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Document 12008E339

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - Articolo 339 (ex articolo 287 del TCE)

    GU C 115 del 9.5.2008, p. 193–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_339/oj

    12008E339

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - Articolo 339 (ex articolo 287 del TCE)

    Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0193 - 0193


    Articolo 339

    (ex articolo 287 del TCE)

    I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

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