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Document 32013R0619

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 619/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013 , relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera della Francia, della Grecia, dell’Italia, di Malta e della Spagna o immatricolati in tali paesi

    GU L 175 del 27.6.2013, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/619/oj

    27.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 175/43


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 619/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 26 giugno 2013

    relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera della Francia, della Grecia, dell’Italia, di Malta e della Spagna o immatricolati in tali paesi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2013 da parte dei pescherecci e delle tonnare dell’Unione europea nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (3), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri e per le tonnare, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione almeno il contingente assegnato alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

    (3)

    La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.

    (4)

    In conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l’Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, l’attrezzo, lo stock, il gruppo di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

    (5)

    Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, le possibilità di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo assegnate ai pescherecci battenti bandiera della Francia, della Grecia, dell’Italia, di Malta e della Spagna o immatricolati in tali paesi risultano esaurite.

    (6)

    In data 3, 5, 8 e 17 giugno la Francia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi 17 pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2013 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 3 giugno per 10 pescherecci, dal 5 giugno per quattro pescherecci, dall’8 giugno per due pescherecci e dal 17 giugno per il peschereccio rimanente; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dalle ore 17.22 del 17 giugno 2013.

    (7)

    In data 3 giugno la Grecia ha informato la Commissione di aver imposto, a decorrere dalle ore 8.00 del 3 giugno 2013, un fermo di pesca al suo peschereccio con reti a circuizione dedito nel 2013 alla pesca del tonno rosso.

    (8)

    In data 13 giugno l’Italia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi 12 pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2013 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 5 giugno per quattro pescherecci, dal 6 giugno per altri quattro, dal 9 giugno per tre pescherecci e dal 13 giugno per il peschereccio rimanente; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dalle ore 15.27 del 13 giugno 2013.

    (9)

    In data 8 giugno Malta ha informato la Commissione di aver imposto, a decorrere dalle ore 21:56 dell’8 giugno 2013, un fermo di pesca al suo peschereccio con reti a circuizione dedito nel 2013 alla pesca del tonno rosso.

    (10)

    In data 3 e 17 giugno la Spagna ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi sei pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2013 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 3 giugno per cinque di essi e dal 17 giugno per il peschereccio rimanente; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dalle ore 00.00 del 17 giugno 2013.

    (11)

    Fatte salve le misure summenzionate adottate dalla Francia, dalla Grecia, dall’Italia, da Malta e dalla Spagna, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera degli Stati membri interessati o in essi immatricolati, con effetto a decorrere, al più tardi, dalle ore 17.22 del 17 giugno 2013 per la Francia, dalle ore 8.00 del 3 giugno 2013 per la Grecia, dalle ore 15.27 del 13 giugno 2013 per l’Italia, dalle ore 21.56 dell’8 giugno 2013 per Malta e dalle ore 00.00 del 17 giugno 2013 per la Spagna,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera francese o immatricolati in Francia è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 17.22 del 17 giugno 2013.

    Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

    Articolo 2

    La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera greca o immatricolati in Grecia è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 8.00 del 3 giugno 2013.

    Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

    Articolo 3

    La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 15.27 del 13 giugno 2013.

    Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

    Articolo 4

    La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera maltese o immatricolati a Malta è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 21.56 dell’8 giugno 2013.

    Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

    Articolo 5

    La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 00.00 del 17 giugno 2013.

    Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Maria DAMANAKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.

    (3)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.


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