ai sensi dell ' articolo 10 del regolamento di procedura , adottato dalla Corte di giustizia il 4 dicembre 1974 , la Corte designa ogni anno i presidenti di sezione ed un primo avvocato generale ;

considerando che , ai sensi della regolamentazione attualmente in vigore , i presidenti di sezione ricevono un ' indennità di funzioni ; che è opportuno concedere tale indennità anche il primo avvocato generale ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' articolo 4 , paragrafo 3 , secondo comma del regolamento n . 422/67/CEE , n . 5/67/Euratom del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione , del presidente , dei giudici , degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 1546/73 ( 3 ) , sono inserite con effetto dal 1° gennaio 1975 le parole « e il primo avvocato generale » , dopo le parole « I presidenti dal 1° gennaio 1975 le parole « e il primo avvocato generale » , dopo le parole « I presidenti di sezione » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore i giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 gennaio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) GU n . 187 dell ' 8 . 8 . 1967 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 155 dell ' 11 . 7 . 1973 , pag . 8 .

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