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Document 32022D0289

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/289 della Commissione del 22 febbraio 2022 che istituisce l’ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC) [notificata con il numero C(2022) 933] (Testo rilevante ai fini del SEE) (I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, italiana, neerlandese e svedese sono i soli facenti fede)

    C/2022/933

    GU L 43 del 24.2.2022, p. 73–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/289/oj

    24.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 43/73


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/289 DELLA COMMISSIONE

    del 22 febbraio 2022

    che istituisce l’ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC)

    [notificata con il numero C(2022) 933]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, italiana, neerlandese e svedese sono i soli facenti fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium — ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Francia, l’Italia, la Finlandia e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei avanzati hanno presentato alla Commissione una domanda per istituire l’ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (comunemente «AnaEE-ERIC») («la domanda»). Il Belgio ha reso nota la sua decisione di partecipare ad AnaEE-ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore.

    (2)

    I paesi richiedenti hanno scelto la Francia come Stato membro ospitante di AnaEE-ERIC.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2).

    (4)

    La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore dell’analisi e della sperimentazione di ecosistemi.

    (5)

    Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   È istituito l’ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC).

    2.   Gli elementi essenziali dello statuto di AnaEE-ERIC figurano nell’allegato.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022

    Per la Commissione

    Mariya GABRIEL

    Membro della Commissione


    (1)   GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.

    (2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).


    ALLEGATO

    ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI AnaEE-ERIC

    Articolo 1

    Denominazione

    È istituito un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca distribuita (European Research Infrastructure Consortium — ERIC) denominata «ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi» (Analysis and Experimentation on Ecosystems ERIC, comunemente «AnaEE-ERIC»). Tale consorzio costituisce un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) istituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.

    Articolo 2

    Sede legale

    La sede legale di AnaEE-ERIC è a Gif-sur-Yvette, Francia.

    Articolo 3

    Funzione e attività

    1.   La funzione principale di AnaEE-ERIC consiste nel costruire e gestire un’infrastruttura di ricerca distribuita dedicata all’analisi e alla sperimentazione degli ecosistemi. Il suo scopo è fornire gli strumenti, i servizi e le conoscenze necessari per affrontare le complesse sfide ambientali e climatiche globali cui devono far fronte le società umane.

    2.   Il funzionamento di AnaEE-ERIC è assicurato dalla piattaforma centrale (Central — CH), dal centro di interfaccia e di sintesi (Interface and Synthesis Centre — ISC), dal centro tecnologico (Technology Centre — TC) e dal centro di modellazione dei dati (Data Modelling Centre — DMC).

    3.   Ai fini del paragrafo 1, AnaEE-ERIC:

    a.

    coordina l’accesso alle piattaforme nazionali di sperimentazione, di analisi e di modellizzazione e organizza la collaborazione con le strutture europee;

    b.

    agevola programmi e progetti europei di ricerca;

    c.

    sviluppa la tecnologia, armonizza i metodi, crea partenariati industriali e facilita il trasferimento di conoscenze;

    d.

    contribuisce allo scambio di conoscenze e/o competenze nello Spazio europeo della ricerca (SER) e a un maggiore uso del potenziale intellettuale in tutta Europa;

    e.

    sviluppa l’accesso ai dati, la loro condivisione e modellizzazione;

    f.

    organizza formazioni;

    g.

    attua una strategia di comunicazione;

    h.

    intraprende qualsiasi altra azione connessa, necessaria al conseguimento dei suoi obiettivi.

    4.   AnaEE-ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. AnaEE-ERIC può svolgere attività economiche limitate a condizione che queste siano strettamente connesse ai principali compiti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e che non ne compromettano la realizzazione.

    Articolo 4

    Durata e procedura di scioglimento

    1.   AnaEE-ERIC è istituito per un periodo iniziale di dieci anni. L’assemblea dei membri può decidere di prorogare la durata per periodi successivi di dieci anni.

    2.   Lo scioglimento di AnaEE-ERIC avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità all’articolo 18, paragrafo 10, dello statuto.

    3.   AnaEE-ERIC notifica alla Commissione europea la decisione di scioglimento senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data di adozione di tale decisione.

    4.   Dopo l’estinzione dei debiti di AnaEE-ERIC, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad AnaEE-ERIC, come specificato all’articolo 17 dello statuto.

    5.   AnaEE-ERIC notifica alla Commissione la conclusione della procedura di scioglimento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro dieci giorni dalla sua conclusione.

    6.   AnaEE-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L.

    Articolo 5

    Regime di responsabilità

    1.   AnaEE-ERIC è responsabile dei propri debiti.

    2.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di AnaEE-ERIC, a prescindere dalla natura di tali debiti, è limitata al contributo rispettivo dei membri ad AnaEE-ERIC per l’ultimo anno completo di attività.

    3.   AnaEE-ERIC sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

    Articolo 6

    Politica in materia di accesso degli utilizzatori

    1.   L’accesso alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC forniti dalla piattaforma centrale o dai centri di servizi di AnaEE-ERIC è garantito sulla base dei principi di libero accesso. AnaEE-ERIC attua norme in materia di accesso all’infrastruttura con una politica tariffaria che incentiva i suoi membri.

    2.   Tramite il suo portale web, AnaEE-ERIC mette a disposizione informazioni sui gradienti climatici e biogeografici, oltre che su altre competenze e tecniche complementari delle piattaforme di AnaEE-ERIC, al fine di aiutare gli scienziati nella fase di elaborazione dei progetti e facilitare l’incubazione di progetti tramite l’uso di diverse piattaforme dei suoi membri.

    3.   La piattaforma centrale di AnaEE-ERIC dà accesso alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC offerti dai centri di servizi o dalle piattaforme nazionali a seguito di una valutazione della qualità scientifica dell’uso proposto che si basa su una valutazione scientifica indipendente effettuata da un comitato di esperti nominato dall’assemblea dei membri e sulla fattibilità tecnica valutata da AnaEE-ERIC. Eventuali questioni etiche oggetto di una proposta saranno trattate dal comitato consultivo etico indipendente (cfr. articolo 25 dello statuto).

    4.   Qualora l’accesso dei ricercatori alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC dovesse essere limitato per motivi di capacità, si procede a una selezione secondo la procedura stabilita nel regolamento interno, tenendo conto dei criteri di selezione basati sull’eccellenza scientifica e sulla fattibilità tecnica e finanziaria delle proposte.

    5.   All’inizio di ciascun progetto AnaEE-ERIC mette a disposizione i metadati sia per le impostazioni sperimentali delle piattaforme nazionali sia per i dati prodotti dai centri di servizi.

    6.   I dati sono resi disponibili conformemente alla politica di accesso aperto di AnaEE-ERIC. L’accesso sarà disciplinato in base al regolamento interno, in genere con un periodo di tolleranza comune, trascorso il quale i dati saranno messi a disposizione del pubblico. Tale politica in materia di accesso tiene conto del quadro giuridico europeo sulla protezione dei dati (1) per quanto riguarda la condivisione tra i membri dei dati personali degli utenti.

    Articolo 7

    Politica di valutazione scientifica

    Le attività di AnaEE-ERIC sono valutate ogni cinque anni da un comitato scientifico indipendente ad hoc. L’assemblea dei membri avvia tale valutazione e, se del caso, fornisce indicazioni specifiche. Il regolamento interno definisce i principi e le procedure di tale valutazione.

    Articolo 8

    Politica di divulgazione

    1.   Dato il suo ruolo di facilitatore delle attività di ricerca, AnaEE-ERIC incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca.

    2.   AnaEE-ERIC chiede agli utenti di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e di metterli a disposizione tramite AnaEE-ERIC.

    3.   AnaEE-ERIC si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani, social network ecc.

    Articolo 9

    Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

    1.   Tutti i diritti di proprietà intellettuale creati, prodotti, ottenuti o sviluppati dal AnaEE-ERIC nel corso delle sue attività sono di proprietà di AnaEE-ERIC.

    2.   Fatti salvi i termini di eventuali contratti tra AnaEE-ERIC e membri od osservatori, tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, prodotti, ottenuti o sviluppati da un membro o da un osservatore sono di proprietà di tale membro od osservatore.

    Articolo 10

    Politica in materia di personale

    1.   Le condizioni di impiego di AnaEE-ERIC sono disciplinate dalla legislazione del paese in cui il personale è assunto o dalla legislazione del paese in cui le attività di AnaEE-ERIC sono esercitate.

    2.   Le procedure di selezione del personale di AnaEE-ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità. Le condizioni di assunzione e di impiego non sono discriminatorie.

    3.   L’assunzione avverrà mediante pubblicazione internazionale di un invito a presentare candidature.

    Articolo 11

    Politica in materia di appalti

    1.   AnaEE-ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di AnaEE-ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nel regolamento interno dello statuto.

    2.   Nell’aggiudicazione di appalti connessi ad attività di AnaEE-ERIC, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di AnaEE-ERIC e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.


    (1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


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