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Asiakirja 32019R1677

Regolamento (UE) 2019/1677 della Banca centrale europea del 27 settembre 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari(BCE/2019/29)

GU L 257 del 8.10.2019, s. 18—20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1677/oj

8.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 257/18


REGOLAMENTO (UE) 2019/1677 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 settembre 2019

che modifica il Regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari

(BCE/2019/29)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) impone la segnalazione di informazioni statistiche giornaliere da parte di operatori segnalanti affinché, nell’assolvimento dei suoi compiti, il Sistema europeo di banche centrali possa elaborare statistiche sulle operazioni di mercato monetario in euro.

(2)

Per assicurare ulteriormente la disponibilità di statistiche di qualità elevata sul mercato monetario in euro, è necessario modificare i requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori segnalanti ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). Oltre all’obbligo di fornire tempestivamente segnalazioni relative a tutte le operazioni nell’ambito dell’obbligo di segnalazione alla Banca centrale europea (BCE) o alle banche centrali nazionali competenti (BCN) e di assicurare che le informazioni statistiche riguardanti tali operazioni siano imparziali, obiettive e affidabili e siano elaborate e trasmesse in maniera tale da proteggerne l’integrità, gli operatori segnalanti devono altresì rendersi disponibili a rispondere entro i termini fissati a eventuali domande formulate dalla BCE o dalle BCN in merito all’accuratezza delle informazioni statistiche. Mantenere questi requisiti minimi è ancora più importante quando i dati sono pubblicati dalla BCE su base giornaliera nell’assolvimento dei propri compiti relativi al SEBC.

(3)

Data la necessità di assicurare che gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione soddisfino l’obbligo aggiuntivo di rispondere alle domande formulate dalla BCE o dalle BCN, i requisiti minimi di cui all’allegato IV del Regolamento 1333/2014 (BCE/2014/48) dovrebbero essere integrati.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica

L’allegato IV al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 settembre 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).


ALLEGATO

«Allegato IV

Requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), gli operatori segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

1.   Requisiti minimi per la trasmissione:

i)

le segnalazioni devono essere tempestive e avvenire nei termini fissati dalla BCE e dalla banca centrale nazionale (BCN) competente;

ii)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCE e dalla BCN competente;

iii)

l’operatore segnalante deve fornire i dettagli di una o più persone che fungono da referenti alla BCE e alla BCN competente;

iv)

devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCE e alla BCN competente.

2.   Requisiti minimi per l’accuratezza:

i)

le informazioni statistiche devono essere corrette;

ii)

gli operatori segnalanti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi impliciti nei dati trasmessi;

iii)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto;

iv)

gli operatori segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCE e dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati;

v)

gli operatori segnalanti devono rispondere con le informazioni richieste entro i termini fissati dalla BCE o dalla BCN competente a qualsiasi comunicazione della BCE o della BCN competente con la quale venga loro richiesto di confermare l’accuratezza delle informazioni statistiche o di rispondere a eventuali domande riguardanti l’accuratezza delle stesse.

3.   Requisiti minimi per la conformità concettuale:

i)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

ii)

all’occorrenza, in caso di deviazione da tali definizioni e classificazioni, gli operatori segnalanti devono controllare e quantificare la differenza tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento a intervalli regolari;

iii)

gli operatori segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.   Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.

5.   Requisiti minimi per l’integrità dei dati:

i)

le informazioni statistiche devono essere compilate e trasmesse dagli operatori segnalanti in maniera imparziale e obiettiva;

ii)

gli errori nei dati trasmessi devono essere corretti e comunicati dagli operatori segnalanti al più presto alla BCE e alla BCN interessata.

»

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