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Document 32016D0764
Commission Implementing Decision (EU) 2016/764 of 12 May 2016 amending Implementing Decision (EU) 2015/789 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.) (notified under document C(2016) 2731)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2016) 2731]
Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2016) 2731]
C/2016/2731
GU L 126 del 14.5.2016, p. 77–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2020; abrog. impl. da 32020R1201
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/77 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/764 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2016
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[notificata con il numero C(2016) 2731]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2), e fino al febbraio 2016, l'Italia ha notificato alla Commissione diversi focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») in varie parti della zona circostante il territorio della provincia di Lecce. Questi focolai sono insorti in diversi comuni situati nelle province di Taranto e Brindisi. L'ultima verifica effettuata dalla Commissione nel novembre 2015 ha inoltre confermato che le attività d'ispezione richieste dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono state svolte solo in misura molto limitata nella zona circostante la provincia di Lecce. Essa ha altresì confermato che l'attuale programma di ispezioni continua a non garantire la tempestiva individuazione di nuovi focolai né l'accurata determinazione dell'effettiva misura della diffusione dell'organismo specificato nella zona presa in considerazione. |
(2) |
La stessa verifica ha inoltre confermato il rischio di una rapida diffusione dell'organismo specificato nel resto della suddetta zona. Per questo motivo, e data l'estensione di tale area, è opportuno ampliare la zona infetta in cui applicare misure di contenimento oltre la provincia di Lecce e consentire lo spostamento di piante specificate al di fuori di tale zona solo a condizioni estremamente rigorose. Tale estensione deve avvenire senza indugio, considerando che il rischio di un'ulteriore diffusione dell'organismo specificato nel resto del territorio dell'Unione aumenta durante il periodo di volo degli insetti vettori, che coincide con l'inizio della primavera. È pertanto necessario estendere la zona infetta a quei comuni, o a quelle parti di alcuni comuni, delle province di Brindisi e Taranto in cui si sono verificati focolai dell'organismo specificato o in cui è probabile che tale organismo si sia già diffuso e radicato. La zona infetta non deve tuttavia includere quell'area che l'Italia ha dichiarato indenne dall'organismo specificato prima dell'adozione della presente decisione. |
(3) |
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), in modo da rendere esplicito che le misure da adottare conformemente all'articolo in questione sono da applicarsi nella zona infetta e non al di fuori di essa. |
(4) |
Al fine di garantire un'efficace protezione (dall'organismo specificato) nel resto del territorio dell'Unione e in vista dell'espansione della zona di contenimento, è opportuno che la zona di sorveglianza venga sostituita da nuove prescrizioni relative alle ispezioni nella zona di contenimento. Detti requisiti dovrebbero essere applicati ad una zona che si estende per 20 km a partire dai confini con la zona cuscinetto fino alla zona di contenimento e all'interno della zona cuscinetto circostante di 10 km. |
(5) |
In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha dimostrato che è sproporzionato applicare le stesse prescrizioni allo spostamento delle piante specificate all'interno delle zone infette e al loro spostamento dalle zone infette verso le zone cuscinetto, in quanto l'organismo specificato è già radicato in tali zone infette. |
(6) |
In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha confermato che le piante specificate coltivate per tutto il loro ciclo vitale in vitro, in un mezzo sterile, non rappresentano un rischio di diffusione dell'organismo specificato, in quanto tale modalità di coltivazione preclude la possibilità di contatto con i vettori del suddetto organismo, eliminando così il rischio di contagio. È pertanto opportuno autorizzare la circolazione interna e l'introduzione nell'Unione delle piante specificate in questione a determinate condizioni. |
(7) |
In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza con i controlli ufficiali ha dimostrato che, per quanto riguarda i controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione, le piante specificate originarie di zone indenni dall'organismo specificato dovrebbero rispettare gli stessi requisiti delle piante specificate originarie di paesi terzi in cui l'organismo specificato non è presente. |
(8) |
È opportuno modificare l'allegato I al fine di includere tutte le specie vegetali che sono state identificate dalla Commissione come piante specificate in seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione (3). |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:
1. |
all'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali (“Fogli”) di tali comuni»; |
2. |
l'articolo 7 è così modificato:
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3. |
l'articolo 8 è soppresso; |
4. |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro. È vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4.»; |
5. |
è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate in vitro 1. Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4, possono essere spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni:
3. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni:
4. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo così la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori. 5. Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.»; |
6. |
l'articolo 17 è così modificato:
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7. |
all'articolo 18, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, o di una zona di cui all'articolo 17, paragrafo 2, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:
3. Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:
4. I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31. Il primo comma non si applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale in vitro e che sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»; |
8. |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione; |
9. |
l'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II. |
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 143).
ALLEGATO I
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificato:
1) |
Le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:
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2) |
Sono soppresse le seguenti voci:
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3) |
La voce «Cytisus racemosus Broom» è sostituita dalla seguente: «Genista X spachiana (sin. Cytisus racemosus Broom)». |
ALLEGATO II
Alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è aggiunto il seguente allegato II:
«ALLEGATO II
ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
1) |
Comuni situati nella provincia di Brindisi:
|
2) |
Comuni situati nella provincia di Taranto:
|