EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2160

Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/85/2019/REV/1

GU L 328 del 18.12.2019, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2160/oj

18.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/2160 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede, a determinate condizioni, un trattamento preferenziale delle obbligazioni garantite. La direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) specifica gli elementi fondamentali delle obbligazioni garantite e ne fornisce una definizione comune.

(2)

Il 20 dicembre 2013 la Commissione ha richiesto all’Autorità europea di sorveglianza (Autorità bancaria europea -ABE), istituita mediante il regolamento (UE) n. 1093/2010 del parlamento europeo e del Consiglio (6), di fornire un parere in merito all’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le obbligazioni garantite di cui all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013. Secondo il parere dell’ABE dell’1 luglio 2014, il trattamento preferenziale in relazione ai fattori di ponderazione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 costituisce, in linea di principio, un trattamento prudenziale adeguato. Tuttavia, l’ABE ha raccomandato di considerare ulteriormente l’integrazione dei requisiti di ammissibilità del trattamento preferenziale in relazione ai fattori di ponderazione del rischio al fine di disciplinare, come minimo, l’attenuazione del rischio di liquidità e l’eccesso di garanzia, il ruolo delle autorità competenti e di sviluppare ulteriormente le vigenti disposizioni in materia di informativa agli investitori.

(3)

Alla luce del parere dell’ABE, è opportuno adottare requisiti aggiuntivi per le obbligazioni garantite, rafforzando in tal modo la qualità delle obbligazioni garantite ammissibili al trattamento patrimoniale favorevole ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

(4)

Le autorità competenti possono derogare in parte all’applicazione del requisito per la classificazione delle esposizioni verso enti creditizi nell’aggregato di copertura nella classe di merito di credito 1 e consentire invece un’esposizione classificata nella classe di merito di credito 2 fino a un massimo del 10 % dell’esposizione totale dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente emittente. Tale deroga parziale si applica, tuttavia, solo previa consultazione dell’ABE e solo a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all’applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1. Poiché i requisiti per la classificazione delle esposizioni nella classe di merito di credito 1 stabiliti dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito sono diventati sempre più difficili da rispettare nella maggior parte degli Stati membri, sia all’interno che all’esterno della zona euro, l’applicazione di tale deroga parziale è stata ritenuta necessaria dagli Stati membri che ospitano i maggiori mercati delle obbligazioni garantite. Per semplificare l’utilizzo di esposizioni verso enti creditizi come garanzie per le obbligazioni garantite, e per far fronte a potenziali problemi di concentrazione, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 575/2013 stabilendo una norma che consenta esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 2 fino a un massimo del 10 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente emittente senza che sia necessario consultare l’ABE. È necessario consentire l’uso della classe di merito di credito 3 per i depositi a breve termine e per i derivati in determinati Stati membri, nei casi in cui sarebbe troppo difficile soddisfare il requisito per la classe di merito di credito 1 o 2. Le autorità competenti designate a norma della direttiva (UE) 2019/2162 dovrebbero poter consentire, previa consultazione dell’ABE, l’uso della classe di merito di credito 3 per i contratti derivati per fare fronte a potenziali problemi di concentrazione.

(5)

I prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o emesse da equivalenti soggetti che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali o non residenziali sono attività ammissibili che possono essere utilizzate a copertura di obbligazioni garantite fino a un massimo del 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse («soglia del 10 %»). Tuttavia, l’articolo 496 del regolamento n. 575/2013 consente alle autorità competenti di derogare alla soglia del 10 %. Inoltre, l’articolo 503, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce che la Commissione riesamini l’adeguatezza della deroga che consente alle autorità competenti di derogare alla soglia del 10 %. Il 22 dicembre 2013 la Commissione ha chiesto all’ABE di fornire un parere in proposito. Nel suo parere l’ABE ha affermato che l’utilizzo come garanzia di quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o emesse da equivalenti soggetti che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali o non residenziali desterebbe preoccupazioni sotto il profilo prudenziale a causa della struttura a doppio livello di un programma di obbligazioni garantite coperte da quote di cartolarizzazione e, di conseguenza, porterebbe a una insufficiente trasparenza per quanto riguarda la qualità creditizia dell’aggregato di copertura. Di conseguenza, l’ABE ha raccomandato di sopprimere, dopo il 31 dicembre 2017, la deroga alla soglia del 10 % per le quote senior attualmente prevista all’articolo 496 di tale regolamento (UE).

(6)

Solo un numero limitato di quadri nazionali in materia di obbligazioni garantite consente l’inclusione nell’aggregato di copertura di titoli garantiti da mutui ipotecari cartolarizzati su immobili residenziali o non residenziali. Si ritiene che tali strutture, il cui utilizzo è in calo, aggiungano inutili complessità ai programmi di obbligazioni garantite. È pertanto opportuno eliminare del tutto l’uso di tali strutture come attività ammissibili.

(7)

Anche le obbligazioni garantite emesse in strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo conformi al regolamento (UE) n. 575/2013 sono state utilizzate come garanzie reali ammissibili. Le strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo non presentano rischi supplementari dal punto di vista prudenziale, in quanto non hanno le complessità che caratterizzano l’uso di prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o emessi da equivalenti soggetti che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali o non residenziali. Secondo il parere dell’ABE, la copertura di obbligazioni garantite mediante strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo dovrebbe essere consentita senza limiti relativi all’importo delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente. Di conseguenza l’obbligo di applicare il limite del 15 % o del 10 % in relazione alle esposizioni verso enti creditizi nelle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo dovrebbe essere eliminato. Tali strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo sono disciplinate dalla direttiva (UE) 2019/2162.

(8)

I principi di valutazione per gli immobili posti a garanzia delle obbligazioni garantite, si applicano alle obbligazioni garantite affinché queste soddisfino i requisiti per fruire del trattamento preferenziale. I requisiti in materia di ammissibilità delle attività costituite a copertura delle obbligazioni garantite si riferiscono alle caratteristiche generali di qualità che assicurano la solidità dell’aggregato di copertura e dovrebbero pertanto essere fissati dalla direttiva (UE) n. 2019/2162 Di conseguenza, le disposizioni in materia di metodologia di valutazione dovrebbero essere fissate da tale direttiva e le norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione del valore del credito ipotecario non dovrebbero applicarsi a tali criteri di ammissibilità per le obbligazioni garantite.

(9)

I limiti all’indice di copertura del finanziamento sono un elemento necessario per garantire la qualità creditizia delle obbligazioni garantite. L’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 fissa limiti all’indice di copertura del finanziamento per le ipoteche e i gravami marittimi su navi, ma non precisa in che modo tali limiti devono essere applicati. Ciò potrebbe pertanto generare incertezza. I limiti all’indice di copertura del finanziamento dovrebbero essere applicati come limiti di copertura flessibili. Ciò significa che, sebbene non vi siano limiti all’entità del prestito sottostante, tale prestito può fungere da garanzia reale solo entro i limiti all’indice di copertura del finanziamento per l’attività. I limiti all’indice di copertura del finanziamento determinano la quota percentuale del prestito che contribuisce al requisito di copertura delle passività. È pertanto opportuno precisare che i limiti all’indice di copertura del finanziamento determinano la quota del prestito che contribuisce alla copertura dell’obbligazione garantita.

(10)

Per assicurare una maggiore chiarezza, i limiti all’indice di copertura del finanziamento si dovrebbero applicare per tutta la durata del prestito. Gli effettivi limiti all’indice di copertura del finanziamento non dovrebbero cambiare, ma dovrebbero rimanere dell’80 % del valore dell’immobile residenziale per prestiti su immobili residenziali, del 60 % del valore dei beni immobili non residenziali sui prestiti non residenziali con la possibilità di aumentare fino al 70 % di tale valore, e del 60 % del valore delle navi. I beni immobili non residenziali dovrebbero essere intesi in linea con l’interpretazione generale di tale tipo di proprietà, secondo cui essi sono immobili «non residenziali», incluso quando sono detenuti da organizzazioni senza scopo di lucro.

(11)

Per migliorare ulteriormente la qualità delle obbligazioni garantite che ricevono il trattamento preferenziale, tale trattamento preferenziale dovrebbe essere soggetto a un livello minimo di eccesso di garanzia, ossia un livello di garanzia superiore ai requisiti di copertura di cui alla direttiva (UE) 2019/2162 Tale requisito attenuerebbe i rischi più rilevanti in caso di insolvenza o risoluzione dell’emittente. Gli Stati membri che decidano di applicare alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi con sede nel loro territorio un livello minimo di eccesso di garanzia superiore, non dovrebbero impedire agli enti creditizi di investire in altre obbligazioni garantite con un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore conformi al presente regolamento, e di beneficiare delle disposizioni di quest’ultimo.

(12)

Gli enti creditizi che investono in obbligazioni garantite devono ricevere determinate informazioni riguardo tali obbligazioni garantite almeno su base semestrale. I requisiti di trasparenza sono un elemento indispensabile delle obbligazioni garantite, poiché assicurano un livello di informativa uniforme e consentono agli investitori di effettuare la necessaria valutazione del rischio, migliorano la comparabilità, la trasparenza e la stabilità del mercato. È pertanto opportuno assicurare che i requisiti di trasparenza si applichino a tutte le obbligazioni garantite, stabilendo tali requisiti nella direttiva (UE) 2019/2162 Di conseguenza, tali requisiti dovrebbero essere eliminati dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(13)

Le obbligazioni garantite sono strumenti di finanziamento a lungo termine e sono pertanto emesse con una scadenza programmata di diversi anni. È pertanto necessario assicurare che il presente regolamento non generi conseguenze negative per le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 o prima dell’8 luglio 2022. Per conseguire tale obiettivo, le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 dovrebbero continuare ad essere esentate dai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le attività ammissibili, l’eccesso di garanzia e le attività di sostituzione. Inoltre, le altre obbligazioni garantite che sono conformi al regolamento (UE) n. 575/2013 e sono state emesse prima dell’8 luglio 2022 dovrebbero essere esentate dai requisiti in materia di eccesso di garanzia e di attività di sostituzione e dovrebbero continuare ad essere ammissibili al trattamento preferenziale come previsto da tale regolamento fino alla scadenza.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato in combinato disposto con le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2019/2162 Per assicurare l’applicazione uniforme del nuovo quadro che stabilisce le caratteristiche strutturali dell’emissione di obbligazioni garantite e i requisiti modificati per il trattamento preferenziale, l’applicazione del presente regolamento deve essere differita in modo da coincidere con la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono tale direttiva.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 129 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, del presente articolo, le obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter del presente articolo e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

esposizioni verso enti creditizi che siano classificate nella classe di merito di credito 1, o classe di merito di credito 2 o esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito 3 laddove tali esposizioni siano sotto forma di:

i)

depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a cento giorni, se utilizzati per soddisfare il requisito della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162, oppure

ii)

contratti derivati che soddisfano i requisiti dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, laddove consentite dalle autorità competenti.»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

prestiti garantiti immobili residenziali fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l’80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia;»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

prestiti garantiti da immobili non residenziali fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia. I prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili quando l’indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 %e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del paragrafo 1 bis, le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di titoli di debito, o dalla trasmissione e dalla gestione di proventi della liquidazione relativi a tali prestiti, non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tale paragrafo.»;

iii)

il terzo comma è soppresso;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), si applica quanto segue:

a)

per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 1, l’esposizione non supera il 15 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente;

b)

per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 2, l’esposizione non supera il 10 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente;

c)

per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di depositi a breve termine di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i) del presente articolo o sotto forma di contratti derivati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii) del presente articolo, l’esposizione totale non supera l’8 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente; le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono, previa consultazione dell’ABE, autorizzare esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di contratti derivati, a condizione che sia possibile documentare significativi problemi potenziali di concentrazione negli Stati membri interessati dovuti all’applicazione dei requisiti per la classe di merito di credito 1 e 2 di cui al presente paragrafo;

d)

l’esposizione totale verso enti creditizi classificata nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 non supera il 15 % dell’importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente e l’esposizione totale verso enti creditizi classificata nella classe di merito di credito 2 o 3 non supera il 10 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente.

1 ter.   Il paragrafo 1 bis del presente articolo non si applica all’uso di obbligazioni garantite come garanzie reali ammissibili consentito a norma dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/2162.

1 quater.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera d), il limite dell’80 % si applica per ciascun prestito, determina la quota del prestito che contribuisce alla copertura delle passività connesse all’obbligazione garantita, e si applica per tutta la durata del prestito.

1 quinquies.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettere f) e g), il limite del 60 % o del 70 % si applica per ciascun prestito, determina la quota del prestito che contribuisce alla copertura delle passività connesse all’obbligazione garantita, e si applica per tutta la durata del prestito.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per gli immobili e le navi posti a garanzia delle obbligazioni garantite conformi al presente regolamento, sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 208. La sorveglianza dei valori immobiliari conformemente all’articolo 208, paragrafo 3, lettera a), è effettuata frequentemente e almeno una volta all’anno per tutti gli immobili e le navi.»;

d)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Oltre a essere garantite dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le obbligazioni garantite sono soggette ad un livello minimo del 5 % di eccesso di garanzia come definito dall’articolo 3, punto 14, della direttiva (UE) 2019/2162.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’importo nominale totale di tutte le attività di copertura definite all’articolo 3, punto 4), di tale direttiva, è almeno di valore pari all’importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere (“principio nominale”) ed è composto dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri possono fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore, o autorizzare le rispettive autorità competenti a fissare tale livello, purché:

a)

il calcolo dell’eccesso di garanzia è basato o su un approccio formale che tiene conto del rischio sottostante alle attività o in cui la valutazione delle attività è soggetta al valore del credito ipotecario; e

b)

il livello minimo di eccesso di garanzia non è inferiore al 2 %, sulla base del principio nominale di cui all’articolo 15, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2019/2162.

Le attività che contribuiscono al livello minimo di eccesso di garanzia non sono soggette ai limiti relativi all’entità dell’esposizione di cui al paragrafo 1 bis, e non contano ai fini di tali limiti.

3 ter.   Le attività ammissibili elencate al paragrafo 1 del presente articolo possono essere incluse nell’aggregato di copertura come attività sostitutive quali definite all’articolo 3, punto 13, della direttiva (UE) 2019/2162, fermi restando i limiti relativi alla qualità creditizia e all’entità dell’esposizione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo.»;

e)

i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 3, 3 bis e 3 ter. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.

7.   Le obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 che soddisfano i requisiti del presente regolamento applicabili alla data dell’emissione, non sono soggette ai requisiti stabiliti ai paragrafi 3 bis e 3 ter. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.»;

2)

all’articolo 416, paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

sono obbligazioni garantite come definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 diverse da quelle di cui alla presente lettera, punto i);»;

3)

all’articolo 425, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti segnalano i rispettivi afflussi di liquidità. Gli afflussi di liquidità sono limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei al trattamento di cui all’articolo 113, paragrafi 6 o 7 del presente regolamento.

Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari laddove tali afflussi siano correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6, del presente regolamento, o da obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 Gli enti possono esentare gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (pass-through). Fatta salva l’approvazione preliminare dell’autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l’ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se l’ente di provenienza degli afflussi è un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente, è un’impresa madre o un’impresa di investimento filiazione dell’ente o un’altra filiazione dello stesso ente madre o della stessa impresa d’investimento madre o connessa all’ente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.»;

4)

all’articolo 427, paragrafo 1, lettera b), il punto x) è sostituito dal seguente:

«x)

passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento, o dalle obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162;»;

5)

all’articolo 428, paragrafo 1, lettera h), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento o da obbligazioni garantite, definite all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162;»;

6)

l’articolo 496 è soppresso;

7)

nell’allegato III, punto 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

sono obbligazioni garantite, definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 diverse da quelle di cui al presente punto, lettera b).».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 382 del 23.10.2018, pag. 2.

(2)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 56.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


Top