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Document 32014R0713
Council Regulation (EU) No 713/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Regolamento (UE) n. 713/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) n. 713/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
GU L 190 del 28.6.2014, p. 2–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2283
28.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 713/2014 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente, e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati, è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2014, per sei ulteriori prodotti. |
(2) |
Inoltre, in certi casi, è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, deve essere modificata la descrizione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di un altro prodotto deve essere soppresso uno dei codici TARIC in quanto la doppia classificazione è diventata obsoleta. Nel caso di tre prodotti devono essere aumentati i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione. |
(3) |
Infine, nel caso di due prodotti è opportuno chiudere i contingenti tariffari autonomi dell'Unione con effetto, rispettivamente a decorrere dal 1o luglio 2014 e dal 1o gennaio 2015, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedereli a decorrere da tali date. |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(5) |
Poiché alcuni adeguamenti dei contingenti tariffari autonomi di cui al presente regolamento devono produrre effetti a decorrere dal 1o luglio 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data ed entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificata:
1) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834, 09.2835, e 09.2836 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013; |
2) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2631, 09.2639, 09.2668, 09.2669, 09.2806 e 09.2818 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento; |
3) |
la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2930 è soppressa; |
4) |
la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2639 è soppressa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014, ad eccezione dell'articolo 1, punto 4, il quale si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
ALLEGATO I
CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PUNTO 1
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
09.2830 |
ex 2906 19 00 |
40 |
Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) |
1.7. — 31.12. |
10 tonnellate |
0 % |
09.2831 |
ex 2932 99 00 |
40 |
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2) |
1.7. — 31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
09.2832 |
ex 3808 92 90 |
40 |
Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa |
1.7. — 31.12. |
250 tonnellate |
0 % |
09.2834 |
ex 7604 29 10 |
20 |
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm |
1.7. — 31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
09.2835 |
ex 7604 29 10 |
30 |
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm |
1.7. — 31.12. |
250 tonnellate |
0 % |
09.2836 |
ex 9003 11 00 ex 9003 19 00 |
10 20 |
Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi (1) |
1.7. — 31.12. |
2 900 000 pezzi |
0 % |
(1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO II
CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PUNTO 2
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
||||||||
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) |
1.1.—31.12. |
12 000 tonnellate |
0 % |
||||||||
09.2639 |
3905 30 00 |
|
Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato |
1.1.—31.12. |
18 000 tonnellate |
0 % |
||||||||
09.2818 |
ex 6902 90 00 |
10 |
Mattoni refrattari
|
1.1.—31.12. |
225 tonnellate |
0 % |
||||||||
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) |
1.7.—31.12. |
800 000 pezzi |
0 % |
||||||||
09.2668 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
21 31 |
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (1) |
1.1.—31.12. |
125 000 pezzi |
0 % |
||||||||
09.2669 |
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 |
21 31 |
Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (1) |
1.1.—31.12. |
97 000 pezzi |
0 % |
||||||||
09.2631 |
ex 9001 90 00 |
80 |
Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1) |
1.1.—31.12. |
5 000 000 pezzi |
0 % |
(1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).