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Document 12008E216
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART FIVE: EXTERNAL ACTION BY THE UNION - TITLE IV: RESTRICTIVE MEASURES - Article 216
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE QUINTA: AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE - TITOLO IV: MISURE RESTRITTIVE - Articolo 216
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE QUINTA: AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE - TITOLO IV: MISURE RESTRITTIVE - Articolo 216
GU C 115 del 9.5.2008, p. 144–144
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE QUINTA: AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE - TITOLO IV: MISURE RESTRITTIVE - Articolo 216
Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0144 - 0144
Articolo 216 1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. --------------------------------------------------