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Document 32013R0713

Regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio, del 23 luglio 2013 , recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14

GU L 201 del 26.7.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/713/oj

26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/8


REGOLAMENTO (UE) N. 713/2013 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2013

recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o gruppi di stock, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (1).

(2)

A fini di semplificazione e di un’adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare il TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per una campagna di gestione annuale che vada dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente, piuttosto che per un periodo di gestione corrispondente a un anno civile. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, è opportuno tuttavia che l’attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali del regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio (2).

(3)

È opportuno che il TAC per l’acciuga del Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14 sia fissato sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca.

(4)

Per consentire una gestione pluriennale dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, in data 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. Considerato che la valutazione d’impatto su cui si basa la proposta costituisce la più recente valutazione dell’impatto delle decisioni di gestione per tale stock, è opportuno fissare di conseguenza un TAC per l’acciuga nel Golfo di Biscaglia. In base al parere scientifico formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel luglio 2013, la biomassa riproduttiva è stimata in circa 56 055 t. Alla luce delle più recenti valutazioni disponibili sull'impatto delle decisioni di gestione dello stock, il TAC per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 dovrebbe pertanto essere fissato a 17 100 t.

(5)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.

(6)

In considerazione della data di inizio della campagna di pesca del 2013/14 e ai fini della dichiarazione annuale delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione e che si applichi a decorrere dal 1o luglio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo):

Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona CIEM

:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

15 390

TAC analitico

Francia

1 710

UE

17 100

TAC

17 100

2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 39/2013.

3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 2

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di acciuga catturati nella sottozona CIEM VIII a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5), gli Stati membri si avvalgono del codice dello stock “ANE/08.”.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

(2)  Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


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