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Document 32019R1097

Regolamento (UE) 2019/1097 del Consiglio, del 26 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

ST/10082/2019/INIT

GU L 175 del 28.6.2019, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1097/oj

28.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/3


REGOLAMENTO (UE) 2019/1097 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2019

che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)

Il piano pluriennale per le acque occidentali (2), entrato in vigore il 26 marzo 2019, ha abrogato il piano di ricostituzione del nasello e dello scampo (3). I limiti dello sforzo di pesca figuranti nell'allegato IIA del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio erano stati stabiliti sulla base di tale piano di ricostituzione. Poiché gli stock interessati saranno gestiti conformemente alle disposizioni del piano pluriennale per le acque occidentali fissando limiti di cattura che consentano di raggiungere un tasso-obiettivo di mortalità per pesca compatibile con gli intervalli del rendimento massimo sostenibile (Fmsy), non è più necessario continuare a fissare limiti dello sforzo di pesca per le flotte che pescano tali stock. È opportuno pertanto abrogare l'allegato IIA del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio.

(3)

Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha espresso un parere scientifico in cui ha raccomandato di non effettuare catture di merlano (Merlangius merlangus) nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda). Per il 2019 è stato stabilito un totale ammissibile di catture (TAC) per le catture accessorie di tale stock al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando, nel contempo, il FMSY. L'analisi scientifica aggiornata del CIEM sullo stato del merlano nella divisione CIEM 7a e sulle catture accessorie inevitabili di tale specie in altre attività di pesca ha previsto il mantenimento dello status quo, con catture corrispondenti pari a 1 385 tonnellate. Sulla base di tale analisi è opportuno modificare il TAC per tener conto di un quantitativo che sia in grado di ridurre al minimo il rischio di una chiusura anticipata dell'attività di pesca e che, nel contempo, permetta alla biomassa dello stock riproduttore di continuare a ricostituirsi. Il livello del TAC dovrebbe inoltre consentire di evitare un aumento della mortalità dello stock considerato e incoraggiare il miglioramento della selettività e la prevenzione.

(4)

Nel dicembre 2018 gli Stati membri interessati hanno convenuto di collaborare nell'ambito del gruppo degli Stati membri che si affacciano sulle acque nordoccidentali e in stretta cooperazione con il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali per predisporre un piano pluriennale per la riduzione delle catture accessorie. Il piano dovrebbe garantire, per mezzo di misure che prevedono la selettività o la prevenzione, la riduzione delle catture accessorie dei cinque stock interessati, tra cui il merlano del Mare d'Irlanda, per cui il CIEM ha espresso un parere di zero catture per il 2019. La Commissione ha indicato che intende presentare tale piano alla sessione plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) che si terrà nel luglio 2019, al fine di valutarne l'efficacia. Se dalla valutazione dello CSTEP dovesse emergere che il piano non permette di conseguire l'effetto desiderato di ridurre la mortalità per pesca delle catture accessorie, la Commissione ha indicato che prenderà in considerazione misure alternative per ridurre la mortalità per pesca degli stock interessati.

(5)

Conformemente al parere del CIEM del 28 marzo 2019, le catture di scampo (Nephrops norvegicus) nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c non dovrebbero superare le 0,7 tonnellate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2019. È opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo scampo nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c.

(6)

Il 28 marzo 2019 il CIEM ha espresso il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak e Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 2 304 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nella divisione CIEM 3a, in linea con il FMSY.

(7)

Il 22 febbraio 2019 il CIEM ha formulato un parere aggiornato sulle catture di merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nel Mare del Nord. Sulla base di tale parere e dopo le consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare di conseguenza il TAC per il merluzzo carbonaro, in linea con il FMSY.

(8)

Conformemente al parere del CIEM espresso il 12 aprile 2019, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nella sottozona 4 (Mare del Nord) non dovrebbero superare le 138 726 tonnellate nel periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020. Il TAC per lo spratto nella divisione 3a è stato fissato a 26 624 tonnellate. Le possibilità di pesca per lo spratto nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dovrebbero essere fissate tenendo conto del TAC già stabilito per la divisione CIEM 3a e in linea con il FMSY. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno introdurre una flessibilità tra zone per lo spratto dalla divisione CIEM 3a alle sottozone CIEM 2a e 4.

(9)

Il TAC per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 è stato fissato a zero, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM esprimerà il suo parere per questo stock solo alla fine di giugno 2019, mentre la pesca continua durante il periodo estivo. Per garantire che l'attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base dei pareri scientifici più recenti, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 4 902 tonnellate, sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2018. Il TAC sarà modificato in futuro, in linea con il parere scientifico del CIEM.

(10)

Il 13 marzo 2019 la Commissione, sulla base di una raccomandazione congiunta del gruppo degli Stati membri del Mare del Nord, ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/906 (4). Tale regolamento enuncia modifiche alle esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 (5) per il merluzzo bianco (Gadus morhua), in quanto volumi maggiori di catture indesiderate di tali specie saranno soggetti all'obbligo di sbarco e non saranno più esentati da tale obbligo. I TAC pertinenti dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tali modifiche e dovrebbero continuare a essere fissati in linea con il FMSY. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), gli Stati membri sono tenuti a garantire l'effettivo controllo dell'obbligo di sbarco, evitando così un aumento della pressione di pesca sugli stock interessati.

(11)

In occasione della sua ventunesima riunione straordinaria organizzata nel 2018, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il piano dà seguito al parere del comitato permanente della ricerca e delle statistiche che ne suggeriva l'istituzione nel 2018, in quanto lo stato attuale dello stock non richiede più le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04). Esso tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È pertanto opportuno modificare le disposizioni riguardanti i limiti di sforzo e i quantitativi massimi immessi negli allevamenti di tonno.

(12)

I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019. È opportuno pertanto che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/124,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

a)

all'articolo 9, la lettera a) è soppressa;

b)

l'allegato IA è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;

c)

l'allegato IIA è soppresso;

d)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

G.L. GAVRILESCU


(1)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/906 della Commissione, del 13 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021 (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO

1.   

L'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

1)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

2 344  (1)

 

 

Portogallo

2 558  (1)

 

 

Unione

4 902  (1)

 

 

TAC

4 902  (1)

 

TAC precauzionale

2)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nella sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione della divisione 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Cod

Gadus morhua

Zona:

4; acque dell'Unione della divisione CIEM 2a: la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

870 (2)

 

 

Danimarca

4 998  (2)

 

 

Germania

3 169  (2)

 

 

Francia

1 075  (2)

 

 

Paesi Bassi

2 824  (2)

 

 

Svezia

33 (2)

 

 

Regno Unito

11 464  (2)

 

 

Unione

24 433  (2)

 

 

Norvegia

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

21 236 »;

3)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merlano nella sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

4; acque dell'Unione della divisione CIEM 2a

(WHG/2AC4.)

Belgio

320

 

 

Danimarca

1 385

 

 

Germania

360

 

 

Francia

2 082

 

 

Paesi Bassi

801

 

 

Svezia

3

 

 

Regno Unito

10 012

 

 

Unione

14 963

 

 

Norvegia

1 219  (4)

 

 

TAC

17 191

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione

10 881 »;

4)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merlano nella divisione CIEM 7a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07 A.)

Belgio

3 (5)

 

 

Francia

43 (5)

 

 

Irlanda

717 (5)

 

 

Paesi Bassi

1 (5)

 

 

Regno Unito

482 (5)

 

 

Unione

1 246  (5)

 

 

TAC

1 246  (5)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

5)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella divisione CIEM 8c è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c

(NEP/08C.)

Spagna

2,7 (6)

 

 

Francia

0,0 (6)

 

 

Unione

2,7 (6)

 

 

TAC

2,7 (6)

 

TAC precauzionale

6)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03 A.)

Danimarca

1 497

 

 

Svezia

807

 

 

Unione

2 304

 

 

TAC

4 314

 

TAC analitico»;

7)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

3a e 4; acque dell'Unione di 2a

(POK/2C3A4)

Belgio

33

 

 

Danimarca

3 865

 

 

Germania

9 759

 

 

Francia

22 967

 

 

Paesi Bassi

98

 

 

Svezia

531

 

 

Regno Unito

7 482

 

 

Unione

44 735

 

 

Norvegia

48 879  (7)

 

 

TAC

93 614

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

8)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo carbonaro nella sottozona CIEM 6, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

(POK/56-14)

Germania

468

 

 

Francia

4 650

 

 

Irlanda

418

 

 

Regno Unito

3 237

 

 

Unione

8 773

 

 

Norvegia

940 (8)

 

 

TAC

9 713

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

9)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03 A.)

Danimarca

17 840  (9)  (10)

 

 

Germania

37 (9)  (10)

 

 

Svezia

6 750  (9)  (10)

 

 

Unione

24 627  (9)

 

 

TAC

26 624

 

TAC precauzionale

10)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 154  (11)  (12)

 

 

Danimarca

91 347  (11)  (12)

 

 

Germania

1 154  (11)  (12)

 

 

Francia

1 154  (11)  (12)

 

 

Paesi Bassi

1 154  (11)  (12)

 

 

Svezia

1 330  (11)  (12)  (13)

 

 

Regno Unito

3 809  (11)  (12)

 

 

Unione

101 102  (11)  (12)

 

 

Norvegia

10 000  (11)

 

 

Isole Fær Øer

1 000  (11)  (14)

 

 

TAC

112 102  (11)

 

TAC analitico

2.   

L'allegato IV del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

1)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«Numero massimo dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo».

2)

al punto 4, la tabella B è soppressa.

3)

al punto 6, la tabella B è sostituita dalla seguente:

«Tabella B  (15)

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Spagna

6 300

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 786

Portogallo

350


(1)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2019 al 30 settembre 2019»;

(2)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona: 7d (COD/*07D.).

(3)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(4)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.»;

(6)  Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:

 

2 tonnellate nell'unità funzionale 25, in cinque bordate al mese effettuate nei mesi di agosto e settembre;

 

0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31, nell'arco di 7 giorni, nel mese di luglio.»;

(7)  Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.»;

(8)  Da prelevare a nord di 56o 30′ N (POK/*5614N).»;

(9)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03 A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(10)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.»;

(11)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(12)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(13)  Incluso il cicerello.

(14)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.»

(15)  La capacità complessiva di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a 350 tonnellate di capacità di allevamento) è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.».


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