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Document 32016D0764

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2016) 2731]

    C/2016/2731

    GU L 126 del 14.5.2016, p. 77–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2020; abrog. impl. da 32020R1201

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/764/oj

    14.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 126/77


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/764 DELLA COMMISSIONE

    del 12 maggio 2016

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

    [notificata con il numero C(2016) 2731]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2), e fino al febbraio 2016, l'Italia ha notificato alla Commissione diversi focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») in varie parti della zona circostante il territorio della provincia di Lecce. Questi focolai sono insorti in diversi comuni situati nelle province di Taranto e Brindisi. L'ultima verifica effettuata dalla Commissione nel novembre 2015 ha inoltre confermato che le attività d'ispezione richieste dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono state svolte solo in misura molto limitata nella zona circostante la provincia di Lecce. Essa ha altresì confermato che l'attuale programma di ispezioni continua a non garantire la tempestiva individuazione di nuovi focolai né l'accurata determinazione dell'effettiva misura della diffusione dell'organismo specificato nella zona presa in considerazione.

    (2)

    La stessa verifica ha inoltre confermato il rischio di una rapida diffusione dell'organismo specificato nel resto della suddetta zona. Per questo motivo, e data l'estensione di tale area, è opportuno ampliare la zona infetta in cui applicare misure di contenimento oltre la provincia di Lecce e consentire lo spostamento di piante specificate al di fuori di tale zona solo a condizioni estremamente rigorose. Tale estensione deve avvenire senza indugio, considerando che il rischio di un'ulteriore diffusione dell'organismo specificato nel resto del territorio dell'Unione aumenta durante il periodo di volo degli insetti vettori, che coincide con l'inizio della primavera. È pertanto necessario estendere la zona infetta a quei comuni, o a quelle parti di alcuni comuni, delle province di Brindisi e Taranto in cui si sono verificati focolai dell'organismo specificato o in cui è probabile che tale organismo si sia già diffuso e radicato. La zona infetta non deve tuttavia includere quell'area che l'Italia ha dichiarato indenne dall'organismo specificato prima dell'adozione della presente decisione.

    (3)

    Ai fini della certezza del diritto, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), in modo da rendere esplicito che le misure da adottare conformemente all'articolo in questione sono da applicarsi nella zona infetta e non al di fuori di essa.

    (4)

    Al fine di garantire un'efficace protezione (dall'organismo specificato) nel resto del territorio dell'Unione e in vista dell'espansione della zona di contenimento, è opportuno che la zona di sorveglianza venga sostituita da nuove prescrizioni relative alle ispezioni nella zona di contenimento. Detti requisiti dovrebbero essere applicati ad una zona che si estende per 20 km a partire dai confini con la zona cuscinetto fino alla zona di contenimento e all'interno della zona cuscinetto circostante di 10 km.

    (5)

    In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha dimostrato che è sproporzionato applicare le stesse prescrizioni allo spostamento delle piante specificate all'interno delle zone infette e al loro spostamento dalle zone infette verso le zone cuscinetto, in quanto l'organismo specificato è già radicato in tali zone infette.

    (6)

    In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha confermato che le piante specificate coltivate per tutto il loro ciclo vitale in vitro, in un mezzo sterile, non rappresentano un rischio di diffusione dell'organismo specificato, in quanto tale modalità di coltivazione preclude la possibilità di contatto con i vettori del suddetto organismo, eliminando così il rischio di contagio. È pertanto opportuno autorizzare la circolazione interna e l'introduzione nell'Unione delle piante specificate in questione a determinate condizioni.

    (7)

    In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza con i controlli ufficiali ha dimostrato che, per quanto riguarda i controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione, le piante specificate originarie di zone indenni dall'organismo specificato dovrebbero rispettare gli stessi requisiti delle piante specificate originarie di paesi terzi in cui l'organismo specificato non è presente.

    (8)

    È opportuno modificare l'allegato I al fine di includere tutte le specie vegetali che sono state identificate dalla Commissione come piante specificate in seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione (3).

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

    1.

    all'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali (“Fogli”) di tali comuni»;

    2.

    l'articolo 7 è così modificato:

    a)

    Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In deroga all'articolo 6, solo nelle zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 7, (di seguito: “zona di contenimento”).»

    b)

    al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    all'interno della zona infetta di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, entro una distanza di 20 km dal confine di tale zona con il resto del territorio dell'Unione.»

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo 7:

    «7.   Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali effettuate al momento opportuno nelle zone situate entro la distanza di 20 km di cui alla lettera c) del paragrafo 2.

    Tali ispezioni sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 7.»;

    3.

    l'articolo 8 è soppresso;

    4.

    all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro.

    È vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4.»;

    5.

    è inserito il seguente articolo 9 bis:

    «Articolo 9 bis

    Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate in vitro

    1.   Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4, possono essere spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

    2.   Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni:

    a)

    essere registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;

    b)

    essere autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

    c)

    essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

    d)

    essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

    e)

    per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati nel sito né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

    3.   Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni:

    a)

    sono state ottenute da semi;

    b)

    sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona del territorio dell'Unione indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza di tale organismo;

    c)

    sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

    4.   Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo così la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori.

    5.   Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.»;

    6.

    l'articolo 17 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Se le piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica “Dichiarazione supplementare” che:»

    b)

    è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

    «3 bis.   Se le piante specificate, che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica “Dichiarazione supplementare” che:

    a)

    le piante specificate sono state coltivate in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 bis;

    b)

    l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;

    c)

    le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili in un contenitore trasparente che esclude la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori;

    d)

    le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni:

    i)

    sono state ottenute da semi;

    ii)

    sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza del suddetto organismo;

    iii)

    sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

    Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella “Luogo di origine” il sito di cui alla lettera a) del presente paragrafo.»;

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

    «4 bis.   Il sito di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

    b)

    essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

    c)

    essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

    d)

    durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.»;

    7.

    all'articolo 18, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, o di una zona di cui all'articolo 17, paragrafo 2, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

    a)

    esame visivo; nonché

    b)

    in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

    3.   Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

    a)

    esame visivo; nonché

    b)

    campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

    4.   I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.

    Il primo comma non si applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale in vitro e che sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»;

    8.

    l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

    9.

    l'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II.

    Articolo 2

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 143).


    ALLEGATO I

    L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificato:

    1)

    Le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

     

    Ambrosia

     

    Artemisia arborescens L.

     

    Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

     

    Coprosma repens A. Rich.

     

    Coronilla valentina L.

     

    Cyperus eragrostis Lam.

     

    Fagopyrum esculentum Moench

     

    Lavandula stoechas L.

     

    Solanum lycopersicum L.

     

    Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

     

    Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

     

    Polygala x grandiflora nana

     

    Rhus

     

    Rosa x floribunda

     

    Salvia apiana Jeps.

     

    Solanum melongena L.

     

    Solidago fistulosa Mill.

     

    Ulmus

     

    Vicia sativa L.

    2)

    Sono soppresse le seguenti voci:

     

    Ambrosia acanthicarpa Hook.

     

    Ambrosia artemisiifolia L.

     

    Ambrosia trifida L.

     

    Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

     

    Ulmus americana L.

     

    Ulmus crassifolia Nutt.

    3)

    La voce «Cytisus racemosus Broom» è sostituita dalla seguente:

    «Genista X spachiana (sin. Cytisus racemosus Broom)».


    ALLEGATO II

    Alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è aggiunto il seguente allegato II:

    «ALLEGATO II

    ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

    1)

    Comuni situati nella provincia di Brindisi:

    Brindisi

     

    Carovigno

     

    Ceglie Messapica

    Solo particelle catastali (Fogli) 11, da 20 a 24, da 32 a 43, da 47 a 62, da 66 a 135

    Cellino San Marco

     

    Erchie

     

    Francavilla Fontana

     

    Latiano

     

    Mesagne

     

    Oria

     

    Ostuni

    Solo particelle catastali (Fogli) da 34 a 38, da 48 a 52, da 60 a 67, 74, da 87 a 99, da 111 a 118, da 141 a 154, da 175 a 222

    San Donaci

     

    San Michele Salentino

     

    San Pancrazio Salentino

     

    San Pietro Vernotico

     

    San Vito dei Normanni

     

    Torchiarolo

     

    Torre Santa Susanna

     

    Villa Castelli

     

    2)

    Comuni situati nella provincia di Taranto:

    Avetrana

     

    Carosino

     

    Faggiano

     

    Fragagnano

     

    Grottaglie

    Solo particelle catastali (Fogli) 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89

    Leporano

    Solo particelle catastali (Fogli) da 2 a 6, da 9 a 16

    Lizzano

     

    Manduria

     

    Martina Franca

    Solo particelle catastali (Fogli) da 246 a 260

    Maruggio

     

    Monteiasi

     

    Monteparano

     

    Pulsano

     

    Roccaforzata

     

    San Giorgio Ionico

     

    San Marzano di San Giuseppe

     

    Sava

     

    Taranto

    Unicamente: [Sezione A, particelle catastali (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252, 262, da 275 a 278, da 287 a 293, da 312 a 318]

    [Sezione B, particelle catastali (Fogli) da 1 a 27]

    [Sezione C, particelle catastali (Fogli) da 1 a 11]

    Torricella».

     


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