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Document 32022D2307

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione del 23 novembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato [notificata con il numero C(2022) 8313] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/8313

GU L 305 del 25.11.2022, p. 63–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2307/oj

25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/63


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2307 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato

[notificata con il numero C(2022) 8313]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione (2) ha armonizzato l’uso dello spettro radio nella banda 5 GHz (5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz) per i sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza. La base tecnica di tale decisione è stata la relazione 79 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»).

(2)

Nel febbraio 2022 l’industria automobilistica europea ha chiesto alla Commissione di confermare la sua interpretazione di alcune disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda i casi d’uso di WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 GHz nei veicoli stradali. Con lettera del 29 marzo 2022 la Commissione ha incaricato la CEPT di studiare i casi d’uso di WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 GHz nei veicoli stradali, individuati dall’industria automobilistica nel contesto della decisione di esecuzione (UE) 2022/179.

(3)

Conformemente a tale lettera di mandato, il 29 giugno 2022 la CEPT ha fornito una risposta che integra la relazione 79 proponendo modifiche delle condizioni tecniche per la banda 5 470-5 725 MHz al fine di consentire un uso limitato dei dispositivi WAS/RLAN nei veicoli stradali, in particolare quando tali dispositivi funzionano in modalità slave e sono controllati da un dispositivo fisso che funziona in modalità master e rileva i segnali radar mediante la tecnica di attenuazione Dynamic Frequency Selection (DFS). Alla luce di tale risposta, la Commissione ritiene che dovrebbe essere consentito il funzionamento in modalità slave dei dispositivi WAS/RLAN installati nei veicoli stradali, a condizione che essi trasmettano solamente quando sono sotto il controllo di un dispositivo WAS/RLAN fisso con funzionalità DFS che funziona in modalità master.

(4)

Nella sua risposta la CEPT non ha proposto modifiche per quanto riguarda le condizioni tecniche per le WAS/RLAN nella banda 5 250-5 350 MHz. Secondo la CEPT il funzionamento di installazioni WAS/RLAN nei veicoli stradali non dovrebbe essere consentito in tale banda in quanto non esistono mezzi pratici per garantire che i veicoli stradali si trovino effettivamente al chiuso e che il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN nei veicoli stradali sia, di conseguenza, limitato a un uso al chiuso. La banda 5 250-5 350 MHz dovrebbe pertanto continuare a essere utilizzata esclusivamente al chiuso, in modo da evitare il rischio di interferenze dannose per i servizi esistenti in tale banda. I veicoli speciali destinati a funzionare esclusivamente al chiuso non sono considerati veicoli stradali.

(5)

La banda 5 150-5 250 MHz è già disponibile per l’uso al chiuso con dispositivi WAS/RLAN, compreso il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN all’interno dei veicoli stradali in base alla decisione di esecuzione (UE) 2022/179.

(6)

Gli elementi contenuti nella risposta della CEPT alla lettera di mandato della Commissione possono essere utilizzati come base per la presente decisione.

(7)

La presente decisione dovrebbe basarsi sui principi e sulle disposizioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/179 e svilupparli.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/179 è così modificata:

1)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Entro il 30 giugno 2023 gli Stati membri designano e mettono a disposizione le bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz, su base non esclusiva, per l’implementazione di WAS/RLAN conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato.»;

2)

l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione, dell’8 febbraio 2022, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione 2005/513/CE (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 10).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Condizioni tecniche armonizzate per WAS/RLAN nelle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz

Tabella 1

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 150 -5 250  MHz

Parametro

Condizioni tecniche

Banda di frequenza

5 150 -5 250  MHz

Funzionamento ammissibile

Uso al chiuso, comprese le installazioni all’interno di veicoli stradali, treni e aeromobili, e uso all’aperto limitato (nota 1).

L’uso da parte di sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) è limitato alla banda 5 170 -5 250  MHz.

Potenza isotropica irradiata equivalente (e.i.r.p.) media massima per le emissioni in banda

200 mW

Eccezioni:

una e.i.r.p. media massima di 40 mW si applica alle installazioni all’interno di carrozze ferroviarie con una perdita di attenuazione media inferiore a 12 dB;

una e.i.r.p. media massima di 40 mW si applica alle installazioni all’interno dei veicoli stradali.

Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda

10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz

Nota 1:

se utilizzate all’aperto, le attrezzature non devono essere assicurate a un’antenna esterna fissa, a un’infrastruttura fissa o alla carrozzeria esterna di veicoli stradali.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano un livello di prestazione adeguato al fine di rispettare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

Tabella 2

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 250 -5 350  MHz

Parametro

Condizioni tecniche

Banda di frequenza

5 250 -5 350  MHz

Funzionamento ammissibile

Uso al chiuso: solo all’interno di edifici.

Non sono consentite installazioni in veicoli stradali, treni e aeromobili (nota 2).

Non è consentito l’uso all’aperto.

e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda

200 mW

Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda

10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz

Tecniche di attenuazione da utilizzare

Controllo della potenza del trasmettitore (TPC) e selezione dinamica della frequenza (DFS).

È possibile ricorrere a tecniche di attenuazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e purché rispettino i requisiti tecnici della presente decisione.

Controllo della potenza del trasmettitore (TPC)

Il TPC deve fornire, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima consentita dei sistemi, oppure, nel caso in cui non sia utilizzato il controllo della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito della e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità della e.i.r.p. media devono essere ridotti di 3dB.

Selezione dinamica della frequenza (DFS)

La DFS è descritta nella raccomandazione ITU-R M. 1652-1 (3) al fine di garantire il funzionamento compatibile con i sistemi di radiodeterminazione.

Il meccanismo DFS deve garantire che la probabilità di selezionare un determinato canale sia la stessa per tutti i canali disponibili nelle bande 5 250 -5 350  MHz e 5 470 -5 725  MHz. Il meccanismo DFS deve inoltre garantire, in media, una distribuzione quasi uniforme del carico dello spettro.

Le WAS/RLAN devono implementare una selezione dinamica della frequenza che consenta di attenuare le interferenze del radar con un’efficienza almeno pari a quella della DFS descritta nella norma ETSI EN 301 893 V2.1.1. Le impostazioni (hardware e/o software) delle WAS/RLAN relative alla DFS non devono essere accessibili all’utente se la modifica di tali impostazioni comporta che le WAS/RLAN non siano più conformi ai requisiti DFS. Ciò include a) non consentire all’utente di cambiare il paese di funzionamento e/o la banda di frequenza operativa se ciò comporta che l’apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS e b) non accettare software e/o firmware che comportano che l’apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS.

Nota 2:

il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN in aeromobili di grandi dimensioni () (esclusi gli elicotteri plurimotore) è consentito fino al 31 dicembre 2028 con un’e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda pari a 100 mW.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

Tabella 3

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 470 -5 725  MHz

Parametro

Condizioni tecniche

Banda di frequenza

5 470 -5 725  MHz

Funzionamento ammissibile

Uso all’aperto e al chiuso.

Le installazioni nei veicoli stradali sono consentite solo per i dispositivi WAS/RLAN che funzionano in modalità slave (4) controllati da un dispositivo WAS/RLAN fisso con funzionalità Dynamic Frequency Selection (DFS) che funziona in modalità master. Non sono consentite installazioni in treni e aeromobili, né l’uso per gli UAS (nota 3).

e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda

1 W

Eccezioni:

una e.i.r.p. media massima di 200 mW si applica alle installazioni nei veicoli stradali.

Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda

50 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz

Tecniche di attenuazione da utilizzare

Controllo della potenza del trasmettitore (TPC) e selezione dinamica della frequenza (DFS).

È possibile ricorrere a tecniche di attenuazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e purché rispettino i requisiti tecnici della presente decisione.

Controllo della potenza del trasmettitore (TPC)

Il TPC deve fornire, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima consentita dei sistemi, oppure, nel caso in cui non sia utilizzato il controllo della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito della e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità della e.i.r.p. media devono essere ridotti di 3dB.

Selezione dinamica della frequenza (DFS)

La DFS è descritta nella raccomandazione ITU-R M. 1652-1 al fine di garantire il funzionamento compatibile con i sistemi di radiodeterminazione.

Il meccanismo DFS deve garantire che la probabilità di selezionare un determinato canale sia la stessa per tutti i canali disponibili nelle bande 5 250 -5 350  MHz e 5 470 -5 725  MHz. Il meccanismo DFS deve inoltre garantire, in media, una distribuzione quasi uniforme del carico dello spettro.

Le WAS/RLAN devono implementare una selezione dinamica della frequenza che consenta di attenuare le interferenze del radar con un’efficienza almeno pari a quella della DFS descritta nella norma ETSI EN 301 893 V2.1.1. Le impostazioni (hardware e/o software) delle WAS/RLAN relative alla DFS non devono essere accessibili all’utente se la modifica di tali impostazioni comporta che le WAS/RLAN non siano più conformi ai requisiti DFS. Ciò include a) non consentire all’utente di cambiare il paese di funzionamento e/o la banda di frequenza operativa se ciò comporta che l’apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS e b) non accettare software e/o firmware che comportano che l’apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS.

Nota 3:

il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN in aeromobili di grandi dimensioni (esclusi gli elicotteri plurimotore), tranne che nella banda di frequenza 5 600 -5 650 MHz, è consentito fino al 31 dicembre 2028 con un’e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda pari a 100 mW.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

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(1)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(2)  In linea con il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, per aeromobile di grandi dimensioni si intende un aeromobile, classificato come velivolo con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg, oppure un elicottero plurimotore. Gli elicotteri plurimotore sono tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione delle note 2 e 3.

(3)  Raccomandazione UIT-R M.1652-1, «Dynamic frequency selection in wireless access systems including radio local area networks for the purpose of protecting the radiodetermination service in the 5 GHz band».

(4)  Le modalità «slave» e «master» sono definite nella norma EN 301 893 V2.1.1.


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