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Document 22005D0135
Decision of the EEA Joint Committee No 135/2005 of 21 October 2005 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2005, del 21 ottobre 2005 , che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2005, del 21 ottobre 2005 , che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
GU L 14 del 19.1.2006, p. 24–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 424–424
(MT)
In force
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19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 135/2005
del 21 ottobre 2005
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 90/2004 (1). |
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(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (2). |
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(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005, |
DECIDE:
Articolo 1
Nel protocollo 31 dell’accordo, articolo 3, paragrafo 7, è aggiunto il testo seguente:
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«d) |
atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
(2) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.