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Документ 32020R2174
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 of 19 October 2020 amending Annexes IC, III, IIIA, IV, V, VII and VIII to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/7091
GU L 433 del 22.12.2020г., стр. 11—19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 19/05/2024; abrog. impl. da 32024R1157
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/11 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2174 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2020
che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Nella quattordicesima riunione tenutasi a maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-14/12, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Le modifiche entreranno in vigore il 1o gennaio 2021. |
(2) |
È opportuno che l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea. |
(3) |
Il 7 settembre 2020 il Comitato per la politica ambientale dell’OCSE ha adottato modifiche dell’appendice 4 della decisione OCSE (2) per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE. Le modifiche entreranno in vigore il 1o gennaio 2021. È opportuno che l’Unione modifichi gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto di tali modifiche. |
(4) |
Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48). |
(5) |
Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, è opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all’appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2021 le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE (3) saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE. |
(6) |
In considerazione del fatto che l’Unione ha trasmesso al segretariato della convenzione di Basilea una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all’interno dell’Unione, conformemente all’articolo 11 di detta convenzione, non è necessario recepire nel diritto dell’Unione le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto è opportuno introdurre negli allegati III, III A e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’Unione che tengano conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettano di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all’interno dell’Unione. |
(7) |
Nelle ultime riunioni della conferenza delle parti della convenzione di Basilea è stata adottata una serie di direttive tecniche e documenti di orientamento per la gestione ecologicamente corretta di vari flussi di rifiuti. Le direttive tecniche e i documenti di orientamento forniscono indicazioni utili e dovrebbero pertanto essere aggiunti all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(9) |
Poiché le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea e delle appendici della decisione OCSE entreranno in vigore il 1o gennaio 2021, è opportuno che anche le modifiche del regolamento (CE) n. 1013/2006 a esse collegate entrino in vigore il 1o gennaio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:
1) |
gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
(3) Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
ALLEGATO I
Gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono così modificati:
(1) |
nell’allegato I C, punto 25, lettera e), il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B, IV (EU48) o IV A del presente regolamento. In questo caso, il numero dell’allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l’allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell’allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell’allegato III A.»; |
(2) |
l’allegato III è così modificato:
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(3) |
l’allegato III A è così modificato:
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(4) |
l’allegato IV è così modificato:
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(5) |
l’allegato V è così modificato:
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(6) |
l’allegato VII è così modificato: nella casella 10 è aggiunto quanto segue:
|
(*) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».
(**) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».
(***) I rifiuti di consumo sono esclusi.»;
(*) L’allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 1, elenco A. L’allegato II della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 3, elenco A.»;
(*) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
(**) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura “quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti”.
(***) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura “quasi esclusivamente”.
(****) I rifiuti di consumo sono esclusi.
(*****) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»;
(*) Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell’allegato III.
(**) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
(***) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».
(****) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».
(*****) I rifiuti di consumo sono esclusi.
(******) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»;
(*) I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.»;»
ALLEGATO II
«ALLEGATO VIII
LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)
I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea
1. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) (1) |
2. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido1 |
3. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi1 |
4. |
Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) (2) |
5. |
Direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati (3) |
6. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (4) |
7. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (5) |
8. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati5 |
9. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (6) |
10. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall’esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati6 |
11. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l’esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l’HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati6 |
12. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifenletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati3 |
13. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene3 |
14. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati3 |
15. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati3 |
16. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici (7) |
17. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati5 |
18. |
Direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento7 |
19. |
Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso6 |
20. |
Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso7 |
21. |
Quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (8) |
22. |
Manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti (9) |
II. Linee guida adottate dall’OCSE
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:
personal computer usati e rottami (10)
III. Linee guida adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO)
Linee guida sul riciclaggio delle navi (11)
IV. Linee guida adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia (12)
(1) Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.
(2) Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.
(3) Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.
(4) Adottate all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.
(5) Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.
(6) Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.
(7) Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.
(8) Adottato all’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.
(9) Adottati alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017 e maggio 2019.
(10) Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell’OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).
(11) Risoluzione A.962 adottata dall’assemblea dell’IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.
(12) Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell’OIL nel corso della 289a sessione, 11-26 marzo 2004.