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Document 62014TA0316

    Causa T-316/14: Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — PKK / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Competenza del Consiglio — Possibile qualificazione di un’autorità di uno Stato terzo come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Riferimento ad atti terroristici — Sindacato giurisdizionale — Obbligo di motivazione — Eccezione di illegittimità»)

    GU C 16 del 14.1.2019, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 16/33


    Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — PKK / Consiglio

    (Causa T-316/14) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Competenza del Consiglio - Possibile qualificazione di un’autorità di uno Stato terzo come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Riferimento ad atti terroristici - Sindacato giurisdizionale - Obbligo di motivazione - Eccezione di illegittimità»))

    (2019/C 16/42)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Kurdistan Workers’ Party (PKK) (rappresentanti: A. van Eik, T. Buruma e M. Wijngaarden, avocats)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Naert e G. Étienne, successivamente F. Naert e H. Marcos Fraile, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie e V. Kaye, successivamente C. Brodie e S. Brandon, successivamente C. Brodie, C. Crane e R. Fadoju, successivamente C. Brodie, R. Fadoju e P. Nevill, e infine R. Fadoju, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e D. Gauci, successivamente D. Gauci, J. Norris-Usher e T. Ramopoulos, e infine J. Norris-Usher, T. Ramopoulos e R. Tricot, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, inizialmente, all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 (GU 2014, L 40, pag. 9), nella parte che riguarda il ricorrente e, successivamente, all’annullamento degli altri atti conseguenti, nelle parti che lo riguardano.

    Dispositivo

    1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013, è annullato nella parte che riguarda il Kurdistan Workers’ Party (PKK).

    2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014, è annullato nella parte che riguarda il PKK.

    3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014, è annullato nella parte che riguarda il PKK.

    4)

    La decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC, è annullata nella parte che riguarda il PKK.

    5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/513, è annullato nella parte che riguarda il PKK.

    6)

    La decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2015/521, è annullata nella parte che riguarda il PKK

    7)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/1325, è annullato nella parte che riguarda il PKK.

    8)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/2425, è annullato nella parte che riguarda il PKK.

    9)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2016/1127, è annullato nella parte che riguarda il PKK.

    10)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2017/150, è annullato nella parte che riguarda il PKK.

    11)

    La decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154, è annullata nella parte che riguarda il PKK.

    12)

    Inoltre, la domanda volta ad ottenere che sia dichiarato inapplicabile, nei confronti del PKK, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, è respinta.

    13)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal PKK.

    14)

    La Commissione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 245 del 28.7.2014.


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