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Document 32013L0022

    Direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

    GU L 158 del 10.6.2013, p. 356–361 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/22/oj

    10.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 158/356


    DIRETTIVA 2013/22/UE DEL CONSIGLIO

    del 13 maggio 2013

    che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

    visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

    (2)

    Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 91/672/CEE (1), 92/106/CEE (2), 1999/37/CE (3), 1999/62/CE (4), 2003/59/CE (5), 2006/87/CE (6) e 2006/126/CE (7),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Le direttive 91/672/CEE, 92/106/CEE, 1999/37/CE, 1999/62/CE, 2003/59/CE, 2006/87/CE e 2006/126/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. COVENEY


    (1)  Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

    (2)  Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

    (3)  Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57).

    (4)  Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

    (5)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

    (6)  Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

    (7)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).


    ALLEGATO

    PARTE A

    TRASPORTI SU STRADA

    1.

    All’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/106/CEE, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:

    «—

    Croazia:

    godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;».

    2.

    La direttiva 1999/37/CE è così modificata:

    a)

    l’allegato I è così modificato:

    i)

    al punto II.4, secondo trattino, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

    «HR

    :

    Croazia»;

    ii)

    al punto III.1.A, lettera b), nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

    «HR

    Croazia»;

    b)

    l’allegato II è così modificato:

    i)

    al punto II.4, secondo trattino, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

    «HR

    :

    Croazia»;

    ii)

    al punto III.1.A, lettera b), nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

    «HR

    Croazia».

    3.

    All’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 1999/62/CE, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

    «—

    Croazia:

    godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;».

    4.

    L’allegato II, punto 2, della direttiva 2003/59/CE è così modificato:

    a)

    alla lettera c), al di sotto dei termini «La facciata 1 contiene:», nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

    «HR

    :

    Croazia»;

    b)

    alla lettera e), al di sotto dei termini «La facciata 1 contiene:», nell'elenco, dopo la voce «cárta cáilíochta tiomána», è inserito quanto segue:

    «kvalifikacijska kartica vozača»;

    c)

    alla lettera b), al di sotto dei termini «La facciata 2 contiene:», il secondo capoverso è sostituito da quanto segue:

    «Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue della carta utilizzando una di tali lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.»

    5.

    L’allegato I, punto 3, della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

    a)

    alla lettera c), al di sotto dei termini «La pagina 1 contiene:», nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

    «HR

    :

    Croazia»;

    b)

    alla lettera e), al di sotto dei termini «La pagina 1 contiene:», nell'elenco, dopo la voce «Ceadúas Tiomána», è inserito quanto segue:

    «Vozačka dozvola»;

    c)

    alla lettera b), al di sotto dei termini «La pagina 2 contiene:», il secondo capoverso è sostituito da quanto segue:

    «Lo Stato membro che desideri redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese redige una versione bilingue della patente utilizzando una di tali lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.»

    PARTE B

    TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE

    1.

    All’allegato I della direttiva 91/672/CEE, dopo la sezione «GRUPPO B», è aggiunto quanto segue:

    «Repubblica di Croazia

    Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

    Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

    (certificato di qualifica professionale — Conduttore di navi — tipo “A”)

    Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

    Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

    (certificato di qualifica professionale — Conduttore di navi — tipo “B”)

    (in conformità dell’ordinanza sui titoli e le qualifiche professionali dei battellieri, Gazzetta Ufficiale n. 73/09)».

    2.

    La direttiva 2006/87/CE è così modificata:

    a)

    l’allegato I è così modificato:

    i)

    nel capo 2, zona 3, dopo la voce relativa alla Repubblica francese, è inserito quanto segue:

    «Repubblica di Croazia

    Danubio: dal km 1 295 + 500 al km 1 433

    Fiume Drava: dal km 0 al km 198 + 600

    Fiume Sava: dal km 211 al km 594

    Fiume Kupa: dal km 0 al km 5 + 900

    Fiume Una: dal km 0 al km 15»;

    ii)

    nel capo 3, zona 4, dopo la voce relativa alla Repubblica francese, è inserito quanto segue:

    «Repubblica di Croazia

    Tutte le vie navigabili non comprese nella zona 3»;

    b)

    all’allegato II, appendice VI, parte IV, nell'elenco del punto 1, sezione 1, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue:

    «25 per la Croazia»;

    c)

    l’allegato IX è così modificato:

    i)

    nella parte I, articolo 7, paragrafo 2, nell'elenco, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue:

    «25= Croazia»;

    ii)

    nella parte II, articolo 1.06, paragrafo 2, nell'elenco, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue:

    «25= Croazia»;

    iii)

    la parte V è così modificata:

    la tabella al punto 1 è sostituita dalla seguente:

    «Paese

    Nome

    Indirizzo

    Numero di telefono

    Indirizzo di posta elettronica

    Belgio

     

     

     

     

    Bulgaria

     

     

     

     

    Danimarca

     

     

     

     

    Germania

     

     

     

     

    Estonia

     

     

     

     

    Finlandia

     

     

     

     

    Francia

     

     

     

     

    Grecia

     

     

     

     

    Italia

     

     

     

     

    Irlanda

     

     

     

     

    Croazia

     

     

     

     

    Lettonia

     

     

     

     

    Lituania

     

     

     

     

    Lussemburgo

     

     

     

     

    Malta

     

     

     

     

    Paesi Bassi

     

     

     

     

    Austria

     

     

     

     

    Polonia

     

     

     

     

    Portogallo

     

     

     

     

    Romania

     

     

     

     

    Svezia

     

     

     

     

    Svizzera

     

     

     

     

    Spagna

     

     

     

     

    Slovacchia

     

     

     

     

    Slovenia

     

     

     

     

    Repubblica ceca

     

     

     

     

    Ungheria

     

     

     

     

    Regno Unito

     

     

     

     

    Cipro

     

     

     

     

    Se manca l’autorità competente significa che non è stata specificata dal paese in questione.»;

    al punto 4, dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

    «Croazia

    Voce

    Nome

    Indirizzo

    Numero di telefono

    Indirizzo di posta elettronica

    Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese in questione non sono state rilasciate autorizzazioni.»


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