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Document 12008E339
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART SEVEN: GENERAL AND FINAL PROVISIONS - Article 339 (ex Article 287 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - Articolo 339 (ex articolo 287 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - Articolo 339 (ex articolo 287 del TCE)
GU C 115 del 9.5.2008, p. 193–193
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - Articolo 339 (ex articolo 287 del TCE)
Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0193 - 0193
Articolo 339 (ex articolo 287 del TCE) I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi. --------------------------------------------------