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Dokument 32013R1334
Commission Implementing Regulation (EU) No 1334/2013 of 13 December 2013 amending Regulation (EC) No 1290/2008 as regards the name of the holder of the authorisation and as regards the recommended dose of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione e la dose raccomandata di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione e la dose raccomandata di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 335 del 14.12.2013, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Fis-seħħ
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 335/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1334/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione e la dose raccomandata di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Danisco France SAS ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione (2). |
(2) |
Il richiedente afferma di aver trasferito l’autorizzazione all’immissione in commercio del preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) a Danisco (UK) Ltd e che quest’ultima detiene ora i diritti di commercializzazione per tale additivo. |
(3) |
La domanda è volta inoltre a consentire l’immissione in commercio dell’additivo per mangimi con una concentrazione cinque volte superiore alla concentrazione minima. Al fine di assicurare che siano rispettati i tenori minimi e massimi di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008, è necessario modificare la dose raccomandata per chilogrammo di mangime completo. |
(4) |
La richiesta modifica del titolare dell’autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. Quest’ultimo è stato autorizzato sulla base di un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (3). La richiesta di modifica della dose raccomandata è conforme allo stesso parere e non comporta una nuova valutazione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della presentazione della domanda. |
(5) |
Al fine di conformarsi alla prassi corrente, nel regolamento (CE) n. 1290/2008 deve essere soppressa la denominazione commerciale ivi contenuta. |
(6) |
Per consentire a Danisco (UK) Ltd di sfruttare i diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini della pertinente autorizzazione. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008. |
(8) |
Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1290/2008, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1290/2008
Il regolamento (CE) n. 1290/2008 è così modificato:
1) |
nel titolo, è soppresso il termine «(Sorbiflore)»; |
2) |
l’allegato è così modificato:
|
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Le scorte esistenti prodotte ed etichettate prima del 3 gennaio 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 3 gennaio 2014 possono continuare a essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate fino al 3 luglio 2014.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20).
(3) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto Sorbiflore, un preparato di Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus farciminis, come additivo per mangimi destinati a suinetti. The EFSA Journal (2008) 771, pagg. 1-13.