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Документ 32021R2154

    Regolamento delegato (UE) 2021/2154 della Commissione del 13 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/5949

    GU L 436 del 7.12.2021г., стр. 11—16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Правен статус на документа В сила

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2154/oj

    7.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 436/11


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2154 DELLA COMMISSIONE

    del 13 agosto 2021

    che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 4, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Mentre le imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), conformemente all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono soggette al regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione (5), le imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio sono tenute ad applicare requisiti specifici alla remunerazione variabile di tutti i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce. È necessario stabilire dei criteri adeguati per individuare tali membri del personale. È opportuno che tali criteri tengano conto dell’autorità e delle responsabilità di tali membri del personale, del profilo di rischio e degli indicatori di risultato dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce, dell’organizzazione interna dell’impresa di investimento e della natura, portata e complessità dell’impresa. Tali criteri dovrebbero inoltre consentire alle imprese di investimento di prevedere nelle loro politiche di remunerazione incentivi adeguati per garantire che i membri del personale interessati adottino un comportamento prudente nell’assolvimento dei loro compiti. Infine tali criteri dovrebbero riflettere il livello di rischio delle varie attività in seno all’impresa di investimento.

    (2)

    I membri dell’organo di gestione hanno la responsabilità finale per l’impresa di investimento, la sua strategia e le sue attività, e quindi dovrebbero sempre essere considerati come aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento. Ciò vale sia per i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione, ai quali spetta prendere le decisioni, sia per i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione, i quali sovrintendono il processo decisionale e possono contestare le decisioni prese.

    (3)

    Alcuni membri del personale hanno la responsabilità di fornire un supporto interno che è fondamentale per il funzionamento delle attività dell’impresa di investimento. Le loro attività e decisioni possono inoltre avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce in quanto espongono tale impresa a importanti rischi operativi e di altro genere.

    (4)

    Le attività professionali dei membri del personale con responsabilità manageriale possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce, perché possono prendere decisioni strategiche o altre decisioni fondamentali che hanno un impatto sulle attività dell’impresa di investimento o sulle funzioni di controllo applicate. Tali funzioni di controllo comprendono tipicamente la gestione dei rischi, il controllo di conformità e l’audit interno. I rischi assunti dalle unità operative e il modo in cui sono gestite sono i fattori più importanti per il profilo di rischio di un’impresa di investimento o quello delle attività che gestisce. Alcune attività generano rischi più elevati di altre e quindi la natura delle attività dovrebbe essere presa in considerazione.

    (5)

    Occorrono pertanto criteri qualitativi adeguati a garantire che i membri del personale responsabili di gruppi di persone le cui attività potrebbero avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce siano individuati come persone aventi un impatto sostanziale, anche in situazioni in cui le attività dei singoli membri del personale loro sottoposti non hanno singolarmente un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento, ma potrebbe averlo la dimensione globale delle loro attività.

    (6)

    La remunerazione complessiva attribuita ai membri del personale dipende generalmente dal contributo da loro offerto al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa di investimento e di conseguenza dalle loro responsabilità, dai loro doveri, dalle loro capacità e dalle loro competenze, e dai risultati conseguiti dai membri del personale e dall’impresa di investimento. Quando a un membro del personale è attribuita una remunerazione complessiva che supera una determinata soglia, è ragionevole presumere che tale remunerazione sia collegata al suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa di investimento e quindi correlata all’impatto delle sue attività professionali sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce. Di conseguenza è opportuno applicare i criteri quantitativi correlati alla remunerazione complessiva di un membro del personale, sia in termini assoluti che relativi, agli altri membri del personale in seno alla stessa impresa di investimento per determinare se le attività professionali di tale membro del personale possano avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce.

    (7)

    È opportuno stabilire soglie chiare e appropriate per individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce. È opportuno che le imprese di investimento siano tenute ad applicare i criteri quantitativi in maniera tempestiva. Per essere realistici, i criteri quantitativi dovrebbero seguire l’evoluzione della remunerazione. Un primo metodo per seguirla consiste nel basare i criteri quantitativi sulla remunerazione complessiva attribuita nel precedente anno di prestazione, comprendente la remunerazione fissa e la remunerazione variabile versate in tale anno. Un secondo metodo consiste nel basare i criteri quantitativi sulla remunerazione complessiva attribuita nel precedente anno di prestazione, comprendente la remunerazione fissa versata per tale anno e la remunerazione variabile versata nell’anno di prestazione in corso per l’esercizio finanziario precedente. Il secondo metodo permette di allineare meglio il processo di individuazione con l’effettiva remunerazione attribuita per un periodo di prestazione, ma può essere applicato soltanto qualora sia possibile un calcolo tempestivo per l’applicazione dei criteri quantitativi. Se tale calcolo tempestivo non è più possibile, è opportuno usare il primo metodo. In entrambi i metodi, la remunerazione variabile può comprendere gli importi attribuiti sulla base di periodi di prestazione più lunghi di un anno, in funzione dei criteri di prestazione usati dall’impresa di investimento.

    (8)

    È opportuno fissare una soglia quantitativa di 500 000 EUR per l’individuazione dei membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce. Si stabilisce in tal modo una forte presunzione che l’attività dei membri del personale che ricevono una remunerazione superiore a tale soglia quantitativa o una delle remunerazioni più elevate dell’impresa di investimento abbia un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce; in tal caso è opportuno applicare un maggior controllo di vigilanza per stabilire se le attività professionali di tali membri del personale abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce.

    (9)

    Tuttavia tali presunzioni basate su criteri quantitativi non dovrebbero applicarsi quando le imprese di investimento stabiliscono, sulla base di criteri oggettivi supplementari, che tali membri del personale non hanno in realtà un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce, tenendo conto di tutti i rischi ai quali l’impresa di investimento è o può essere esposta. Per garantire un’applicazione effettiva e coerente di tali criteri obiettivi, è opportuno che l’esclusione dei membri del personale individuati che percepiscono la remunerazione più elevata o dei membri del personale con una remunerazione superiore a 750 000 EUR sia approvata dalle autorità competenti. È opportuno che le autorità competenti informino l’Autorità bancaria europea (ABE) prima di autorizzare l’esclusione di membri del personale che percepiscono una remunerazione superiore a 1 000 000 di EUR (percettori di remunerazione elevata), per garantire l’applicazione coerente di tali criteri.

    (10)

    Anche l’appartenenza di un membro del personale alla stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza o dei soggetti che assumono il rischio può essere un indicatore del fatto che le attività professionali di tale membro del personale hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che essa gestisce. A tal fine, non si dovrebbe prendere in considerazione la remunerazione corrisposta al personale in funzioni di controllo, funzioni di supporto e ai membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione. Nell’applicazione di questo criterio quantitativo, si dovrebbe anche tener conto del fatto che i livelli di pagamento differiscono tra le varie giurisdizioni. Alle imprese di investimento dovrebbe essere consentito di dimostrare che i membri del personale che rientrano nella fascia retributiva, ma che non soddisfano nessuno dei criteri qualitativi o altri criteri quantitativi, non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce, tenendo conto di tutti i rischi a cui l’impresa di investimento è o può essere esposta.

    (11)

    Affinché le autorità competenti e i revisori possano riesaminare le valutazioni effettuate dalle imprese di investimento per individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce, è fondamentale che le imprese di investimento conservino le valutazioni effettuate e i relativi risultati, anche per i membri del personale che sono stati individuati secondo criteri basati sulla loro remunerazione complessiva ma le cui attività professionali sono state considerate tali da non avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce.

    (12)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione europea dopo aver consultato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

    (13)

    L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «responsabilità manageriale»: situazione in cui un membro del personale è a capo di un’unità operativa o di una funzione di controllo e risponde direttamente all’organo di gestione nel suo complesso o a un suo membro, o all’alta dirigenza;

    2)

    «funzione di controllo»: funzione indipendente dall’unità operativa che controlla, responsabile di fornire una valutazione obiettiva dei rischi dell’impresa di investimento, di esaminarli o di riferire in merito, e che comprende, senza limitarvisi, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo della conformità e la funzione di audit interno;

    3)

    «unità operativa»: unità operativa quale definita all’articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 2

    Applicazione dei criteri

    1.   Qualora il presente regolamento sia applicato su base individuale conformemente all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034, il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento è valutato sulla base del profilo di rischio individuale dell’impresa di investimento.

    2.   Qualora il presente regolamento sia applicato su base consolidata conformemente all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034, il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento è valutato sulla base del profilo di rischio dell’impresa di investimento su base consolidata.

    3.   Qualora l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sia applicato su base individuale, è presa in considerazione la remunerazione attribuita dall’impresa di investimento.

    4.   Qualora l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sia applicato su base consolidata, l’impresa di investimento consolidante prende in considerazione la remunerazione attribuita da qualsiasi entità che rientra nell’ambito del consolidamento.

    5.   L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica solo su base individuale.

    6.   L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), si applica su base individuale e consolidata.

    Articolo 3

    Criteri qualitativi

    Si ritiene che i membri del personale abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce se uno o più dei criteri qualitativi seguenti sono soddisfatti:

    a)

    il membro del personale appartiene all’organo di gestione nella sua funzione di gestione;

    b)

    il membro del personale appartiene all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione;

    c)

    il membro del personale appartiene all’alta dirigenza;

    d)

    nelle imprese di investimento con un bilancio totale pari o superiore a 100 milioni di EUR, il membro del personale ha responsabilità manageriale di unità operative che prestano almeno uno dei servizi soggetti ad autorizzazione di cui ai punti da 2 a 7 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

    e)

    il membro del personale ha responsabilità manageriali per le attività di una funzione di controllo;

    f)

    il membro del personale ha responsabilità manageriali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;

    g)

    il membro del personale è responsabile della gestione di un rischio sostanziale di cui all’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 in seno all’impresa di investimento o è membro con diritto di voto di un comitato responsabile della gestione di un rischio sostanziale cui è esposta l’impresa di investimento;

    h)

    in un’impresa di investimento autorizzata a fornire almeno uno dei servizi elencati ai punti da 2 a 7 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, il membro del personale è responsabile della gestione di una delle seguenti attività:

    i)

    l’analisi economica;

    ii)

    le tecnologie dell’informazione;

    iii)

    la sicurezza delle informazioni;

    iv)

    accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti come indicato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (8);

    i)

    il membro del personale soddisfa uno dei seguenti criteri in relazione alle decisioni di approvare o vietare l’introduzione di nuovi prodotti:

    i)

    il membro del personale ha il potere di adottare tali decisioni;

    ii)

    il membro del personale è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni.

    Articolo 4

    Criteri quantitativi

    1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, si ritiene che un membro del personale abbia un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un’impresa di investimento o su quello delle attività che essa gestisce quando è soddisfatto uno dei seguenti criteri quantitativi:

    a)

    il membro del personale ha ricevuto una remunerazione complessiva pari o superiore a 500 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio;

    b)

    qualora l’impresa di investimento abbia più di 1 000 membri del personale, il membro del personale rientra nello 0,3 %, arrotondato all’intero superiore più vicino, del personale cui, all’interno dell’impresa di investimento, è stata attribuita la remunerazione complessiva più elevata nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio;

    c)

    nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio, al membro del personale è stata corrisposta una remunerazione complessiva pari o superiore a quella più bassa corrisposta in tale esercizio a un membro del personale che soddisfa uno o più dei criteri di cui all’articolo 3, lettere a), c), d), h) o i).

    2.   I criteri di cui al paragrafo 1 non si applicano se l’impresa di investimento stabilisce che il membro del personale, o la categoria di personale a cui il membro del personale appartiene, non ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce.

    3.   La condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo è valutata sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto di tutti gli indicatori di rischio e di risultato pertinenti utilizzati dall’impresa di investimento per l’identificazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi a norma dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2019/2034, e sulla base dei doveri e dei poteri del membro del personale o della categoria di personale e del loro impatto sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce rispetto all’impatto delle attività professionali dei membri del personale individuati in base all’articolo 3 del presente regolamento.

    4.   L’applicazione del paragrafo 2 da parte di un’impresa di investimento nei confronti di un membro del personale di cui al paragrafo 1, lettera b), o di un membro del personale cui sia stata corrisposta una remunerazione complessiva pari o superiore a 750 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente, è soggetta alla previa approvazione da parte dell’autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale di tale impresa di investimento.

    L’autorità competente concede la sua approvazione preliminare solo se l’impresa di investimento può dimostrare che la condizione di cui al paragrafo 2 è soddisfatta, tenuto conto dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.

    5.   Se al membro del personale è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR nel corso dell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio, l’autorità competente dà la sua previa approvazione a norma del paragrafo 4 soltanto in circostanze eccezionali. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’autorità competente informa l’ABE prima di dare la propria approvazione per quanto riguarda tale membro del personale.

    L’esistenza di circostanze eccezionali è dimostrata dall’impresa di investimento e valutata dall’autorità competente. Per circostanze eccezionali si intendono situazioni insolite, molto infrequenti o che esulano ampiamente dal quadro abituale. Le circostanze eccezionali riguardano il membro del personale in questione.

    Articolo 5

    Calcolo della remunerazione complessiva attribuita

    1.   Tutti gli importi della remunerazione fissa e variabile sono calcolati al lordo e su base equivalente a tempo pieno.

    2.   Le politiche di remunerazione dell’impresa di investimento stabiliscono l’anno di riferimento per la remunerazione variabile di cui tengono conto nel calcolo della remunerazione complessiva. L’anno di riferimento è l’anno precedente l’esercizio finanziario nel quale è attribuita la remunerazione variabile oppure l’anno precedente l’esercizio finanziario per il quale è attribuita la remunerazione variabile.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

    (2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (4)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203 del 9.6.2021, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (7)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (8)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).


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