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Document 32014D0195
(2014/195/EU): Council Decision of 17 February 2014 authorising Member States to sign, ratify or accede to the Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977 Text with EEA relevance
(2014/195/UE): Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2014 , che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca Testo rilevante ai fini del SEE
(2014/195/UE): Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2014 , che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 106 del 9.4.2014, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2014
che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/195/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario che l'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo miri a migliorare la sicurezza marittima. |
(2) |
Il 2 aprile 1993 è stato adottato il protocollo di Torremolinos relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca («protocollo di Torremolinos»). |
(3) |
La direttiva 97/70/CE (1) del Consiglio stabilisce norme di sicurezza basate sul protocollo di Torremolinos per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, tenendo pienamente conto, per quanto necessario, delle circostanze regionali e locali. |
(4) |
Il protocollo di Torremolinos non è entrato in vigore, poiché i requisiti minimi necessari in termini di ratifica non sono mai stati raggiunti. |
(5) |
Al fine di stabilire, di comune accordo e sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), norme quanto più rigorose possibili per la sicurezza delle navi da pesca, che possano essere attuate da tutti gli Stati interessati, l'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca («accordo»), è stato adottato l'11 ottobre 2012. L'accordo è aperto alla firma dall'11 febbraio 2013 al 10 febbraio 2014 e resterà successivamente aperto all'adesione. |
(6) |
Le disposizioni dell'accordo rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di sicurezza delle navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri. |
(7) |
L'Unione non può divenire parte contraente dell'accordo, poiché solo gli Stati possono farne parte. |
(8) |
È nell'interesse della sicurezza marittima e della concorrenza leale che gli Stati membri le cui navi da pesca battenti la propria bandiera, che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e che operano nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei loro porti, ratifichino l'accordo o vi aderiscano, in modo da garantire l'entrata in vigore delle disposizioni del protocollo di Torremolinos. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo, sarà possibile aggiornare, mediante proposte trasmesse all'IMO, una serie di disposizioni del protocollo di Torremolinos divenute obsolete in seguito all'adozione della direttiva 97/70/CE. |
(9) |
È quindi opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri le cui navi da pesca battenti la propria bandiera, che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e che operano nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei loro porti, a firmare e ratificare l'accordo o ad aderirvi nell'interesse dell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, al fine di salvaguardare gli attuali livelli di sicurezza previsti dalla direttiva 97/70/CE, è opportuno che, al momento della firma dell'accordo e del deposito dei propri strumenti di ratifica o di adesione, gli Stati membri rilascino una dichiarazione attestante che le esenzioni previste dall'accordo nelle regole 1(6) e 3(3) del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo, in relazione alle ispezioni annuali e a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, rispettivamente, sono escluse dall'applicazione. Inoltre, è opportuno che tale dichiarazione stabilisca che le navi da pesca di paesi terzi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che operano nelle acque territoriali o interne degli Stati membri, o che sbarcano le catture nei loro porti siano soggette alle norme di sicurezza previste dalla direttiva 97/70/CE e che le esenzioni previste dall'accordo ai sensi della regola 3(3) del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo non saranno accettate in relazione alle suddette navi da pesca di paesi terzi. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati a firmare, firmare e ratificare o aderire, come opportuno, all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca.
Articolo 2
Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie per depositare, entro un tempo ragionevole e, se possibile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i propri strumenti di ratifica dell'accordo o di adesione al medesimo presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.
All'atto della firma, della ratifica o dell'adesione all'accordo, gli Stati membri depositano inoltre la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS
(1) Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1).
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DA DEPOSITARE A CURA DEGLI STATI MEMBRI ALL'ATTO DELLA FIRMA, DELLA RATIFICA O DELL'ADESIONE ALL'ACCORDO DI CITTÀ DEL CAPO DEL 2012 SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO DEL 1993 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS DEL 1977 SULLA SICUREZZA DELLE NAVI DA PESCA
Nell'ambito di un'intesa regionale, autorizzata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo di Torremolinos del 1993, [inserire il nome dello Stato membro] è vincolato dalla pertinente legislazione dell'Unione europea, vale a dire la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (1).Di conseguenza,[inserire il nome dello Stato membro] applicherà le disposizioni relative alle norme di sicurezza del protocollo di Torremolinos alle navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri di paesi terzi che operano nelle sue acque territoriali o interne o che sbarcano le loro catture in uno dei suoi porti, nei termini previsti dalla citata direttiva.
Nell'ambito di detta intesa regionale, sono esclusi dall'applicazione delle esenzioni contemplate nella regola 1(6) del Capitolo I dell'allegato dell'accordo di Città del Capo, in relazione alle ispezioni annuali, e nella regola 3(3) del citato CapitoloI dell'allegato, in relazione a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, lo Stato membro depositario e le navi da pesca di paesi terzi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che operano nella zona di pesca comune o nella zona economica esclusiva dello Stato membro depositario o sbarcano catture nei suoi porti. Non sono accettate le esenzioni concesse a norma della regola 3(3) del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo di Città del Capo relative a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, per le navi da pesca che rientrano nel campo di applicazione della regola 1 del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo di Città del Capo.