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Document 22006A0906(01)

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 243 del 6.9.2006, p. 22–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 76M del 16.3.2007, p. 278–287 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/592/oj

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22006A0906(01)

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 06/09/2006 pag. 0022 - 0031


Accordo

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE (di seguito "Singapore"),

dall’altra,

(di seguito «parti contraenti»)

CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti tra diversi Stati membri e paesi terzi sono incompatibili con la legislazione della Comunità europea;

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e Singapore sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato CE;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione della Comunità europea, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra detto Stato membro e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità della legislazione della Comunità europea;

RICONOSCENDO che la conformità tra la legislazione della Comunità europea e le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri della Comunità europea e Singapore costituirà uno strumento efficace per assicurare continuità e sviluppo dei servizi aerei tra la Comunità europea e Singapore;

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e Singapore, che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, non devono essere pregiudicate dal presente accordo;

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e Singapore, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei di Singapore, né prevalere sull’interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, si intende per "Stati membri" gli Stati membri della Comunità europea; per "parte contraente" una parte contraente del presente accordo; per "parte" la parte contraente del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per "vettore aereo" anche una compagnia aerea; per "territorio della Comunità europea" i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati da Singapore, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte di Singapore, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essa rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi, se il pertinente Stato membro conferma l’applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Una volta ricevuta tale designazione o le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i) il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione della Comunità europea; e

ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii) il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; e

iv) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;

b) nel caso di un vettore aereo designato da Singapore:

i) Singapore eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e

ii) esso abbia la sede principale delle sue attività a Singapore.

4. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici rilasciati ad un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o

ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii) il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o

iv) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; o

v) si possa dimostrare che, esercitando i diritti di traffico previsti dal presente accordo su una rotta che comprenda un punto situato in un altro Stato membro, inclusa la prestazione di un servizio che sia commercializzato come, o costituisca altrimenti, un servizio diretto, il vettore aereo in realtà aggirerebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo fra Singapore e tale altro Stato membro; o

vi) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra Singapore e tale Stato membro e si possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designati da Singapore;

b) nel caso di un vettore aereo designato da Singapore:

i) Singapore non continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o

ii) esso non abbia la sede principale delle sue attività a Singapore.

5. Nell’esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), punti v) e vi), del presente articolo, Singapore non opera discriminazioni tra i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti spettanti a Singapore ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra il primo Stato membro che ha designato il vettore aereo e Singapore si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di questo secondo Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera d).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati da Singapore in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera d), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione di quest’ultima. La legislazione della Comunità europea è applicata su base non discriminatoria.

Articolo 5

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 6

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e Singapore che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 8

Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, in duplice esemplare, il nove giugno duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de Singapur

Za vládu Singapurské republiky

For Republikken Singapores regering

Für die Regierung der Republik Singapur

Singapuri Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

For the Government of the Republic of Singapore

Pour le gouvernement de la République de Singapour

Per il governo della Repubblica di Singapore

Singapūras Republikas valdības vārdā

Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu

A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor

Voor de regering van de Republiek Singapore

W imieniu Rządu Republiki Singapuru

Pelo Governo da República de Singapura

Za vládu Singapurskej republiky

Za vlado Singapurske republike

Singaporen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Singapores regering

+++++ TIFF +++++

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Singapore e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

- Accordo fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore l’ 8 agosto 1978, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Austria")

- Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 29 maggio 1967, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Belgio")

- Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Cipro, fatto a Nicosia il 27 gennaio 1989 (di seguito "accordo Singapore-Cipro")

- Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, firmato a Singapore il 7 settembre 1971, nei confronti del quale la Repubblica ceca si considera vincolata dalle sue disposizioni, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Repubblica ceca")

- Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 20 dicembre 1966, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Danimarca")

- Progetto di accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Singapore, siglato a Singapore il 21 ottobre 1998, avente effetto provvisorio (di seguito "progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca")

- Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 19 gennaio 1984, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Finlandia")

- Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 29 giugno 1967, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Francia")

- Accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 15 febbraio 1969, come modificato ed integrato dal memorandum d’intesa supplementare, firmato a Bonn il 7 giugno 2000 (di seguito "accordo Singapore-Germania")

- Accordo fra il governo del Regno di Grecia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 21 agosto 1971, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Grecia")

- Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Singapore in materia di trasporti aerei, fatto a Singapore il 9 marzo 1990 (in seguito denominato: "accordo Singapore-Ungheria")

- Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 28 giugno 1985, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Italia")

- Accordo fra il governo irlandese e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 20 febbraio 1981 (di seguito "accordo Singapore-Irlanda")

- Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, fatto a Singapore il 6 ottobre 1999 (di seguito "accordo Singapore-Lettonia")

- Accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, firmato a Singapore il 9 aprile 1975, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Lussemburgo")

- Accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Londra il 19 luglio 1983, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Malta")

- Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 29 dicembre 1966, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Paesi Bassi")

- Accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 22 dicembre 1979, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Polonia")

- Accordo fra la Repubblica del Portogallo e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, allegato al memorandum d’intesa, siglato a Singapore il 7 novembre 1997 (di seguito "progetto di accordo Singapore-Portogallo")

- Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Singapore, firmato a Singapore il 7 settembre 1971, nei confronti del quale la Repubblica slovacca si considera vincolata dalle sue disposizioni, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Slovacchia")

- Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, siglato a Singapore il 27 dicembre 1996, avente effetto provvisorio (di seguito "accordo Singapore-Slovacchia")

- Accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica di Singapore in materia di trasporti aerei, fatto a Madrid l’ 11 marzo 1992, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Spagna")

- Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, firmato a Singapore il 20 dicembre 1966, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Svezia")

- Progetto di accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, siglato a Singapore il 21 ottobre 1998, avente effetto provvisorio (di seguito "progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia")

- Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei tra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 12 gennaio 1971, come modificato (di seguito "accordo Singapore-Regno Unito")

b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Singapore e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo.

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ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi di cui all’allegato I e richiamati negli articolida 2 a 5 del presente accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Austria

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Belgio

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Cipro

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Repubblica ceca

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Danimarca

- Articolo 3 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Finlandia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Francia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Germania

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Grecia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Ungheria

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Irlanda

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Italia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Lettonia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Lussemburgo

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Malta

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Paesi Bassi

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Polonia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Portogallo

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Slovacchia;

- Articolo 3 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Spagna

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Svezia

- Articolo 3 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Regno Unito

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Austria

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Belgio

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Cipro

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Repubblica ceca

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Danimarca

- Articolo 4 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Finlandia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Francia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Germania

- Articolo 5 dell’accordo Singapore-Grecia

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Ungheria

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Irlanda

- Articolo 5 dell’accordo Singapore-Italia

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Lettonia

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Lussemburgo

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Malta

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Paesi Bassi

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Polonia

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Portogallo

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Slovacchia

- Articolo 4 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Spagna

- Articolo 3 dell’accordo Singapore-Svezia

- Articolo 4 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia

- Articolo 4 dell’accordo Singapore-Regno Unito

c) Controllo regolamentare

- Articolo 11 dell’accordo Singapore-Cipro

- Articolo 14 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca

- Articolo 8 bis dell’accordo Singapore-Finlandia

- Articolo 9 A dell’allegato F del memorandum d’intesa supplementare, firmato a Bonn il 7 giugno 2000 — applicato in via provvisoria nel quadro dell’accordo Singapore-Germania

- Articolo 8 dell’accordo Singapore-Ungheria

- Articolo 8 dell’accordo Singapore-Lettonia

- Articolo 15 dell’accordo Singapore-Portogallo

- Articolo 8 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia

- Articolo 10 dell’accordo Singapore-Spagna

- Articolo 14 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia

- Articolo 11 bis dell’accordo Singapore-Regno Unito

d) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

- Articolo 9 dell’accordo Singapore-Austria

- Articolo 10 dell’accordo Singapore-Belgio

- Articolo 13 dell’accordo Singapore-Cipro

- Articolo 10 dell’accordo Singapore-Repubblica ceca

- Articolo 10 dell’accordo Singapore-Danimarca

- Articolo 10 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca

- Articolo 11 dell’accordo Singapore-Finlandia

- Articolo 9 dell’accordo Singapore-Francia

- Articolo 7 dell’accordo Singapore-Germania

- Articolo 11 dell’accordo Singapore-Grecia

- Articolo 12 dell’accordo Singapore-Ungheria

- Articolo 11 dell’accordo Singapore-Irlanda

- Articolo 8 dell’accordo Singapore-Italia

- Articolo 12 dell’accordo Singapore-Lettonia

- Articolo 9 dell’accordo Singapore-Lussemburgo

- Articolo 11 dell’accordo Singapore-Malta

- Articolo 10 dell’accordo Singapore-Paesi Bassi

- Articolo 9 dell’accordo Singapore-Polonia

- Articolo 18 dell’accordo Singapore-Portogallo

- Articolo 10 dell’accordo Singapore-Slovacchia

- Articolo 12 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia

- Articolo 6 dell’accordo Singapore-Spagna

- Articolo 10 dell’accordo Singapore-Svezia

- Articolo 10 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia

- Articolo 9 dell’accordo Singapore-Regno Unito

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ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo)

d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo)

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