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Document 62014TA0316
Case T-316/14: Judgment of the General Court of 15 November 2018 — PKK v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures imposed on the PKK with a view to combating terrorism — Freezing of funds — Powers of the Council — Whether an authority of a third State can be classified as a competent authority within the meaning of Common Position 2001/931/CFSP — Factual basis of the decisions to freeze funds — Reference to terrorist acts — Judicial review — Obligation to state reasons — Plea of illegality)
Causa T-316/14: Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — PKK / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Competenza del Consiglio — Possibile qualificazione di un’autorità di uno Stato terzo come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Riferimento ad atti terroristici — Sindacato giurisdizionale — Obbligo di motivazione — Eccezione di illegittimità»)
Causa T-316/14: Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — PKK / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Competenza del Consiglio — Possibile qualificazione di un’autorità di uno Stato terzo come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Riferimento ad atti terroristici — Sindacato giurisdizionale — Obbligo di motivazione — Eccezione di illegittimità»)
GU C 16 del 14.1.2019, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/33 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — PKK / Consiglio
(Causa T-316/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Competenza del Consiglio - Possibile qualificazione di un’autorità di uno Stato terzo come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Riferimento ad atti terroristici - Sindacato giurisdizionale - Obbligo di motivazione - Eccezione di illegittimità»))
(2019/C 16/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kurdistan Workers’ Party (PKK) (rappresentanti: A. van Eik, T. Buruma e M. Wijngaarden, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Naert e G. Étienne, successivamente F. Naert e H. Marcos Fraile, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie e V. Kaye, successivamente C. Brodie e S. Brandon, successivamente C. Brodie, C. Crane e R. Fadoju, successivamente C. Brodie, R. Fadoju e P. Nevill, e infine R. Fadoju, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e D. Gauci, successivamente D. Gauci, J. Norris-Usher e T. Ramopoulos, e infine J. Norris-Usher, T. Ramopoulos e R. Tricot, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, inizialmente, all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 (GU 2014, L 40, pag. 9), nella parte che riguarda il ricorrente e, successivamente, all’annullamento degli altri atti conseguenti, nelle parti che lo riguardano.
Dispositivo
1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013, è annullato nella parte che riguarda il Kurdistan Workers’ Party (PKK). |
2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
4) |
La decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC, è annullata nella parte che riguarda il PKK. |
5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/513, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
6) |
La decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2015/521, è annullata nella parte che riguarda il PKK |
7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/1325, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/2425, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2016/1127, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
10) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2017/150, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
11) |
La decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154, è annullata nella parte che riguarda il PKK. |
12) |
Inoltre, la domanda volta ad ottenere che sia dichiarato inapplicabile, nei confronti del PKK, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, è respinta. |
13) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal PKK. |
14) |
La Commissione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |