EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0805-20081204

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/805/2008-12-04

2004R0805 — IT — 04.12.2008 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

(GU L 143 dell'30.4.2004, pag. 15)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2005 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2005

  L 300

6

17.11.2005

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008

  L 304

80

14.11.2008




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati



CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1.  Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).

2.  Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) l'arbitrato.

3.  Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo

1.  Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera «non contestato» se:

a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o

b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o

d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;

2.  Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

2. «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell'atto pubblico;

3. «atto pubblico»:

a) qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto, e

ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine,

o

b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata;

4. «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, e tali atti sono stati certificati come titolo esecutivo europeo;

5. «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico certificati come titolo esecutivo europeo;

6. «giudice d'origine»: il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c);

7. in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine «giudice» comprende l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).



CAPO II

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

Articolo 5

Abolizione dell'exequatur

La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 6

Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo

1.  Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e

b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e

c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e

d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:

 un credito sia considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e

 si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e

 il debitore sia il consumatore.

2.  Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

3.  Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell'impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la suddetta decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva nello Stato membro d'origine.

Articolo 7

Spese relative ai procedimenti giudiziari

Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.

Articolo 8

Titolo esecutivo europeo parziale

Se solo alcune parti della decisione giudiziaria sono conformi ai requisiti del presente regolamento, è rilasciato per tali parti un certificato di titolo esecutivo europeo parziale.

Articolo 9

Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo

1.  Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I.

2.  Il certificato di titolo esecutivo europeo è compilato nella lingua della decisione giudiziaria.

Articolo 10

Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo

1.  Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d'origine, viene

a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;

b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

2.  La legislazione dello Stato membro d'origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.

3.  Una richiesta di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato VI.

4.  Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

Articolo 11

Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo

Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria.



CAPO III

NORME MINIME PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AI CREDITI NON CONTESTATI

Articolo 12

Campo di applicazione delle norme minime

1.  La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo.

2.  I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 relativo ad una decisione che fa seguito all'impugnazione di un'altra decisione giudiziaria se, all'atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c).

Articolo 13

Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore

1.  La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:

a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,

b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione,

c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,

d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

2.  Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

Articolo 14

Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore

1.  La notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:

a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore;

b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi «locali commerciali» a una persona alle dipendenze del debitore;

c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;

d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;

f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

2.  Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

3.  La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da:

a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:

i) la forma di notificazione;

ii) la data in cui è stata effettuata;

iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso,

o

b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15

Notificazione ai rappresentanti del debitore

La notificazione ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore.

Articolo 16

Informazioni al debitore riguardo al credito

Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati:

a) il nome e l'indirizzo delle parti;

b) l'importo del credito;

c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;

d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

Articolo 17

Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito

Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue:

a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;

b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

Articolo 18

Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime

1.  L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:

a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e

b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e

c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

2.  L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.

Articolo 19

Norme minime per il riesame in casi eccezionali

1.  Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:

a)

 

i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e

ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,

o

b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2.  Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1.



CAPO IV

ESECUZIONE

Articolo 20

Procedimento di esecuzione

1.  Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

2.  Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione:

a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diversa/diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3.  Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 21

Rifiuto dell'esecuzione

1.  Su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e

c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

2.  In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 22

Accordi con paesi terzi

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Se il debitore ha

 impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o

 chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10,

il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.



CAPO V

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI

Articolo 24

Transazioni giudiziarie

1.  Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato II.

2.  La transazione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3.  Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo, 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

Articolo 25

Atti pubblici

1.  Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

2.  Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3.  Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.



CAPO VI

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 26

Disposizione transitoria

Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.



CAPO VII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI COMUNITARI

Articolo 27

Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.

Articolo 28

Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000.



CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 29

Informazioni sul procedimento e sulle autorità di esecuzione

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti

a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e

b) le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri

in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio ( 9 ).

Articolo 30

Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione

a) la procedura di rettifica e di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

b) le lingue ammesse ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c);

c) gli elenchi delle autorità di cui all'articolo 25;

ed ogni conseguente modifica.

2.  La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

▼M2

Articolo 31

Modifiche degli allegati

La Commissione modifica i modelli di certificato contenuti negli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

Articolo 32

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

▼B

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.

Esso si applica a partire dal 21 ottobre 2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

▼M1




ALLEGATO I

image

image

image




ALLEGATO II

image

image




ALLEGATO III

image

image




ALLEGATO IV

image




ALLEGATO V

image

image

image




ALLEGATO VI

image



( 1 ) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 86..

( 2 ) GU C 85 del 8.4.2003, pag. 1.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (GU C 64 E del 12.3.2004, pag.79), posizione comune del Consiglio del 6.2.2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 30.3.2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 4 ) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

( 5 ) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

( 6 ) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

( 7 ) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

( 8 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 9 ) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

Top