Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0150

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/150 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione delle seguenti sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari: deltametrina, diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/613

    GU L 27 del 31.1.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/150/oj

    31.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 27/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/150 DELLA COMMISSIONE

    del 30 gennaio 2019

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione delle seguenti sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari: deltametrina, diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 19,

    considerando quanto segue:

    (1)

    il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) ha assegnato al Regno Unito, in quanto Stato membro relatore, la valutazione di alcune sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari.

    (2)

    Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, cioè dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

    (3)

    L'accordo di recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito. Se tale accordo entra in vigore, la legislazione dell'Unione in materia di prodotti fitosanitari si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione in conformità a detto accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo. Conformemente a tale accordo, durante il periodo di transizione il Regno Unito non funge da autorità di riferimento ai fini delle valutazioni del rischio, degli esami, delle approvazioni o delle autorizzazioni a livello dell'Unione o a livello di Stati membri che agiscono congiuntamente come indicato, tra l'altro, nel regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (4)

    È pertanto necessario assegnare ad altri Stati membri la valutazione delle sostanze attive per le quali il Regno Unito è lo Stato membro relatore e se si prevede che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non emetterà una conclusione entro il 29 marzo 2019. Le sostanze attive in questione sono la deltametrina, il diflufenican, l'epossiconazolo, il fluoxastrobin, il protioconazolo e il tebuconazolo.

    (5)

    L'assegnazione dovrebbe garantire un'equilibrata distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

    (6)

    Dato che la valutazione delle sostanze attive in questione è in una fase avanzata e il lavoro da effettuare dovrebbe essere di lieve entità, non è necessario stabilire uno Stato membro correlatore per tale valutazione.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.

    (8)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 30 marzo 2019.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

    1)

    la parte A è così modificata:

    a)

    la voce relativa alla deltametrina è sostituita dalla seguente:

    Sostanza attiva

    Stato membro relatore

    Stato membro correlatore

    «Deltametrina

    AT»

     

    b)

    la voce relativa al diflufenican è sostituita dalla seguente:

    Sostanza attiva

    Stato membro relatore

    Stato membro correlatore

    «Diflufenican

    CZ»

     

    c)

    la voce relativa al fluoxastrobin è sostituita dalla seguente:

    Sostanza attiva

    Stato membro relatore

    Stato membro correlatore

    «Fluoxastrobin

    DE»

     

    d)

    la voce relativa al protioconazolo è sostituita dalla seguente:

    Sostanza attiva

    Stato membro relatore

    Stato membro correlatore

    «Protioconazolo

    PL»

     

    2)

    la parte B è così modificata:

    a)

    la voce relativa all'epossiconazolo è sostituita dalla seguente:

    Sostanza attiva

    Stato membro relatore

    Stato membro correlatore

    «Epossiconazolo

    PL»

     

    b)

    la voce relativa al tebuconazolo è sostituita dalla seguente:

    Sostanza attiva

    Stato membro relatore

    Stato membro correlatore

    «Tebuconazolo

    DK»

     


    Top