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Document 31997R2529

    Regolamento (CE) n. 2529/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

    GU L 346 del 17.12.1997, p. 63–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2529/oj

    31997R2529

    Regolamento (CE) n. 2529/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

    Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0063 - 0066


    REGOLAMENTO (CE) N. 2529/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 10,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni pa parte di paesi non membri della Comunità europea (3), in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO

    (1) Il 31 agosto 1996, con due avvisi separati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping (4) e di un procedimento antisovvenzioni (5) relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.

    (2) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. L'esame ha dimostrato l'opportunità di prendere misure antidumping e compensative definitive per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Tutte le parti interessate sono state informate dei risultati dell'inchiesta ed è stata loro offerta la possibilità di presentare osservazioni.

    (3) Il 26 settembre 1997, la Commissione ha adottato la decisione 97/634/CE (6), che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti suddetti dagli esportatori menzionati nell'allegato della decisione e ha chiuso le inchieste nei loro confronti.

    (4) Lo stesso giorno, con il regolamento (CE) n. 1890/97 (7), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping di 0,32 ECU/kg sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia. Le importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico provenienti da società i cui impegni erano stati accettati hanno beneficiato dell'esenzione da tale dazio a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento.

    (5) Lo stesso giorno, con il regolamento (CE) 1891/97 (8), il Consiglio ha istituito inoltre un dazio compensativo del 3,8 % sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia. Le importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico provenienti da società i cui impegni erano stati accettati hanno beneficiato dell'esenzione da tale dazio a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento.

    (6) I suddetti regolamenti illustrano le risultanze e le conclusioni definitive sui vari aspetti delle inchieste.

    B. PRESUNTO MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

    (7) Conformemente agli impegni summenzionati, gli esportatori norvegesi si sono offerti, tra l'altro, di non vendere, trimestralmente e come media di tutte le operazioni di esportazione, per ciascuna presentazione, il prodotto oggetto dell'inchiesta al primo cliente non collegato nella Comunità al di sotto di un prezzo minimo.

    (8) Al fine di garantire l'efficiente attuazione e controllo degli impegni, gli esportatori interessati si sono impegnati a comunicare trimestralmente alla Commissione i quantitativi complessivi di salmone d'allevamento dell'Atlantico venduti a clienti non collegati nella Comunità.

    Il testo degli impegni prevede specificamente che il mancato rispetto degli obblighi di informazione e, in particolare, la mancata presentazione della relazione trimestrale entro i termini prescritti, tranne in casi di forza maggiore, costituiscano una violazione dell'impegno. Le prime relazioni dovevano pervenire entro il 31 ottobre 1997.

    (9) Dalle suddette relazioni si desume che numerosi esportatori norvegesi hanno effettuato vendite sul mercato comunitario al di sotto del prezzo minimo previsto dall'impegno.

    (10) Taluni esportatori norvegesi non hanno presentato la relazione entro i termini prescritti oppure non l'hanno presentata affatto.

    Essi sono stati informati delle conseguenze che può comportare un ritardo nella presentazione della relazione e, in particolare, del fatto che, qualora la Commissione abbia motivo di credere che un impegno è stato violato, si potranno istituire un dazio antidumping e un dazio compensativo provvisorio a norma, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 2026/97.

    Tali esportatori sono stati inoltre invitati a fornire, se necessario, prove dell'eventuale forza maggiore che ha causato il ritardo, ma non sono riusciti finora a fornire prove conclusive di tale forza maggiore.

    C. MISURE PROVVISORIE

    (11) In tali circostanze, vi è motivo di ritenere che gli impegni offerti dagli esportatori norvegesi menzionati nell'allegato del presente regolamento e accettati dalla Commissione siano stati violati.

    (12) A seguito della difficile situazione economica che attraversa l'industria comunitaria e considerando il fatto che il salmone d'allevamento dell'Atlantico è un prodotto a carattere stagionale, le cui vendite si concentrano prevalentemente nel periodo natalizio, appare indispensabile istituire dazi provvisori fintantoché non si giunga ad un accertamento definitivo dei fatti.

    D. ALIQUOTA DEL DAZIO

    (13) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping deve essere stabilita sulla base delle migliori informazioni disponibili. Nelle circostanze attuali e considerando che per gli esportatori interessati non era stato determinato individualmente alcun margine di dumping, pare opportuno fissare l'aliquota del dazio provvisorio al livello del dazio definitivo determinato dal Consiglio nel regolamento (CE) n. 1890/97.

    (14) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2026/97, l'aliquota del dazio compensativo deve essere stabilita sulla base delle informazioni più attendibili. Nelle circostanze attuali, pare opportuno fissare l'aliquota del dazio provvisorio al livello del dazio definitivo determinato dal Consiglio nel regolamento (CE) n. 1891/97.

    E. DISPOSIZIONI FINALI

    (15) A fini di una corretta gestione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie, in quanto basate sulle relazioni trimestrali degli esportatori, se disponibili, e potrebbero dover essere riesaminate ai fini della determinazione degli eventuali dazi definitivi proposti dalla Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00 * 19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13 * 19) originario della Norvegia ed esportato dalle società che figurano nell'elenco riportato nell'allegato del presente regolamento.

    2. L'aliquota del dazio applicabile è di 0,32 ECU/kg del peso netto del prodotto.

    Articolo 2

    1. È imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00 * 19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13 * 19) originario della Norvegia ed esportato dalle società che figurano nell'elenco riportato nell'allegato del presente regolamento.

    2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 3,8 %.

    Articolo 3

    1. I dazi di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano al salmone dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric 0302 12 00 * 11, 0304 10 13 * 11, 0303 22 00 * 11, 0304 20 13 * 11). Ai fini del presente regolamento, per salmone dell'Atlantico allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro di sbarco mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.

    2. Salvo disposizione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 4

    A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 e dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentiti dalla Commissione.

    Articolo 5

    La decisione 97/634/CE è modificata con la soppressione, nell'allegato, delle società che figurano nell'elenco dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica per un periodo di quattro mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

    (3) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

    (4) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 18.

    (5) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 20.

    (6) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 81.

    (7) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 1.

    (8) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 19.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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