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Document 32021R0254

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/254 della Commissione del 18 febbraio 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari del Regno Unito ed esclude tali prodotti dai contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso

    C/2021/975

    GU L 58 del 19.2.2021, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/254/oj

    19.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 58/17


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/254 DELLA COMMISSIONE

    del 18 febbraio 2021

    che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari del Regno Unito ed esclude tali prodotti dai contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,

    visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione, sostituisce e abroga un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari di importazione da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana (principio «primo arrivato, primo servito»).

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione (6) reca apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per i vini.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1518/2007 della Commissione (7) reca apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per il vermut.

    (5)

    L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (di seguito «l'accordo») (8) stabilisce che i prodotti originari del Regno Unito non possono essere importati nell'Unione nell'ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti quali definiti all'articolo GOODS.18 dell'accordo. Tale articolo fa riferimento a contingenti tariffari ripartiti tra le parti conformemente ai negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT avviati dall'Unione con il documento dell'OMC G/SECRET/42/Add.2 (9) e dal Regno Unito con il documento dell'OMC G/SECRET/44 (10) e come stabilito nella legislazione interna di ciascuna parte. Conformemente allo stesso articolo, il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice.

    (6)

    I contingenti tariffari OMC esistenti, quali definiti all'articolo GOODS.18 dell'accordo, fanno riferimento alle concessioni OMC dell'Unione di cui al progetto di elenco delle concessioni e degli impegni dell'UE-28 nell'ambito del GATT 1994, presentato all'OMC nel documento G/MA/TAR/RS/506 (11) quale modificato dai documenti G/MA/TAR/RS/506/Add.1 e G/MA/TAR/RS/506/Add.2 (12).

    (7)

    È quindi opportuno modificare i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per conformarsi all'articolo GOOD.18 dell'accordo, al fine di escludere i prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari OMC esistenti.

    (8)

    Poiché i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 si applicano unicamente a contingenti tariffari i cui periodi contingentali iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021, è opportuno escludere il Regno Unito anche ai fini degli stessi contingenti tariffari i cui periodi contingentali sono iniziati anteriormente al 1o gennaio 2021 (periodi contingentali in corso al 1o gennaio 2021) e per i quali vengono effettuate importazioni a decorrere dal 1o gennaio 2021. I titoli già rilasciati non sono necessari per l'importazione di prodotti originari del Regno Unito, in quanto l'accordo prevede la possibilità di importare in esenzione da dazi e contingenti. Nel caso in cui i titoli siano stati rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2021, le cauzioni costituite dovrebbero essere svincolate su richiesta degli operatori interessati. A decorrere dal 1o gennaio 2021 non dovrebbero essere rilasciati titoli per tali contingenti tariffari per i prodotti originari del Regno Unito.

    (9)

    Al fine di garantire la conformità all'articolo GOODS.18 dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

    (1)

    l'allegato II è così modificato:

    a)

    nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4131, 09.4133, 09.4120, 09.4121 e 09.4122, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

    b)

    nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4125, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e del Regno Unito»;

    (2)

    l'allegato III è così modificato:

    a)

    nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166 e 09.4168, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

    b)

    nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4119, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'India, del Pakistan, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»;

    c)

    nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4130, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»;

    d)

    nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4154, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Guyana, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»;

    (3)

    nell'allegato IV, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4320, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

    (4)

    nell'allegato VI, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4287, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina, dell'Argentina e del Regno Unito»;

    (5)

    nell'allegato VII, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4286, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina e del Regno Unito»;

    (6)

    nell'allegato VIII, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4003, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

    (7)

    nell'allegato IX, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4595, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

    (8)

    nell'allegato X, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4038, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

    (9)

    nell'allegato XI, nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4401 e 09.4402, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

    (10)

    l'allegato XII è così modificato:

    a)

    nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070 e 09.4422, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

    b)

    le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4213, 09.4216, 09.4260 e 09.4412 sono così modificate:

    i)

    il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito»;

    ii)

    il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:

    «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito”»;

    c)

    la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4218 è così modificata:

    i)

    il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile e del Regno Unito»;

    ii)

    il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:

    «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e del Regno Unito”»;

    d)

    le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4263, 09.4264 e 09.4265 sono così modificate:

    i)

    il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione della Thailandia e del Regno Unito»;

    ii)

    il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:

    «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia e del Regno Unito”».

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

    L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

    (1)

    nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.0132, 09.0135, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076, 09.0089, 09.0070, 09.0043, 09.0083, 09.0139, 09.0056, 09.0057, 09.0041, 09.0039, 09.0058, 09.0094, 09.0059, 09.0060, 09.0061, 09.0062, 09.0063, 09.0040, 09.0025, 09.0027, 09.0033, 09.0092, 09.0093, 09.0035, 09.0144, 09.0161 (sottocontingente tariffario di 09.0144), 09.0162 (sottocontingente tariffario di 09.0144), 09.0145, 09.0163 (sottocontingente tariffario di 09.0145), 09.0164 (sottocontingente tariffario di 09.0145), 09.0113, 09.0114, 09.0115, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159 (sottocontingente tariffario di 09.0153), 09.0160 (sottocontingente tariffario di 09.0153), 09.0118, 09.0119, 09.0120, 09.0121, 09.0122, 09.0123, 09.2178, 09.2179, 09.2016, 09.2181, 09.2019, 09.0154 e 09.0055, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

    (2)

    nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0128, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Paesi terzi membri dell'OMC, ad esclusione della Cina, della Thailandia, dell'Indonesia e del Regno Unito»;

    (3)

    nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0131, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina e del Regno Unito»;

    (4)

    nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0142, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Argentina e del Regno Unito»;

    (5)

    nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2171, 09.2175 e 09.2015, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i membri dell'OMC ad esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia, dell'Islanda e del Regno Unito»;

    (6)

    nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0156 e 09.0158, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile e del Regno Unito»;

    (7)

    nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0157, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

    «Origine

    Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito».

    Articolo 3

    Modifiche del regolamento (CE) n. 218/2007

    L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 218/2007 è così modificato:

    (1)

    alla lettera a), i termini «(erga omnes)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)»;

    (2)

    alla lettera b), i termini «(erga omnes)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)».

    Articolo 4

    Modifica del regolamento (CE) n. 1518/2007

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/2007, i termini «(erga omnes)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)».

    Articolo 5

    Contingenti tariffari i cui periodi contingentali sono in corso

    1.   A decorrere dal 1o gennaio 2021 non vengono rilasciati titoli per prodotti originari del Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 il cui periodo contingentale è in corso al 1o gennaio 2021. A decorrere dalla stessa data, i prodotti originari del Regno Unito non sono ammessi nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2.

    2.   Per quanto riguarda le importazioni nell'Unione dal Regno Unito sulla base di titoli nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2021, che comprendono il Regno Unito come paese di origine e il cui periodo contingentale è in corso al 1o gennaio 2021, e che gli Stati membri non immettono in libera pratica conformemente all'accordo, le rispettive cauzioni costituite sono svincolate su richiesta degli operatori interessati.

    Articolo 6

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (3)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4).

    (6)  Regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 22).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1518/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per il vermut (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 14).

    (8)  GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

    (9)  https://docs.wto.org

    (10)  https://docs.wto.org

    (11)  https://docs.wto.org

    (12)  https://docs.wto.org


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