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Document 31970L0156

Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GU L 42 del 23.2.1970, p. 1–15 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(I) pag. 96 - 110

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; abrogato da 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/156/oj

31970L0156

Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 23/02/1970 pag. 0001 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0120
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0082
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0120
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0096
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0046
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0174
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58


Direttiva del Consiglio

del 6 febbraio 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(70/156/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che, in ogni Stato membro, i veicoli a motore destinati al trasporto delle merci o delle persone debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea;

considerando che questi ostacoli al'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, sia come complemento, sia in sostituzione della loro legislazione attuale;

considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei veicoli ai quali esse si applicano; che questo controllo riguarda i vari tipi di veicoli;

considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del veicolo vengano definite in direttive particolari;

considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni, come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di veicolo;

considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di costatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando sia munito di questo certificato il veicolo deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la costatazione fatta, inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di veicolo omologato;

considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie, man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del veicolo e, per il resto, in base alle prescrizioni nazionali;

considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato;

considerando che un veicolo, benché conforme al tipo omologato, può tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del "Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore",

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

a) "omologazione di portata nazionale", l'atto amministrativo denominato:

- agréation par type e aanneming, nella legislazione belga,

- allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca,

- réception par type, nella legislazione francese,

- omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana,

- agréation, nella legislazione lussemburghese,

- typegoedkeuring, nella legislazione olandese;

b) "omologazione CEE" l'atto mediante il quale uno Stato membro costata che un tipo di veicolo soddisfa alle prescrizioni tecniche delle direttive particolari e alle verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE il cui modello figura nell'allegato II.

CAPITOLO II

Omologazione CEE dei veicoli

Articolo 3

La domanda di omologazione CEE è presentata dal costruttore o dal suo mandatario presso uno Stato membro. Essa è accompagnata da una scheda informativa, il cui modello figura nell'allegato I, come pure dai documenti citati in questa scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, tale domanda non può essere inoltrata che presso uno solo degli Stati membri.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo che soddisfi alle seguenti condizioni:

a) il tipo di veicolo è conforme ai dati che figurano nella scheda informativa;

b) il tipo di veicolo soddisfa ai controlli previsti dal modello di scheda di omologazione di cui all'articolo 2, lettera b).

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per sorvegliare ove occorra la conformità della produzione al prototipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

Per ogni tipo di veicolo che omologa, esso completa tutte le rubriche della scheda di omologazione.

Articolo 5

1. Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede informative e di omologazione compilate per ogni tipo di veicolo che esse omologano o rifiutano di omologare.

2. Per ciascun veicolo costruito conformemente al prototipo omologato, viene compilato, dal costruttore o dal suo mandatario nel paese d'immatricolazione, un certificato di conformità, il cui modello figura all'allegato III.

3. Tuttavia, gli Stati membri possono domandare, per la tassazione del veicolo o per compilare i documenti d'immatricolazione dello stesso, che sul certificato di conformità siano riportate anche indicazioni non previste nell'allegato III, purché esse figurino esplicitamente sulla scheda informativa o siano deducibili con calcoli semplici.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE deve adottare i provvedimenti necessari per essere informato della sospensione eventuale della produzione nonché di ogni modificazione delle indicazioni che figurano sulla scheda informativa.

2. Se questo Stato ritiene che una siffatta modificazione non esiga una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, le autorità competenti di questo Stato ne informano il costruttore e indirizzano alle autorità competenti degli altri Stati membri, mediante invii raggruppati e periodici, copie delle modificazioni apportate alle schede informative già diffuse.

3. Se questo Stato costata che una modificazione apportata alla scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ed esiga pertanto una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, le autorità competenti di questo Stato ne informano il costruttore e trasmettono questi nuovi documenti alle autorità competenti degli altri Stati membri, entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro compilazione.

4. Nel caso in cui una scheda di omologazione venga modificata o sostituita ovvero cessi di avere efficacia in seguito alla sospensione della produzione del tipo omologato, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a tale omologazione comunicano, entro il termine di un mese, alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri di serie dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla scheda originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo veicolo prodotto conformemente alla nuova scheda o alla scheda modificata.

Articolo 7

1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo nuovo accompagnato dal certificato di conformità, per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento dello stesso veicolo.

2. Tuttavia questo certificato non impedisce che uno Stato membro adotti siffatte misure per i veicoli che non sono conformi al prototipo omologato.

Manca la conformità con il prototipo omologato quando, rispetto alla scheda informativa, sono state costatate divergenze non autorizzate a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 o 3, dallo Stato membro che ha concesso l'omologazione. Nella misura in cui le direttive particolari prevedano valori limite, non vi è divergenza rispetto al tipo omologato se detti valori limite sono ossevati.

Articolo 8

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata che diversi veicoli, accompagnati da un certificato di conformità ad uno stesso tipo, non sono conformi al tipo da esso omologato, prende i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE.

Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri s'informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

3. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati faranno in modo di regolare la controversia.

La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 9

Se uno Stato membro costata che veicoli appartenenti ad uno stesso tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione o vietarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso sul proprio territorio. Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

CAPITOLO III

Disposizioni transitorie

Articolo 10

1. Dall'entrata in vigore della presente direttiva e man mano che entrano in applicazione le direttive particolari necessarie per procedere all'omologazione CEE:

- le prescrizioni tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle prescrizioni nazionali corrispondenti come fondamento di una omologazione di portata nazionale, se il richiedente di tale omologazione lo domanda;

- su richiesta di un costruttore o del suo mandatario e dietro presentazione della scheda informativa prevista all'articolo 3, lo Stato membro completa le rubriche della scheda di omologazione prevista all'articolo 2, lettera b). Una copia di questa scheda è rilasciata al richiedente. Gli altri Stati membri ai quali è richiesta un'omologazione di portata nazionale per lo stesso tipo di veicolo accettano questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono abrogate non appena diventano applicabili tutte le prescrizioni necessarie per procedere all'omologazione CEE.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

- gli allegati I, II e III della presente direttiva

- le disposizioni delle direttive particolari di cui all'allegato II, che saranno espressamente indicate in ciascuna di queste direttive

sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 13.

Articolo 12

1. È istituito un Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 13

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 14

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione, rifiuto d'immatricolazione o divieto di vendita o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 6 febbraio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. Harmel

[1] GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 7.

[2] GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 14.

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ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (a)

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (ragione sociale)

0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)

0.3. Genere

0.4. Categoria del veicolo (b)

0.5. Nome e indirizzo del costruttore

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore

0.7. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari:

0.7.1. sul telaio

0.7.2. sulla carrozzeria

0.7.3. sul motore

0.8. Sul telaio la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero …

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO

(accludere fotografie 3/4 anteriore e 3/4 posteriore)

(accludere lo schema complessivo quotato del veicolo)

1.1. Numero di assi e di ruote (eventualmente cingoli metallici o di gomma)

1.1.1. Numero di assi con pneumatici (eventualmente)

1.2. Ruote motrici (numero, posizione, possibilità di innesto e di disinnesto di un altro asse)

1.3. Telaio (se esiste) (schema descrittivo complessivo)

1.4. Materiale dei longheroni (c)

1.5. Posizione e disposizione del motore

1.6. Cabina di guida (sporgente, semisporgente o normale)

2. DIMENSIONI E PESI (d) (mm e kg)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (e)

2.1.1. Per i semirimorchi: distanza tra l'asse geometrico del perno di aggancio ed il primo asse posteriore

2.2. Per i trattori stradali:

2.2.1. Avanzamento della selletta di aggancio (massimo e minimo) (f)

2.2.2. Altezza massima della selletta (normalizzata) (g)

2.2.3. Distanza fra la parte posteriore della cabina e l'asse posteriore:

2.2.3.1. Distanza fra la parte posteriore della cabina e l'asse o gli assi posteriori (per il caso del telaio cabinato)

2.2.3.2. Distanza fra l'estremità posteriore del volante e l'asse o gli assi posteriori (per il caso del telaio nudo)

2.3. Carreggiata di ciascun asse (h)

2.4. Dimensioni principali (o fuori tutto) del veicolo (i):

+++++ TIFF +++++

2.5. Peso del telaio nudo (senza cabina, senza liquido di raffreddamento, senza lubrificanti, senza carburante, senza ruota di scorta, senza attrezzatura e senza conducente)

2.5.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi

2.6. Peso del veicolo carrozzato in ordine di marcia, oppure peso del telaio cabinato, qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzatura e conducente) (p)

2.6.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio, se si tratta di semirimorchio)

2.7. Peso totale a carico tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costruttore

2.7.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio, se si tratta di semirimorchio)

2.8. Peso massimo tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costruttore, su ciascun asse (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio se si tratta di semirimorchio)

2.9. Peso totale a carico tecnicamente ammissibile per il complesso, dichiarato dal costruttore per l'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente, peso totale rimorchiabile tecnicamente ammissibile)

2.10. Carico verticale massimo al punto di aggancio (gancio o sistema speciale sull'attacco a tre punti)

2.11. Condizioni d'iscrizione in curva

2.12. Rapporto tra la potenza del motore ed il peso massimo (x CV/kg), spunto in salita

3. MOTORE (q)

3.1. Costruttore

3.2. Nell'ipotesi di motore termico:

3.2.1. Denominazione

3.2.2. Tipo (a scoppio, diesel ecc.), ciclo

3.2.3. Numero e disposizione dei cilindri

3.2.4. Alesaggio, corsa, cilindrata

3.2.5. Potenza massima (indicare la norma seguita) a … giri/minuto

3.2.6. Coppia massima a … giri/minuto (la stessa norma che per il punto 3.2.5.)

3.2.7. Carburante o combustibile normalmente utilizzato

3.2.8. Serbatoi del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)

3.2.9. Serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)

3.2.10. Alimentazione del motore (tipo)

3.2.11. Eventuale compressore (tipo, comando, sovrappressione di alimentazione del motore)

3.2.12. Eventuale regolatore (principio di funzionamento)

3.2.13. Impianto elettrico (voltaggio, terminale a massa positivo o negativo)

3.2.14. Generatore (tipo e potenza nominale)

3.2.15. Accensione (tipo degli apparecchi, tipo dell'anticipo)

3.2.16. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite (descrizione)

3.2.17. Raffreddamento (ad aria, ad acqua)

3.2.18. Livello sonoro

3.2.19. Scappamento (schema descrittivo)

3.2.20. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.3. Nell'ipotesi di un motore elettrico:

3.3.1. Tipo di motore (serie, compound)

3.3.2. Potenza oraria massima e tensione di marcia

3.3.3. Batteria di trazione (numero di elementi, peso, capacità in ampère/ora, ubicazione)

3.4. Nell'ipotesi di un motore diverso da un motore elettrico o termico (indicazione degli elementi di questi tipi di motore)

4. TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO (r) (Schema di trasmissione con disegno)

4.1. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.)

4.2. Frizione (tipo)

4.2.1. Peso della frizione

4.3. Scatola del cambio (tipo, presa diretta, sistema di comando)

4.3.1. Peso della scatola del cambio

4.4. Trasmissione motore, scatola cambio, differenziale (o differenziali), eventuali relè, eventuale ruota libera

4.5. Demoltiplicazione della trasmissione, con e senza gruppo di rinvio

+++++ TIFF +++++

4.6. Velocità raggiunta con motore al regime di 1.000 giri/minuto, con pneumatici normalmente montati (6.1.) (circonferenza di rotazione a carico: … metri) (s)

+++++ TIFF +++++

4.7. Velocità massima del veicolo con la marcia più alta (in km/h) (s)

4.8. Spinta (e trasmissione delle reazioni di frenatura)

4.9. Indicatore di velocità

4.10. Eventuale registratore di velocità (costruttore e tipo)

4.11. Eventuale bloccaggio del differenziale

5. ASSI

(accludere per ciascun assale uno schema quotato con l'indicazione dei materiali ed indicazione facoltativa della marca e del tipo)

6. ORGANI DI SOSPENSIONE (Schema descrittivo complessivo degli organi di sospensione)

6.1. Pneumatici normalmente montati (dimensioni e caratteristiche)

6.2. Tipo di costituzione della sospensione di ciascun asse o ruota

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici di sospensione (natura, caratteristiche dei materiali e dimensioni)

6.4. Stabilitzzatori (t)

6.5. Ammortizzatori (t)

7. DISPOSITIVO DI STERZO (schema descrittivo)

7.1. Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote, tipo degli eventuali servo-organi (sistema e schema di funzionamento, eventualmente marca e tipo) e sforzo sul volante

7.2. Angolo massimo sterzatura delle ruote:

7.2.1. — volta a destra (gradi) … Numero di giri del volante

7.2.2. — volta a sinistra (gradi) … Numero di giri del volante

7.3. Diametro minimo di volta (u)

7.3.1. — a destra

7.3.2. — a sinistra

8. FRENATURA (schema descrittivo complessivo e schema di funzionamento) (v)

8.1. Dispositivo di frenatura di servizio

8.2. Dispositivo di frenatura di soccorso

8.3. Dispositivo di frenatura di stazionamento

8.4. Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore)

8.5. Dispositivo automatico di frenatura in caso di rottura dell'aggancio (nel caso di rimorchio o di semirimorchio)

8.6. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra la somma delle forze frenanti alla periferia delle ruote e le forze esercitate sul comando

8.7. Eventuali sorgenti di energia esterna (caratteristiche, capacità dei serbatoi di energia, pressioni massima e minima, manometro, segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto, serbatoi a depressione e valvole di alimentazione, compressori di alimentazione, osservanza delle norme in materia di apparecchiature a pressione)

8.8. Veicoli per i quali è previsto l'aggancio di un rimorchio:

8.8.1. — dispositivi per la frenatura del rimorchio

8.8.2. — raccordi, giunti, dispositivi di protezione

9. CARROZZERIA (schema complessivo quotato dell'esterno e dell'interno)

9.1. Natura della carrozzeria

9.2. Materiali e modo di costruzione

9.3. Porte (numero, dimensioni, senso di apertura, serrature e cerniere)

9.4. Campo di visibilità

9.5. Parabrezza ed altri vetri (numero e posizione, materiali utilizzati)

9.5.1. Inclinazione del parabrezza

9.6. Tergicristallo

9.7. Lavacristallo

9.8. Sbrinatore

9.9. Retrovisori

9.10. Finiture interne

9.10.1. Protezione interna degli occupanti

9.10.2. Sistemazione e identificazione dei comandi

9.10.3. Sedili (numero, posizione, caratteristiche)

9.11. Finiture esterne

9.12. Cinture di sicurezza ed altri dispositivi di ritenuta (numero e posizione)

9.13. Attacchi per le cinture di sicurezza (numero e posizione)

9.14. Posizione delle targhe d'immatricolazione

9.15. Dispositivi di protezione posteriori

10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

(Schemi esterni del veicolo, con disegno quotato che indichi la posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi; colori delle luci)

10.1. Dispositivi obbligatori:

10.1.1. Proiettori anabbaglianti

10.1.2. Proiettori abbaglianti

10.1.3. Luci di posizione anteriori

10.1.4. Indicatori di direzione

10.1.5. Luci di posizione posteriori

10.1.6. Luci di arresto

10.1.7. Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

10.1.8. Catadiottri rossi posteriori

10.1.9. Catadiottri anteriori dei rimorchi

10.2. Dispositivi facoltativi:

10.2.1. Proiettori fendinebbia

10.2.2. Luci di stazionamento

10.2.3. Proiettori per la retromarcia

10.2.4. Luci di posizione anteriori per i rimorchi

10.2.5. Catadiottri laterali giallo-auto

10.3. Dispositivi supplementari per veicoli speciali

11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

12. VARIE

12.1. Segnalatori acustici

12.1.1. Normali

12.1.2. Speciali

12.2. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di persone

12.3. Disposizioni speciali valide per i taxi

12.4. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di merci

12.5. Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo

12.6. Gancio di rimorchio

12.7. Cavalletto d sostegno

12.8. Segnale di pericolo

NOTE

Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati.

(a) Per ogni dispositivo approvato, la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale approvazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o disegni allegati alla scheda.

(b) Classificazione in base alle seguenti categorie internazionali:

1. Categoria M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;

- Categoria M1: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,

- Categoria M2: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate,

- Categoria M3: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate.

2. Categoria N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;

- Categoria N1: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate,

- Categoria N2: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate,

- Categoria N3: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo superiore a 12 tonnellate.

3. Categoria O: Rimorchi (compresi i semirimorchi),

- Categoria O1: Rimorchi con peso massimo non superiore a 0,75 tonnellate,

- Categoria O2: Rimorchi con peso massimo superiore a 0,75 tonnellate, ma non superiore a 3,5 tonnellate,

- Categoria O3: Rimorchi con peso massimo superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 10 tonnellate,

- Categoria O4: Rimorchi con peso massimo superiore a 10 tonnellate.

(c) Nei limiti del possibile, denominazione Euronorme; riportare eventualnemte:

- la descrizione del materiale,

- il limite di scorrimento,

- il limite di rottura,

- l'elasticità espressa in %,

- la durezza Brinell.

(d) Per i modelli che comportano un tipo con cabina normale e uno con cabina con cuccetta, indicare le dimensioni ed i pesi in entrambi i casi.

(e) Progetto di raccomandazione ISO n. 586 [1], termine n. 2.

(f) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 33.

(g) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 35.

(h) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 1.

(i) In caso di omologazione di un veicolo non carrozzato, la seconda colonna indica i minimi ed i massimi forniti dal costruttore; la terza colonna non deve essere compilata.

(j) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 9.

(k) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 12.

(l) Prigetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 13.

(m) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 18.

(n) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 19.

(o) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 7.

(p) Il peso del conducente è valutato convenzionalmente a 75 kg.

(q) Per i motori che non siano quelli a pistone con movimento alternato deve essere fornita una descrizione generale.

(r) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(s) È ammessa una tolleranza del 5 %.

(t) Indicarne soltanto l'esistenza.

(u) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 27.

(v) Per ciascuno dei dispositivi di frenatura occorre precisare:

- tipo e natura dei freni (schema quotato) (a tamburi, a dischi; ruote frenate, collegamento con le ruote frenate, guarnizioni, loro natura, superfici frenanti, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, peso dei tamburi, dispositivi di registrazione);

- trasmissione e comando (schema descrittivo) (costituzione, registrazione, rapporto delle leve, accessibilità del comando, sua disposizione, comandi a nottolino in caso di trasmissione meccanica, caratteristiche dei principali pezzi della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri apriceppi).

[1] Documento ISO/TC 22 (Segreteria 133) 328 — gennaio 1963.

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ALLEGATO II

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

A. DATI GENERAL

La compilazione di una scheda di omologazione nell'ambito della procedura di omologazione CEE comporta le seguenti operazioni:

1. Compilare, sulla base dei dati corrispondenti figuranti nella scheda di informazioni, dopo aver verificato la loro esattezza, le rubriche previste a questo scopo nel modello della scheda di omologazione che figura al punto B del presente allegato.

2. Iscrivere la o le menzioni indicate di fronte a ciascuna delle rubriche del modello di scheda di omologazione, dopo aver effettuato le operazioni seguenti corrispondenti a tali menzioni:

"CONF" : verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle indicazioni figuranti nella scheda di informazioni;

"D.P." : verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle prescrizioni armonizzate prese in esecuzione della direttiva particolare;

"P.V." : redazione del processo verbale del collaudo, che dev'essere allegato alla scheda di omologazione;

"SCH" : verifica dell'esistenza di uno schema.

B. MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CONCERNENTE UN VEICOLO A MOTORE

0.DATI GENERALI

0.1.Marca (ragione sociale) |

0.2.Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti) |

0.3.Genere |

0.4.Categoria del veicolo |

0.5.Nome e indirizzo del costruttore |

0.6.Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore |

0.7.Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari: | D.P. |

0.7.1.Sul telaio0.7.2.Sulla carrozzeria0.7.3.Sul motore |

0.8.Sul telaio la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero … |

1.CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO

1.1.Telaio (se esiste) | CONF |

2.DIMENSIONI E PESI (mm e kg)

2.1.Per i trattori stradali |

2.1.1.Avanzamento della selletta di aggancio (massimo e minimo) | CONF |

2.2.Dimensioni principali (fuori tutto) del veicolo: | SCH |

+++++ TIFF +++++

|

2.3.Peso massimo a carico tecnicamente ammissibile del veicolo | CONF |

2.3.1.Ripartizione di questo peso sugli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di attacco, se si tratta di un semirimorchio) | CONF |

2.4.Peso massimo a carico autorizzato | D.P. |

2.4.1.Ripartizione di questo peso sui vari assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di attacco, se si tratta di semirimorchio) | D.P. |

2.5.Peso massimo tecnicamente ammissibile su ognuno degli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di attacco se si tratta di semirimorchio) | CONF |

2.6.Peso massimo autorizzato su ognuno degli assi (e il carico gravante sulla selletta di attacco se si tratta di semirimorchio) | D.P. |

2.7.Peso massimo a carico tecnicamente ammissibile per il complesso, nell'ipotesi di un veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente, peso totale rimorchiabile tecnicamente ammissibile) | CONF |

2.8.Peso massimo a carico autorizzato per il complesso, nell'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente peso massimo rimorchiabile) | D.P. |

2.9.Iscrizione in curva | D.P. |

2.10.Rapporto tra la potenza del motore ed il peso massimo (x CV/kg), spunto in salita | D.P. |

3.MOTORE

3.1.Costruttore |

3.2.Nell'ipotesi di motore termico:

3.2.1.Potenza massima (indicare la norma seguita) a … giri/minuto | CONF |

3.2.2.Serbatoi del carburante o del combustibile | D.P. |

3.2.3.Serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile | D.P. |

3.2.4.Impianto elettrico | CONF |

3.2.5.Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite | D.P.—P.V. |

3.2.6.Livello sonoro | D.P.—P.V. |

3.2.7.Silenziatore | D.P.—P.V. SCH |

3.2.8.Inquinamento atmosferico:

3.2.8.1.Veicoli con motore a benzina | D.P.—P.V. |

3.2.8.2.Veicoli con motore diesel | D.P.—P.V. |

4.TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO

4.1.Velocità massima del veicolo con la marcia più alta (in km/h) | CONF |

4.2.Indicatore di velocità | D.P. |

4.3.Retromarcia | D.P. |

5.ASSI | CONF |

6.ORGANI DI SOSPENSIONE

6.1.Pneumatici normalmente montati | D.P. |

6.2.Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione | D.P. |

7.DISPOSITIVO DI STERZO

7.1.Tipo di meccanismo e trasmissione | D.P. |

7.2.Tipo di servocomando e sforzo sul volante | D.P. |

7.3.Angolo minimo di volta | CONF |

7.3.1.a destra7.3.2.a sinistra |

8.FRENATURA

8.1.Dispositivo di frenatura di servizio | D.P. |

8.2.Dispositivo di frenatura di soccorso | D.P. |

8.3.Dispositivo di frenatura di stazionamento | D.P. |

8.4.Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore) | D.P. |

8.5.Dispositivo automatico di frenatura in caso di rottura dell'aggancio (nel caso di rimorchio o di semirimorchio) | D.P. |

8.6.Veicoli per i quali è previsto l'aggancio di un rimorchio: |

8.6.1.Dispositivi per la frenatura del rimorchio | D.P. |

8.7.Eventuali sorgenti di energia esterna | D.P. |

8.8.Condizioni dei collaudi | P.V. |

8.9.Risultati dei collaudi | P.V. |

9.CARROZZERIA

9.1.Porte (numero, dimensioni, senso di apertura, serrature e cerniere) | D.P. |

9.2.Campo di visibilità | D.P. |

9.3.Parabrezza ed altri vetri | D.P. |

9.3.1.Inclinazione del parabrezza |

9.4.Tergicristallo | D.P. |

9.5.Lavacristallo | D.P. |

9.6.Sbrinatore | D.P. |

9.7.Retrovisori | D.P. |

9.8.Finiture interne | D.P. |

9.8.1.Protezione interna degli occupanti9.8.2.Sistemazione e identificazione dei comandi9.8.3.Sedili (numero, posizione, caratteristiche) |

9.9.Finiture esterne | D.P. |

9.10.Cinture di sicurezza ed altri dispositivi di ritenuta | D.P. |

9.11.Attacchi per le cinture di sicurezza | D.P. |

9.12.Posizione delle targhe di immatricolazione | D.P. |

9.13.Dispositivi di protezione posteriori | D.P. |

10.DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

10.1.Dispositivi obbligatori:

10.1.1.Proiettori anabbaglianti | D.P. |

10.1.2.Proiettori abbaglianti | D.P. |

10.1.3.Luci di posizione anteriori | D.P. |

10.1.4.Indicatori di direzione | D.P. |

10.1.5.Luci di posizione posteriori | D.P. |

10.1.6.Luci di arresto | D.P. |

10.1.7.Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore | D.P. |

10.1.8.Catadiottri rossi posteriori | D.P. |

10.1.9.Catadiottri anteriori dei rimorchi | D.P. |

10.2.Dispositivi facoltativi:

10.2.1.Proiettori fendinebbia | D.P. |

10.2.2.Luci di stazionamento | D.P. |

10.2.3.Proiettori per la retromarcia | D.P. |

10.2.4.Luci di posizione anteriori dei rimorchi | D.P. |

10.2.5.Catadiottri laterali giallo-auto | D.P. |

11.COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI | D.P. |

12.VARIE

12.1.Segnalatori acustici | D.P. |

12.2.Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di persone | D.P. |

12.3.Disposizioni speciali valide per i taxi | D.P. |

12.4.Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di merci | D.P. |

12.5.Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo | D.P. |

12.6.Gancio di rimorchio | D.P. |

12.7.Cavalletto di sostegno | D.P. |

12.8.Segnale di pericolo | D.P. |

12.9.Eventuale registratore di velocità | D.P. |

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ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

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