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Document 32014R0609
Council Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 of 26 May 2014 on the methods and procedure for making available the traditional, VAT and GNI-based own resources and on the measures to meet cash requirements (Recast)
Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014 , concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione)
Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014 , concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione)
GU L 168 del 7.6.2014, p. 39–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/05/2022
7.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/39 |
REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 609/2014 DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2014
concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria
(Rifusione)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Corte dei conti (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (2) è stato modificato diverse volte ed in maniera sostanziale. Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) |
Talune disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 sono state inserite nel regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (3) e non rientrano nel presente regolamento. Si tratta delle disposizioni concernenti il calcolo e l'iscrizione in bilancio del saldo, il controllo e la supervisione delle risorse proprie e i pertinenti requisiti di comunicazione, nonché il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP). |
(3) |
L'Unione deve avere la disponibilità delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (4) nelle migliori condizioni possibili; occorre pertanto stabilire le norme alle quali gli Stati membri forniscono tali risorse proprie alla Commissione. Il presente regolamento riprende le norme in materia di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom, delle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) di tale decisione («risorsa propria basata sull'IVA») e delle risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale decisione («risorsa propria basata sull'RNL»), precedentemente inserite nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. |
(4) |
È opportuno definire il concetto di accertamento e precisare le condizioni nelle quali è realizzato l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom. |
(5) |
Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti da contributi nel settore dello zucchero per i quali bisogna garantire una coincidenza tra la riscossione delle entrate e dell'esercizio di bilancio, da un lato, e le spese relative alla medesima campagna, dall'altro, è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione le risorse provenienti dai contributi nel settore dello zucchero durante l'esercizio di bilancio nel corso del quale sono stati accertati. |
(6) |
Gli Stati membri dovrebbero tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, comunicarle i documenti e le informazioni necessarie all'esercizio delle competenze ad essa attribuite in materia di risorse proprie dell'Unione. |
(7) |
Le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie dovrebbero tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione. |
(8) |
È opportuno prevedere una contabilità separata per quanto concerne in particolare i diritti non riscossi. Tale contabilità, con trasmissione di un estratto trimestrale, deve consentire alla Commissione di seguire più da vicino l'attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie e in particolare di quelle compromesse da frodi e irregolarità. |
(9) |
È necessario introdurre un termine di prescrizione nei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui soggetti passivi per gli esercizi precedenti si devono considerare come accertamenti dell'esercizio in corso. |
(10) |
Per garantire in ogni caso il finanziamento del bilancio dell'Unione, occorre stabilire una procedura relativa alla risorsa propria basata sull'IVA e alla risorsa propria basata sull'RNL istituita conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (5), affinché gli Stati membri mettano a disposizione dell'Unione, sotto forma di dodicesimi mensili di importo costante, le risorse proprie previste dal bilancio, per poi procedere in un secondo tempo alla regolarizzazione delle somme così messe a disposizione in funzione della base reale della risorsa propria basata sull'IVA e delle pertinenti variazioni dell'RNL non appena queste ultime saranno definitivamente note. |
(11) |
Occorre chiarire l'incidenza che le modifiche dei dati relativi all'RNL intervenute dopo la fine di ciascun esercizio hanno sul finanziamento delle riduzioni lorde. |
(12) |
La messa a disposizione delle risorse proprie può effettuarsi sotto forma di accreditamento degli impegni dovuti in un conto aperto a tale scopo, a nome della Commissione, presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro. Al fine di limitare i movimenti di fondi a quanto risulta necessario all'esecuzione del bilancio, l'Unione deve limitarsi ad effettuare sui detti conti prelievi destinati a coprire unicamente i bisogni di tesoreria della Commissione. |
(13) |
La Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per conformarsi alle prescrizioni regolamentari relative ai pagamenti concentrati nei primi mesi dell'esercizio, in particolare per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 (6). |
(14) |
Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, occorre provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti sulle risorse proprie messe a disposizione tardivamente non superi l'importo degli interessi da versare. |
(15) |
Occorre armonizzare le modalità di comunicazione dei casi di inesigibilità relativi a diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili. |
(16) |
Una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione può agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie, |
(17) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione da esercitare a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(18) |
Per l'adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle dichiarazioni contabili mensili degli importi accertati a titolo di risorse proprie tradizionali e alle dichiarazioni trimestrali della contabilità separata, nonché ai casi concernenti gli importi irrecuperabili superiori a 50 000 EUR, occorre seguire la procedura consultiva, dato il carattere tecnico di detti atti necessari a fini di comunicazione. |
(19) |
Occorre abrogare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. |
(20) |
Per motivi di coerenza e tenuto conto dell'articolo 11 della decisione 2014/335/UE, Euratom, occorre che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno della summenzionata decisione e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della decisione 2014/335/UE, Euratom.
Articolo 2
Data di accertamento delle risorse proprie tradizionali
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto dell'Unione sulle risorse proprie tradizionali di cui 1 all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell'importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
2. La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.
Qualora tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.
3. Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l'obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.
La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o quella del calcolo da effettuare consecutivamente a tale denuncia.
4. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.
Articolo 3
Conservazione dei documenti giustificativi
Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.
I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sull'IVA sono conservati per lo stesso periodo.
Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 o dell'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (8), palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.
Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorse proprie venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.
Articolo 4
Cooperazione amministrativa
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
la denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi; |
b) |
le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie; |
c) |
la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 6. |
Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.
2. La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno di loro, i dati di cui al paragrafo 1.
Articolo 5
Aliquote da applicare
L'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom è stabilita nel corso della procedura di bilancio, calcolandola come percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (RNL) previsionali degli Stati membri, in modo da coprire integralmente quella parte del bilancio non finanziata mediante le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/335/UE, Euratom, mediante contributi finanziari a programmi supplementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.
Questa aliquota è espressa nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sull'RNL.
CAPO II
CONTABILIZZAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE
Articolo 6
Iscrizione nella contabilità e comunicazioni
1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
2. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
3. Con riserva del secondo comma del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all'articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il diciannovesimo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.
I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui al primo comma, poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto al primo comma. Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.
Tuttavia, tenuto conto dell'effetto che la correzione accordata al Regno unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia hanno sulla risorsa propria basata sull'IVA e sulla risorsa propria basata sull'RNL, tali risorse sono iscritte nella contabilità di cui al primo comma come segue:
— |
il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, |
— |
annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 6, e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 5, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione. |
I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui al primo comma. Qualora, successivamente, tali diritti non siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.
4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3:
a) |
un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 3, primo comma; |
b) |
un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 3, secondo comma. |
A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.
Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità degli estratti mensili e trimestrali. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 7
Rettifiche contabili
Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.
Articolo 8
Rettifiche degli accertamenti
Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, nonché negli estratti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.
CAPO III
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE PROPRIE
Articolo 9
Disposizioni di tesoreria e contabili
1. Secondo le modalità definite dall'articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.
Tale conto è espresso nella moneta nazionale ed è esente da spese.
2. Gli Stati membri o gli organi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica:
a) |
il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sulla contabilità della Commissione, un estratto conto o un avviso di accredito che indichi l'iscrizione delle risorse proprie; |
b) |
fatta salva la lettera a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito |
3. Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario») e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (10).
Articolo 10
Determinazione degli importi, scadenze per la messa a disposizione, rettifiche
1. Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/335/UE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma del presente regolamento, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.
2. Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalla risorsa propria basata sull'IVA e dalla risorsa propria basata sull'RNL sulla scorta delle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.
La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.
3. L'iscrizione della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia.
Trascorso il primo trimestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.
La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta.
Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'ottavo comma, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al nono comma.
Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull'IVA, del tasso della risorsa propria basata sull'RNL, della correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.
Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 11 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.
I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario.
Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente entro le due settimane precedenti l'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, iscritte nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.
4. Sulla base dell'estratto annuo della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in tale estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati nel corso di detto esercizio. Tuttavia, la base della risorsa propria basata sull'IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2014/335/UE, Euratom del suo RNL di cui al paragrafo 7, primo comma, del suddetto articolo. La Commissione calcola l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.
5. Le eventuali rettifiche della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, alle seguenti condizioni:
— |
le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo; |
— |
quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure. |
Le modifiche dell'RNL di cui al paragrafo 7 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, si riduca alle percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 10, paragrafo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom.
La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.
Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo.
6. Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL ai prezzi di mercato e le sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione all'RNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente e sono accreditate le iscrizioni intervenute nel corso di questo esercizio. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.
7. Le eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l'articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo. Questa rettifica è stabilita alle condizioni fissate al paragrafo 5, primo comma, del presente articolo. La Commissione comunica le rettifiche dei saldi agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Dopo il 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dell'RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.
8. Le operazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7 costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate.
L'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
9. Non è prevista alcuna revisione del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia in caso di modifiche successive della cifra dell'RNL a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.
Articolo 11
Rettifica per la non partecipazione
1. Quando in applicazione del TFUE e dei protocolli 21 e 22 dello stesso uno Stato membro non partecipa al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione, ha diritto ad una rettifica, calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa.
2. La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nello stesso momento in cui determina i saldi RNL di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi al pertinente esercizio:
a) |
dell'aggregato RNL ai prezzi di mercato e delle sue componenti; |
b) |
dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione. |
Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il RNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto al RNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo RNL è diviso per il RNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato.
La rettifica relativa a ciascun esercizio pertinente ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore dell'RNL preso in considerazione.
3. La Commissione comunica l'importo della rettifica agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il primo giorno feriale del mese di dicembre.
Articolo 12
Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente
1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.
Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.
2. Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza 1 applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali.
Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.
3. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali.
Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.
4. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.
Articolo 13
Importi irrecuperabili
1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell'articolo 2 che risultano irrecuperabili per uno dei seguenti motivi:
a) |
per cause di forza maggiore; |
b) |
per altri motivi che non sono loro imputabili. |
Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.
Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.
In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.
Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma. Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e, se del caso, nelle descrizioni trimestrali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
3. Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una comunicazione contenente gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50 000 EUR.
Tale comunicazione contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione.
Tale comunicazione è effettuata su un modello stabilito dalla Commissione. A tal fine la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4. La Commissione comunica entro sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, le sue osservazioni allo Stato membro interessato.
Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste.
CAPO IV
GESTIONE DELLA TESORERIA
Articolo 14
Esigenze in materia di gestione della tesoreria
1. La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all'articolo 9, paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio.
2. Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché delle somme a credito siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.
3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali dell'Unione nei confronti dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti dell'Unione.
4. La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.
Articolo 15
Esecuzione degli ordini di pagamento
1. Gli Stati membri o gli organismi da essi designati eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini. Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesorerie, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.
2. Gli Stati membri o gli organismi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie istituito di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 17
Disposizione transitoria concernente il tasso d'interesse
Il tasso di cui all'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio (11) resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente al 1o dicembre 2004.
Articolo 18
Abrogazione
1. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato II.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisone 2014/335/UE, Euratom.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
Ch. VASILAKOS
(1) Parere n. 2/2012 del 20 marzo 2012 (GU C 112 del 18.4.2012, pag. 1).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (cfr. pag. 105 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(8) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(10) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(11) Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).
ALLEGATO I
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio |
|
Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio |
|
Regolamento (CE, Euratom) n. 105/2009 del Consiglio |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
— |
— |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3, primo, secondo e terzo comma |
Articolo 3, primo, secondo e terzo comma |
— |
Articolo 3, quarto comma |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 6, paragrafo 3, quarto comma |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a), prima frase |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a), seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b), prima frase |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b), seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 4, quarto comma |
Articolo 6, paragrafo 5 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 8 |
Articolo 8, secondo comma |
— |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 bis |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 |
Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 |
Articolo 10, paragrafo 8 |
Articolo 10, paragrafo 8, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 9 |
Articolo 10, paragrafo 9 |
Articolo 10, paragrafo 10 |
— |
Articolo 10 bis |
Articolo 11 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
— |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4 |
Articolo 14 |
Articolo 12, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16, primo e secondo comma |
— |
Articolo 16, terzo comma |
Articolo 10, paragrafo 8, secondo comma |
Articolo 17, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 17, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
— |
Articolo 18 |
— |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
— |
Articolo 21 |
— |
— |
Articolo 16 |
Articolo 21 bis |
Articolo 17 |
Articolo 22 |
— |
Articolo 23 |
— |
— |
Articolo 18 |
— |
Articolo 19 |
Allegato |
|
|
Allegato I |
— |
Allegato II |