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Document 31971L0162

    Direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1971, che modifica le direttive, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi - seme di patate, nonché la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e la direttiva del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

    GU L 87 del 17.4.1971, p. 24–28 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(I) pag. 232 - 236

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/162/oj

    31971L0162

    Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, che modifica le direttive, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi - seme di patate, nonché la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e la direttiva del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

    Gazzetta ufficiale n. L 087 del 17/04/1971 pag. 0024 - 0028
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0209
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0232
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0176
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0171
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0171
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0182
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0182


    ++++

    ( 1 ) GU n . C 101 del 4 . 8 . 1970 , pag . 44 .

    ( 2 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966 , pag . 2290/66 .

    ( 3 ) GU n . L 48 del 26 . 2 . 1969 , pag . 4 .

    ( 4 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966 , pag . 2298/66 .

    ( 5 ) GU n . L 48 del 26 . 2 . 1969 , pag . 8 .

    ( 6 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966 , pag . 2309/66 .

    ( 7 ) GU n . L 48 del 26 . 2 . 1969 , pag . 1 .

    ( 8 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966 , pag . 2320/66 .

    ( 9 ) GU n . L 48 del 26 . 2 . 1969 , pag . 7 .

    ( 10 ) GU n . L 169 del 10 . 7 . 1969 , pag . 3 .

    ( 11 ) GU n . L 225 del 12 . 10 1970 , pag . 7 .

    ( 12 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 .

    ( 13 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 .

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 30 marzo 1971

    che modifica le direttive , del 14 giugno 1966 , relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole , delle sementi di piante foraggere , delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate , nonché la direttiva del 30 giugno 1969 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e la direttiva del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

    ( 71/162/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA - EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ,

    considerando che per i motivi esposti nei " considerando " che seguono occorre modificare alcune disposizioni delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ( 2 ) , modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 3 ) , alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 4 ) , modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 5 ) , alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 6 ) , modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 7 ) , alla 1969 ( 7 ) , alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ( 8 ) , modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 9 ) , nonché della direttiva del 30 giugno 1969 ( 10 ) , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra , e della direttiva del 29 settembre 1970 ( 11 ) relativa alla commercializzazione delle sementi d'ortaggi ;

    considerando che un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è stato previsto dalla direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970 ( 12 ) ;

    considerando che le modifiche degli allegati , essenzialmente tecnici , devono essere facilitate da una procedura rapida ;

    considerando che in avvenire è necessario autorizzare l'utilizzazione di etichette adesive ;

    considerando che le disposizioni relative agli esami comparativi devono essere rese di portata più ampia ;

    considerando che occorre procedere ad una ripartizione di alcuni generi di piante foraggere in diverse specie tra le più importanti per l'agricoltura e modificare alcune disposizione tecniche ;

    considerando che , da un lato , nel caso delle sementi di piante oleaginose e da fibra , non è necessario mantenere le specie ricino e sesamo nel campo d'applicazione della direttiva e che , dall'altro , occorre adottare disposizioni particolari applicabili alla canapa monoica ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La direttiva del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole , è modificata come segue :

    1 . Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

    " Gli Stati membri stabiliscono , a richiesta del costitutore , che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta . "

    2 . All'articolo 11 , paragrafo 1 , lettera a ) sono aggiunte dopo la terza frase le seguenti frasi :

    " l'impiego di etichette adesive è autorizzato ; tali etichette possono essere utilizzate come chiusura ufficiale ; "

    3 . All'articolo 16 , paragrafo 2 , ultima frase la data indicata è sostituita da quella del 1 * luglio 1972 .

    4 . Il testo dell'articolo 20 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

    " 1 . Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi certificate di barbabietole prelevati mediante sondaggi . L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi puo - essere effettuato al momento del controllo a posteriori . L'organizzazione dei saggi ed i loro risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 21 . "

    5 . Dopo l'articolo 21 , viene aggiunto il seguente articolo :

    " Articolo 21 bis

    Il Consiglio , su proposta della Commissione e tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche , adotta le modifiche da apportare agli allegati . "

    Articolo 2

    La direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere è modificata come segue :

    1 . All'articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , lettera a ) , i termini

    " Agrostis spec . " " Agrostide "

    sono sostituiti dai

    termini seguenti :

    " Agrostis canina L . Agrostide canina

    ssp . canina Hwd .

    Agrostis gigantea Agrostide gigantea e

    Roth bianca

    Agrostis stolonifera Agrostide stolonifera

    L .

    Agrostis tenuis Sibth . Agrostide tenue " .

    2 . All'articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , lettera a ) , i termini

    " Lolium spec . " " Loglio "

    sono sostituiti dai

    termini seguenti :

    " Lolium multiflo - Loglio d'Italia ( compreso

    rum Lam . il Loglio Westervoldigo )

    Lolium perenne L . Loglio perenne o loietto

    inglese

    Lolium X hybridum Loglio ibrido " .

    Hausskn .

    3 . Nell'articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , lettera a ) , i termini

    " Poa spec . " " Poa "

    sono sostituiti dai

    termini seguenti :

    " Poa annua L . Poa annua

    Poa nemoralis L . Poa dei boschi

    Poa palustris L . Fienarola delle paludi

    Poa pratensis L . Fienarola dei prati

    Poa trivialis L . Poa comune " .

    4 . All'articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , lettera b ) i termini

    " Lupinus spec . , es - Lupino escluso il

    cluso il

    Lupinus perennis L . lupino perenne "

    sono sostituiti dai

    termini seguenti :

    " Lupinus albus L . Lupino bianco

    Lupinus angustifo - Lupino azzurro

    lius L .

    Lupinus luteus L . Lupino giallo " .

    5 . All'articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , lettera b ) , i termini

    " Vicia spec . esclusa Veccia , favino ( favetta )

    la

    Vicia faba major L . esclusa la fava "

    sono sostituiti dai

    termini seguenti :

    " Vicia faba L . ssp . Favetta

    faba var . equina

    Pers .

    Vicia faba L . var . Favino

    minor ( Peterm . ) bull .

    Vicia pannonica Veccia pannonica

    Crantz

    Vicia sativa L . Veccia di Narbonne

    Vicia villosa Roth Veccia vellutata " .

    6 . All'articolo 3 , paragrafo 1 , i termini

    " Lolium spec . "

    sono sostituiti dai

    termini seguenti :

    " Lolium multiflo -

    rum Lam .

    Lolium perenne L .

    Lolium hybridum

    Hausskn " .

    7 . Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

    " Gli Stati membri stabiliscono , a richiesta del costitutore , che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta . "

    8 . All'articolo 10 , paragrafo 1 , lettera a ) , sono aggiunte dopo la terza frase le seguenti frasi :

    " l'impiego di etichette adesive è autorizzato ; tali etichette possono essere utilizzate come chiusura ufficiale " .

    9 . All'articolo 16 , paragrafo 2 , ultima frase , la data indicata è sostituita da quella del 1 * luglio 1972 .

    10 . Il testo dell'articolo 20 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

    " 1 . Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base , escluse quelle di varietà ibride e sintetiche e di sementi certificate di piante foraggere prelevati mediante sondaggi . L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi puo - essere effettuato al momento del controllo a posteriori . L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 21 . "

    11 . Dopo l'articolo 21 , è aggiunto il seguente articolo :

    " Articolo 21 bis

    Il Consiglio , su proposta della Commissione e tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche , adotta le modifiche da apportare agli allegati . "

    12 . Nell'allegato II , parte I , numero 3 , punto A , lettera a ) , i termini " Agrostis alba " sono sostituiti dai termini " Agrostis gigantea Roth " e i termini " Lolium multiflorum spec . italicum " sono sostituiti dai termini " Lolium multiflorum Lam . " .

    13 . Nell'allegato II , parte I , numero 3 , punto A , lettera b ) , la cifra " 0,1 " che indica il tenore massimo di semi di malerba per Hedysarum coronarium L . è sostituita dalla cifra " 1,5 " .

    14 . Nell'allegato II , parte I , numero 3 , punto B , è aggiunta la seguente lettera :

    " f ) il numero di semi di Rumex obstusifolium e di Rumex crispus non deve superare 2 in un campione di 5 g . "

    15 . Nell'allegato II , parte I , numero 3 , punto C , il testo della lettera a ) è sostituito dal testo seguente :

    " a ) La percentuale in numero di semi di colore diverso non deve superare 2 nel lupino amaro e 1 negli altri lupini . "

    16 . Nell'allegato II , parte III , numero 4 , il testo della lettera a ) è sostituito dal testo seguente :

    " a ) La percentuale in numero di semi di colore diverso non deve superare 4 nel lupino amaro e 2 negli altri lupini . "

    17 . Nell'allegato IV , punto A , lettera a ) , è aggiunto il seguente punto :

    " 10 . Per le sementi delle varietà di graminacee , a proposito delle quali non sono stati effettuati esami del valore agronomico e di utilizzazione , conformemente all'articolo 4 , paragrafo 2 , lettera a ) della direttiva del Consiglio , del 29 settembre 1970 ( 13 ) , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole : " non destinato alla produzione foraggera . "

    Articolo 3

    La direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla comercializzazione delle sementi di cereali , è modificata come segue :

    1 . All'articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , i termini " Zea mais L . " " Granturco " sono sostituiti dai termini seguenti :

    " Zea mais L . , esclusi Granturco , escluso il

    Zea mais convar . micro - popcorn ed il granturco

    sperma ( Koern ) e dolce "

    " Zea mais convar . saccha -

    rata ( Koern )

    2 . Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

    " Gli Stati membri stabiliscono , a richiesta del costitutore , che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta . "

    3 . All'articolo 10 , paragrafo 1 , lettera a ) , sono aggiunte dopo la terza frase le frasi seguenti :

    " l'impiego di etichette adesive è autorizzato ; tali etichette possono essere utilizzate come chiusura ufficiale ; "

    4 . All'articolo 16 , paragrafo 2 , ultima frase , la data indicata è sostituita da quella del 1 * luglio 1972 .

    5 . Il testo dell'articolo 20 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

    " 1 . Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base , escluse quelle di varietà ibride e sintetiche , e di sementi certificate di qualsiasi tipo di cereali prelevati mediante sondaggi . L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi puo - essere effettuato al momento del controllo a posteriori . L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 21 . "

    6 . Dopo l'articolo 21 , è aggiunto il seguente articolo :

    " Articolo 21 bis

    Il Consiglio , su proposta della Commissione e tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche , adotta le modifiche da apportare agli allegati . "

    Articolo 4

    La direttiva del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate è modificata come segue :

    1 . L'articolo 5 è soppresso .

    2 . All'articolo 14 , paragrafo 1 , è aggiunta la seguente frase :

    " In occasione dei saggi comparativi possono essere del pari esaminati gli altri requisiti minimi di cui all'allegato I " .

    3 . All'articolo 15 , paragrafo 2 , ultima frase , la data indicata è sostituita da quella del 1 * luglio 1972 .

    4 . Dopo l'articolo 19 , è aggiunto il seguente articolo :

    " Articolo 19 bis

    Il Consiglio , su proposta della Commissione e tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche , adotta le modifiche da apportare agli allegati " .

    Articolo 5

    La direttiva del 30 giugno 1969 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra , è modificata come segue :

    1 . All'articolo 2 sono soppressi i termini " Ricinus communis L . _ Ricino " e " Sesamum orientale L . _ Sesamo " , nonché qualsiasi riferimento al ricino e al sesamo .

    2 . All'articolo 2 , paragrafo 1 , sono aggiunte

    a ) al punto B , lettera b ) , alla fine , le parole seguenti :

    " o , all'occorrenza , " sementi certificate di terza riproduzione " , "

    b ) al punto C , dopo la parola " canapa " , la parola " dioica "

    c ) al punto D , dopo la parola " arachide " tra parentesi , le parole : " canapa monoica "

    d ) al punto D , lettera b ) , dopo le parole " sementi certificate di seconda riproduzione " le parole seguenti :

    " o , all'occorrenza , della categoria " sementi certificate di terza riproduzione " , "

    e ) al punto E , lettera b ) , alla fine , le parole seguenti :

    " o , all'occorrenza , per la produzione della categoria " sementi certificate di terza produzione " , "

    f ) dopo il punto E , il seguente punto :

    " E bis . Sementi certificate di seconda riproduzione ( canapa monoica ) : le sementi

    a ) che provengono direttamente da sementi certificate di prima riproduzione , preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di seconda riproduzione ,

    b ) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura ,

    c ) che soddisfano ai requisiti previsti negli allegati I e II per le sementi certificate e

    d ) per le quali , in occasione di un esame ufficiale , è stata costatata l'osservanza delle condizioni di cui sopra . "

    3 . Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

    " Gli Stati membri stabiliscono , a richiesta del costitutore , che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta " .

    4 . All'articolo 10 , paragrafo 1 , lettera a ) , sono aggiunte dopo la terza frase le frasi seguenti :

    " L'impiego di etichette adesive è autorizzato ; tali etichette possono essere utilizzate come chiusura ufficiale ; "

    5 . All'articolo 15 , paragrafo 2 , ultima frase , la data indicata è sostituita da quella del 1 * luglio 1973 .

    6 . Il testo dell'articolo 19 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

    " 1 . Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base escluse quelle di varietà ibride e sintetiche e di sementi certificate di qualsiasi tipo di piante oleaginose e da fibra prelevati mediante sondaggi . L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi puo - essere effettuato al momento del controllo a posteriori . L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 20 . "

    7 . Dopo l'articolo 20 , è aggiunto il seguente articolo :

    " Articolo 20 bis

    Il Consiglio , su proposta della Commissione e tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche , adotta le modifiche da apportare agli allegati . "

    8 . Nell'allegato I , numero 5 , e nell'allegato II , parte I , numero 2 , punto A , sono soppressi i termini " ricino " e " Ricinus communis " , " Sesamum orientale L . " nonche / tutte le relative indicazioni .

    9 . Nell'allegato II , parte prima , numero 2 , punto B , lettera e ) , i termini " Linum usitatissimum " sono sostituiti dai termini " Cannabis sativa " .

    Articolo 6

    La direttiva del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi è modificata come segue :

    1 . Il testo dell'articolo 39 , paragrafo 1 , è sostituito dal seguente testo :

    " 1 . Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base , escluse quelle di varietà ibride e sintetiche , e di sementi certificate e di sementi standard di ortaggi prelevati mediante sondaggi . L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi puo - essere effettuato al momento del controllo a posteriori . L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 40 . "

    2 . Dopo l'articolo 40 , è aggiunto il seguente articolo :

    " Articolo 40 bis

    Il Consiglio , su proposta della Commissione e tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche , adotta le modifiche da apportare agli allegati . "

    Articolo 7

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi :

    a ) con effetto dal 1 * luglio 1970 , alle disposizioni dell'articolo 1 , paragrafo 3 , dell'articolo 2 , paragrafo 9 , dell'articolo 3 , paragrafo 4 , dell'articolo 4 , paragrafo 3 , dell'articolo 5 , paragrafi 1 , 2 e 7 ,

    b ) al più tardi il 1 * luglio 1972 , alle disposizioni dell'articolo 1 , paragrafo 1 , dell'articolo 2 , paragrafi 7 e 17 , dell'articolo 3 , paragrafo 2 , dell'articolo 4 , paragrafo 1 , dell'articolo 5 , paragrafo 3 , dell'articolo 6 ,

    c ) al più tardi il 1 * luglio 1971 , alle altre disposizioni della presente direttiva .

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addi 30 marzo 1971 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente M . SCHUMANN

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