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Dokument 32013R1334

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione e la dose raccomandata di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 335 del 14.12.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Status legali tad-dokument Fis-seħħ

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1334/oj

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1334/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione e la dose raccomandata di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Danisco France SAS ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione (2).

    (2)

    Il richiedente afferma di aver trasferito l’autorizzazione all’immissione in commercio del preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) a Danisco (UK) Ltd e che quest’ultima detiene ora i diritti di commercializzazione per tale additivo.

    (3)

    La domanda è volta inoltre a consentire l’immissione in commercio dell’additivo per mangimi con una concentrazione cinque volte superiore alla concentrazione minima. Al fine di assicurare che siano rispettati i tenori minimi e massimi di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008, è necessario modificare la dose raccomandata per chilogrammo di mangime completo.

    (4)

    La richiesta modifica del titolare dell’autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. Quest’ultimo è stato autorizzato sulla base di un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (3). La richiesta di modifica della dose raccomandata è conforme allo stesso parere e non comporta una nuova valutazione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della presentazione della domanda.

    (5)

    Al fine di conformarsi alla prassi corrente, nel regolamento (CE) n. 1290/2008 deve essere soppressa la denominazione commerciale ivi contenuta.

    (6)

    Per consentire a Danisco (UK) Ltd di sfruttare i diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini della pertinente autorizzazione.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008.

    (8)

    Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1290/2008, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 1290/2008

    Il regolamento (CE) n. 1290/2008 è così modificato:

    1)

    nel titolo, è soppresso il termine «(Sorbiflore)»;

    2)

    l’allegato è così modificato:

    a)

    nella seconda colonna, il nome «Danisco France SAS» è sostituito da «Danisco (UK) Ltd»;

    b)

    nella terza colonna, è soppresso il termine «(Sorbiflore)»;

    c)

    nella nona colonna, il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Dose raccomandata per kg di mangime completo: 5 × 108 FU».

    Articolo 2

    Disposizioni transitorie

    Le scorte esistenti prodotte ed etichettate prima del 3 gennaio 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 3 gennaio 2014 possono continuare a essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate fino al 3 luglio 2014.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20).

    (3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto Sorbiflore, un preparato di Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus farciminis, come additivo per mangimi destinati a suinetti. The EFSA Journal (2008) 771, pagg. 1-13.


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