Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0135

Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2005, del 21 ottobre 2005 , che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

GU L 14 del 19.1.2006, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 424–424 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/135(2)/oj

19.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2005

del 21 ottobre 2005

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 90/2004 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell’accordo, articolo 3, paragrafo 7, è aggiunto il testo seguente:

«d)

atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005:

32002 D 1600: decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)   GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

(2)   GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Top