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Document 32023R0426R(01)

Rettifica del regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59 I del 25 febbraio 2023)

ST/6918/2023/INIT

GU L 67 del 3.3.2023, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/426/corrigendum/2023-03-03/oj

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/60


Rettifica del regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59 I del 25 febbraio 2023 )

1.

Pagina 2, articolo 1, punto 2), articolo 6 ter, paragrafo 5 bis, parte introduttiva:

anziché:

«“5 bis.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati o risorse economiche detenuti dall'entità di cui alla voce 101 alla rubrica ‘Entità’ dell'allegato I, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che:»

leggasi:

«“5 bis.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati o risorse economiche appartenenti all'entità di cui alla voce 101 alla rubrica ‘Entità’ dell'allegato I, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che:».

2.

Pagina 3, articolo 1, punto 2), articolo 6 ter, paragrafo 5 ter:

anziché:

«5 ter.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 190 alla rubrica ‘Entità’ dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023 con tale entità o in cui tale entità è altrimenti coinvolta.”;»

leggasi:

«5 ter.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 190 alla rubrica ‘Entità’ dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023 con tale entità o in cui tale entità è altrimenti coinvolta.”;».


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