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Έγγραφο 32014R0725

Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i nuovi contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda

GU L 192 del 1.7.2014, σ. 40 έως 40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/725/oj

1.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 725/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i nuovi contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell'Islanda (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2014/343/UE del Consiglio (2), sono stati approvati la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

(2)

Il protocollo aggiuntivo prevede due nuovi contingenti tariffari per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di scampi congelati e filetti di scorfano freschi o refrigerati originari dell'Islanda.

(3)

È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari.

(4)

È opportuno applicare i nuovi contingenti tariffari per un periodo di dodici mesi. In conformità alla decisione 2014/343/UE, devono essere applicati dalla data dell'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 sono aggiunte le seguenti righe:

«09.0813

0304 49 50

 

Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati

Dal 1o agosto 2014 al 31 luglio 2015

100

0

09.0814

0306 15 90

 

Scampi (Nephrops norvegicus), congelati

Dal 1o agosto 2014 al 31 luglio 2015

60

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.

(2)  GU L 170, dell'11.6.2014, pag. 3.


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