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Dokument JOL_2012_361_R_0011_01

2012/826/UE: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2012 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
Protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

GU L 361 del 31.12.2012, S. 11–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

(2012/826/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) ("accordo di partenariato").

(2)

Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato è stato siglato il 10 maggio 2012 ("nuovo protocollo"). Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca.

(3)

Il protocollo attuale giunge a scadenza il 31 dicembre 2012.

(4)

Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell’UE, il nuovo protocollo prevede che esso si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma e non prima del 1o gennaio 2013, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5)

È opportuno firmare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti ("protocollo") è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria conformemente all'articolo 15 del protocollo, a decorrere dalla data della firma, e comunque non prima del 1o gennaio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 28 novembre 2012.

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.


PROTOCOLLO

concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca ("accordo") sono stabilite come segue per un periodo di due anni:

Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae, e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus:

a)

40 tonniere con reti a circuizione,

b)

34 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

c)

22 pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6.

3.   In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo e dell’articolo 7 del presente protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione possono svolgere attività di pesca nelle acque del Madagascar soltanto se figurano nell’elenco dei pescherecci autorizzati della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e detengono un’autorizzazione di pesca rilasciata alle condizioni stabilite nel presente protocollo, secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria - modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria totale di cui all’articolo 7 dell’accordo è stabilita a 3 050 000 EUR per l’intera durata del presente protocollo.

2.   Tale contropartita finanziaria totale comprende:

a)

un importo annuo di 975 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 15 000 tonnellate annue, per l’accesso alla zona di pesca del Madagascar, e

b)

un importo specifico annuo di 550 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica marittima e della pesca del Madagascar.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8 e 9.

4.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall’Unione in ragione di 1 525 000 EUR all’anno durante il periodo d’applicazione del presente protocollo e corrisponde all’importo complessivo stabilito al paragrafo 2, lettere a) e b).

5.   Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate dalle navi dell’UE nella zona di pesca del Madagascar supera 15 000 tonnellate l'anno, l’importo della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è pari a 65 euro per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dall’Unione non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Quando i quantitativi catturati dalle navi dell’UE nella zona di pesca del Madagascar superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo conformemente all’allegato. Per evitare eventuali superamenti del quantitativo di riferimento, entrambe le parti instaurano un sistema di monitoraggio periodico delle catture.

6.   Il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo di cui all’articolo 15 per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.

7.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva del Madagascar.

8.   La contropartita finanziaria è versata o trasferita su un conto unico del Tesoro aperto presso la Banca centrale del Madagascar. Le coordinate del conto sono: Agence Comptable Centrale du Trésor public presso la Banque Centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar, numero di conto: 213 101 000 125 TP EUR.

Articolo 3

Promozione di una pesca responsabile e sostenibile nelle acque del Madagascar

1.   A partire dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo ed entro tre mesi da tale data, l’Unione e il Madagascar concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale in conformità della strategia nazionale del Madagascar nel settore della pesca e del quadro politico della Commissione europea, nonché modalità di applicazione dettagliate concernenti segnatamente:

a)

gli orientamenti su base annuale e pluriennale in base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire su base annuale e pluriennale ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dal Madagascar nell’ambito della politica nazionale della pesca e di altre politiche correlate o in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile, con particolare riguardo alle zone marine protette;

c)

i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle due parti nell’ambito della commissione mista.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Madagascar, basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2.   Durante il periodo contemplato dal presente protocollo l’Unione e il Madagascar si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar.

3.   Le due parti si impegnano a rispettare le risoluzioni e le raccomandazioni dell'IOTC, nonché i piani di gestione da essa adottati in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca. Le due parti si adoperano inoltre per conformarsi ai pareri del gruppo di lavoro scientifico congiunto previsto all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo.

4.   Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell'IOTC, dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, se del caso, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all’articolo 4 dell’accordo, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 di tale accordo per adottare, se del caso, le misure necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche del Madagascar.

Articolo 5

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'IOTC e dal gruppo di lavoro scientifico congiunto indichino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile del tonno e dei tonnidi nell’Oceano Indiano.

2.   In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dall’Unione non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3.   Le due parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive politiche e legislazioni nel settore della pesca.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui i pescherecci dell’UE siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 dell’accordo, le parti si consultano prima della concessione di un'eventuale autorizzazione per tali attività e, se del caso, concordano le condizioni applicabili tali attività di pesca, ivi incluse le modifiche corrispondenti da apportare al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare per quanto riguarda le specie insufficientemente sfruttate presenti nelle acque del Madagascar. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano al fine di stabilire caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

3.   Le parti praticano la pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati nell’ambito di un accordo amministrativo, se del caso. Per il Madagascar, il Centro nazionale per le ricerche oceanografiche e l'Istituto per la pesca e le scienze marine collaborano alla definizione di tali parametri.

4.   È opportuno che le autorizzazioni per la pesca sperimentale siano accordate per un periodo massimo di sei mesi.

5.   Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo del Madagascar può concedere possibilità di pesca di nuove specie alla flotta dell’Unione fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell’allegato, sono modificati di conseguenza.

Articolo 7

Condizioni per l’esercizio della pesca – clausola di esclusiva

Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo, i pescherecci dell’UE possono esercitare attività di pesca nelle acque del Madagascar soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Ministero della pesca del Madagascar nell’ambito del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   Fatte salvo l’articolo 9, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa previa consultazione tra le parti:

a)

se circostanze diverse dai fenomeni naturali impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar;

b)

a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

c)

se l’Unione constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 di tale accordo. In tal caso, tutte le attività dei pescherecci dell’UE nelle acque del Madagascar sono sospese.

2.   L’Unione si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b):

a)

quando una valutazione condotta dal Ministero della pesca e analizzata dalla commissione mista dimostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

b)

in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti, previi consultazioni e accordo tra le parti nell’ambito della commissione prevista all’articolo 9 dell’accordo:

a)

se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar;

b)

nel caso in cui l’Unione ometta di effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo;

c)

quando tra le parti insorga una controversia che non può essere risolta, concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente protocollo e del relativo allegato;

d)

se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato;

e)

a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti relativi alle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

f)

se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 di tale accordo;

g)

in caso di inosservanza della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo.

2.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del presente protocollo, la parte interessata notifica la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data a partire dalla quale devono decorrere gli effetti della sospensione.

3.   In caso di sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che le contrappone. Se le parti raggiungono un’intesa, il presente protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'applicazione del protocollo.

Articolo 10

Diritto nazionale

1.   Salvo disposizione contraria prevista nell'ambito del presente protocollo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci dell’UE nelle acque del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.

2.   Le autorità del Madagascar informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche nella sua politica della pesca o a nuove norme di legge in tale settore.

Articolo 11

Riservatezza

Le parti provvedono affinché tutti i dati relativi ai pescherecci dell’UE e alle loro attività di pesca nelle acque del Madagascar siano sempre oggetto di trattamento riservato. Tali dati sono usati esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca da parte delle autorità competenti.

Articolo 12

Scambi elettronici di dati

Il Madagascar e l’Unione si impegnano ad istituire senza indugio i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’applicazione dell’accordo. Ogni scambio elettronico è confermato da un avviso di ricevimento. La versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea.

Le due parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni dei sistemi informatici che ostacolino tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all’applicazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria stabilita all’articolo 15, salvo denuncia notificata in conformità dell’articolo 14.

Articolo 14

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale decorrono gli effetti di tale denuncia.

2.   L’invio della notifica di cui sopra comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, e comunque non prima del 1o gennaio 2013.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Madagascar

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA NELLA ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o al Madagascar in relazione a un’autorità competente designa:

a)

per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE in Madagascar,

b)

per il Madagascar: il Ministero della pesca.

2.   Zona di pesca del Madagascar

Tutte le disposizioni del protocollo e del relativo allegato si applicano esclusivamente nella zona di pesca del Madagascar, quale indicata nelle appendici 3 e 4, fatte salve le disposizioni seguenti:

a)

le navi dell’UE potranno esercitare le proprie attività di pesca nelle acque situate oltre le 20 miglia nautiche dalla linea di base per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie,

b)

deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi nazionali di concentrazione dei pesci,

c)

per non compromettere lo sfruttamento sostenibile di determinate specie demersali da parte degli operatori nazionali, ai pescherecci con palangari di superficie cui si applica il presente protocollo è vietato l’esercizio della pesca nelle zone Banc de Leven e Banc de Castor, le cui coordinate sono riportate nell’appendice 5.

3.   Designazione di un agente locale

Le navi dell’UE che intendono ottenere un’autorizzazione di pesca ai sensi del presente protocollo devono essere rappresentate da un raccomandatario residente in Madagascar.

4.   Conto bancario

Anteriormente alla data d’applicazione provvisoria del protocollo, il Madagascar comunica all’UE i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell’UE nel quadro dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA DEL TONNO

1.   Condizioni per ottenere un’autorizzazione di pesca del tonno – navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca del tonno di cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave figuri nel registro dei pescherecci dell’UE e nell’elenco delle navi autorizzate della IOTC e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa derivanti dalle attività di pesca effettuate in Madagascar nell’ambito dell’accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca del Madagascar.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

L’UE presenta al Madagascar una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell’accordo almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 1.

La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata di:

a)

prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione;

b)

nome, indirizzo e dati di contatto:

i)

dell’armatore della nave;

ii)

dell’operatore della nave;

iii)

del raccomandatario locale della nave;

c)

una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, di dimensione minima di 15 cm × 10 cm;

d)

certificato di navigabilità della nave;

e)

numero di immatricolazione della nave;

f)

certificato sanitario della nave rilasciato dall’autorità competente dell’UE;

g)

dati di contatto della nave (fax, e-mail, ecc.).

Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di pesca ai sensi del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del canone.

3.   Pagamento anticipato del canone

L’importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo specificato nelle schede tecniche che figurano nell’appendice 2. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4.   Elenco provvisorio delle navi richiedenti

Al ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca l’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca stabilisce immediatamente, per ciascuna categoria di navi, l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità competenti del Madagascar inviano senza indugio l’elenco all’UE.

L’UE trasmette l’elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, il Madagascar può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia all’UE.

5.   Rilascio dell’autorizzazione di pesca

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente ha ricevuto il fascicolo di domanda completo. Una copia dell’autorizzazione è immediatamente inviata alla delegazione dell’UE in Madagascar.

6.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciata l’autorizzazione di pesca, l’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca stabilisce per ciascuna categoria di navi l’elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar. Tale elenco è immediatamente inviato all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio di cui sopra.

7.   Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno, dal 1o gennaio al 31 dicembre, e sono rinnovabili.

8.   Documenti di bordo

Durante la permanenza nelle acque o nei porti del Madagascar i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti:

a)

l’originale dell’autorizzazione di pesca; tuttavia, se tale originale non può essere ottenuto prima di un mese, fa fede una copia dell’elenco delle navi autorizzate a pescare quale previsto al capo II, punto 6, del presente allegato;

b)

i documenti rilasciati da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti:

il numero di immatricolazione del peschereccio e il suo certificato di immatricolazione,

il certificato di conformità previsto dalla convenzione di Torremolinos dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO);

c)

disegni e/o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;

d)

ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità delle stive, un certificato autenticato da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio che descriva la natura delle modifiche;

e)

se il peschereccio è munito di serbatoi d’acqua marina refrigerata, un documento certificato da un’autorità competente dello Stato di bandiera della nave che indichi la capacità dei serbatoi in metri cubi;

f)

se del caso, un diario regolarmente aggiornato sulla gestione delle acque di zavorra (date e ore di pompaggio con posizioni e volumi, date e ore di scarico con posizioni e volumi, trattamenti effettuati su tali acque);

g)

l’autorizzazione a pescare fuori dalle acque soggette alla giurisdizione dello Stato di bandiera rilasciata al peschereccio o un estratto del registro delle navi autorizzate dalla IOTC; e

h)

copia della vigente legislazione del Madagascar nel settore della pesca.

9.   Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell’UE, l’autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave simile o di una nave sostitutiva, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal caso il computo dei canoni per le tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo IV tiene conto delle catture complessive effettuate dai due tipi di navi nella zona del Madagascar.

Il trasferimento comporta il rinvio dell’autorizzazione di pesca da sostituire da parte dell’armatore o del suo raccomandatario in Madagascar e la preparazione dell’autorizzazione sostitutiva da parte del Madagascar nel più breve tempo possibile. L’autorizzazione sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all’armatore o al suo raccomandatario al momento della consegna dell’autorizzazione da sostituire. L’autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell’autorizzazione da sostituire.

Il Madagascar aggiorna quanto prima l’elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è comunicato quanto prima all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

10.   Navi ausiliarie

Le navi ausiliarie battenti bandiera dell’UE devono essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni previste dalla legislazione del Madagascar.

Il canone applicabile alle navi ausiliarie è di 2 500 EUR/anno.

Le autorità competenti del Madagascar trasmettono periodicamente l’elenco di tali autorizzazioni alla Commissione per il tramite della delegazione dell’UE in Madagascar.

CAPO III

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un’autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice 2.

Le navi rispettano la legislazione in materia di pesca del Madagascar e tutte le risoluzioni dell'IOTC.

CAPO IV

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Definizione della bordata di pesca

Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’UE è così definita:

a)

il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla zona di pesca del Madagascar; o

b)

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca malgascia e un trasbordo in porto e/o uno sbarco nel Madagascar.

2.   Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell’UE operante nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca dell'IOTC, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura nelle appendici 6 e 7.

Il giornale di pesca dei pescherecci con palangari deve essere conforme alla risoluzione 08/04 dell'IOTC e quello delle tonniere con reti a circuizione alla risoluzione 10/03.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Madagascar.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture accessorie e i rigetti.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

3.   Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Madagascar i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca malgascia.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

a)

in caso di passaggio in un porto del Madagascar, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Madagascar, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori del Madagascar;

b)

in caso di uscita dalla zona di pesca del Madagascar senza passare prima per un porto del Madagascar, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di sette giorni lavorativi dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei quindici giorni successivi all’uscita dalla zona di pesca del Madagascar;

i)

per posta elettronica, all’indirizzo comunicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca; o

ii)

oppure per fax, al numero comunicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca; o

iii)

oppure per lettera inviata all’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca.

Se la nave torna nella zona di pesca del Madagascar nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

A decorrere dal 1o luglio 2013 le due parti istituiscono un protocollo per lo scambio elettronico di tutti i dati relativi alle catture e alle dichiarazioni sulla base di un giornale di pesca elettronico. Le due parti pianificano quindi l’applicazione del protocollo e la sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione elettronica entro il 1o gennaio 2014.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all’UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca agli istituti nazionali competenti: USTA (Unità statistica tonniera di Antsiranana) e CCP (Centro di controllo della pesca) e a uno degli istituti scientifici seguenti:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

c)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima).

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Madagascar può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l’armatore conformemente alle disposizioni pertinenti previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Madagascar può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. Il Madagascar informa immediatamente l’UE di ogni sanzione applicata in tale contesto.

4.   Computo finale dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici di cui sopra, l’UE stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente.

L’UE trasmette detto computo finale al Madagascar e all’armatore entro il 31 luglio dell’anno in corso. Il Madagascar può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro un termine di trenta giorni lavorativi decorrente dalla data di trasmissione. In caso di disaccordo le parti si concertano nell’ambito della commissione mista. Se il Madagascar non presenta obiezioni entro un termine di trenta giorni lavorativi, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo al Madagascar al massimo entro il 30 settembre dell’anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

Il trasbordo in mare è vietato. Il controllo di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori di pesca del Madagascar.

Il comandante di una nave dell’UE che intenda effettuare operazioni di sbarco o trasbordo deve comunicare al CCP e, contestualmente, all’autorità portuale del Madagascar, almeno 48 ore prima dello sbarco o del trasbordo, le seguenti informazioni:

a)

il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero di immatricolazione nel registro delle navi da pesca dell'IOTC;

b)

il porto di sbarco o di trasbordo;

c)

la data e l’ora previste per lo sbarco o il trasbordo;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

L’operazione di trasbordo è oggetto di un’autorizzazione preventiva rilasciata dal CCP del Madagascar al comandante o al suo raccomandatario entro 24 ore dalla suddetta notifica. L’operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto del Madagascar a tal fine autorizzato.

In caso di trasbordo, oltre alle informazioni di cui alle lettere da a) a d), il comandante comunica il nome della nave ricevente.

Il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità del Madagascar (il CCP e l’autorità portuale) in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro 24 ore compila la dichiarazione di trasbordo e la trasmette al CCP e all’autorità portuale del Madagascar.

In Madagascar i porti di pesca in cui sono autorizzate le operazioni di trasbordo sono Antsiranana per le tonniere con reti a circuizione e Toliary, Ehoala e Toamasina per i pescherecci con palangari.

L’inosservanza di queste disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione del Madagascar.

Le navi dell’UE che effettuano sbarchi nei porti del Madagascar si adoperano per mettere a disposizione delle imprese di trasformazione locali le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Su richiesta delle società di pesca dell’UE, le direzioni regionali del Ministero della pesca forniscono un elenco e i dati di contatto delle imprese di trasformazione locali.

Le tonniere dell’UE che decidono di sbarcare le loro catture in un porto del Madagascar beneficiano, per ogni tonnellata catturata nella zona di pesca del Madagascar, di una riduzione di 5 EUR sull’importo del canone indicato nell’appendice 2 per la categoria di pesca della nave in questione.

Un’ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione del Madagascar.

CAPO VI

CONTROLLO

1.   Entrata e uscita dalla zona di pesca

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca del Madagscar di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca deve essere notificata al Madagascar entro tre ore dall’entrata o dall’uscita.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

a)

la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

b)

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie bersaglio detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

c)

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono o di fax comunicati dal CCP, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 8. Il CCP ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.

Il CCP notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Madagascar senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente del Madagascar.

I rapporti di entrata/uscita devono essere tenuti a bordo per almeno un anno a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione.

I pescherecci dell’UE che non dispongono di un’autorizzazione di pesca devono formare oggetto di una dichiarazione di transito innocente. Il contenuto di tale dichiarazione è conforme a quanto precisato al presente punto.

2.   Cooperazione in materia di lotta contro la pesca INN

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca e contribuire alla lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell’UE sono invitati a segnalare al CCP la presenza di qualsiasi altro peschereccio nelle loro vicinanze.

3.   Dichiarazione periodica delle catture

Quando opera nelle acque del Madagascar, il comandante di una nave dell’UE in possesso di un’autorizzazione di pesca deve comunicare ogni tre giorni al CCP le catture effettuate nella zona di pesca del Madagascar. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa il terzo giorno successivo alla data di entrata della nave nella zona di pesca del Madagascar.

Ogni tre giorni, nel trasmettere la dichiarazione periodica delle catture, la nave provvede a comunicare in particolare:

a)

la data, l’ora e la posizione al momento della dichiarazione;

b)

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

c)

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

d)

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e rigettata in mare durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

e)

la presentazione dei prodotti;

f)

per le tonniere con reti a circuizione:

il numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci dall’ultima dichiarazione;

il numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall’ultima dichiarazione;

il numero di cale infruttuose;

g)

per le tonniere con palangari:

il numero di cale dall’ultima dichiarazione;

il numero di ami dispiegati dall’ultima dichiarazione.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono comunicati dal CCP, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 8. Il CCP notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar senza aver trasmesso la dichiarazione periodica di tre giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente del Madagascar.

Le dichiarazioni periodiche delle catture devono essere tenute a bordo per almeno un anno dalla relativa data di trasmissione.

4.   Ispezione in mare

Nella zona di pesca del Madagascar, l’ispezione in mare delle navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da ispettori del Madagascar chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell’UE, sul canale VHF 16, la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta da ispettori di pesca, che, prima di procedere, devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l’ordine di missione.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell’UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all’ispezione. Essi conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’UE ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Prima di lasciare la nave dell’UE, gli ispettori autorizzati consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione deve essere trasmessa anche all’UE, come previsto al capo VIII.

5.   Ispezione in porto in caso di sbarco e di trasbordo

L’ispezione, in un porto malgascio, di navi dell’Unione che sbarcano o trasbordano le catture da esse effettuate è svolta da ispettori del Madagascar chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di procedere all’ispezione, gli ispettori devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l’ordine di missione. Gli ispettori del Madagascar restano a bordo della nave dell’UE solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all’ispezione e conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori del Madagascar redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’UE ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Non appena conclusa l’ispezione, gli ispettori del Madagascar consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’UE.

In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione deve essere trasmessa anche all’UE, come previsto al capo VIII.

CAPO VII

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS

Le navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al CCP del loro Stato di bandiera.

Ciascun messaggio di posizione deve includere:

a)

l’identificazione della nave;

b)

l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

la data e l’ora di registrazione della posizione;

d)

la velocità e la rotta della nave.

Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell’appendice 9.

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona del Madagascar è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona del Madagascar, che viene identificata con il codice "EXI". Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se necessario, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

Le navi dell’UE operanti con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Madagascar.

Se già operanti nella zona di pesca malgascia, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano o sostituiscono detto sistema nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro un termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Madagascar.

Le navi operanti nella zona del Madagascar con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar, almeno ogni sei ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Madagascar

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Madagascar. I CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Madagascar verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l’UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Madagascar.

5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, il Madagascar può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Detti elementi di prova devono essere trasmessi dal CCP del Madagascar al CCP dello Stato di bandiera e all’UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Madagascar i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Il CCP del Madagascar notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

Al termine del periodo di indagine determinato, il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito alle misure di monitoraggio eventualmente necessarie.

CAPO VIII

INFRAZIONI

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della legislazione del Madagascar in materia di pesca può comportare l’imposizione di sanzioni nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca della nave.

1.   Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

In caso di ispezione a bordo, la firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore con riguardo all’infrazione constatata. Se rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante annota in detto rapporto i motivi del suo rifiuto e appone l’indicazione "rifiuto di firma".

Per qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca, la notifica dell’infrazione di cui trattasi e delle sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla legislazione in materia di pesca del Madagascar. Una copia della notifica è inviata entro 72 ore allo Stato di bandiera della nave e all’UE.

2.   Fermo di una nave

Se viene accertata un’infrazione, qualsiasi nave dell’UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto malgascio, conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione del Madagascar.

Il Madagascar notifica per via elettronica all’UE, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il CCP del Madagascar organizza, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell’armatore della nave partecipano a detta riunione di informazione.

3.   Sanzione dell’infrazione – Procedura transazionale

La sanzione dell’infrazione è stabilita dal Madagascar secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Prima di adire le vie legali è avviata una procedura transazionale tra le autorità del Madagascar e la nave dell’UE al fine di dirimere la questione in via amichevole. Alla procedura transazionale può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transazionale si conclude entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedura giudiziaria – Cauzione bancaria

Se la procedura transazionale di cui sopra non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita presso il Tesoro del Madagascar una cauzione bancaria il cui importo, fissato dal Madagascar, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione della procedura giudiziaria.

Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

Il Madagascar comunica all’UE i risultati della procedura giudiziaria entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria presso il Tesoro del Madagascar. Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

a)

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transazionale, o

b)

dopo che la cauzione bancaria di cui sopra sia stata depositata e accettata dal Ministero della pesca, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

CAPO IX

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Numero di marittimi da imbarcare

Gli armatori di tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

a)

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;

b)

per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

Gli armatori si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi di origine malgascia.

2.   Contratti dei marittimi

La dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione in caso di decesso, malattia e infortuni.

3.   Salario dei marittimi

Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

4.   Obblighi dei marittimi

I marittimi assunti dalle navi dell’UE sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

CAPO X

OSSERVATORI

1.   Osservazione delle attività di pesca

Le due parti riconoscono l’importanza di rispettare gli obblighi derivanti dalle risoluzioni dell'IOTC per quanto riguarda il programma di osservatori scientifici.

Per garantire la conformità agli obblighi suddetti, agli osservatori si applicano le disposizioni di seguito indicate, tranne nel caso di limitazioni spaziali dovute a motivi di sicurezza.

Le navi autorizzate ad operare nelle acque del Madagascar nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca imbarcano gli osservatori designati dalle autorità malgasce per garantire il rispetto degli obblighi suddetti secondo le modalità precisate di seguito.

Su richiesta delle autorità del Madagascar, i pescherecci dell’UE imbarcano un osservatore; l’obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 10 % delle navi autorizzate. Tale misura non si applica tuttavia alle navi di stazza inferiore a 100 GT.

2.   Navi e osservatori designati

Le autorità del Madagascar adottano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore. Tale elenco è tenuto aggiornato ed è trasmesso alla Commissione europea non appena compilato.

Le autorità del Madagascar comunicano agli armatori interessati il nome dell’osservatore designato per l’imbarco sulle loro navi con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data prevista per l’imbarco dell’osservatore.

La presenza dell’osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3.   Retribuzione dell’osservatore

Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell’osservatore al di fuori del Madagascar sono a carico dell’armatore. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità del Madagascar.

Per ogni nave che imbarca un osservatore viene chiesto all’armatore di versare un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP.

4.   Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e dal Madagascar.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Esso ha accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle sue mansioni.

5.   Imbarco e sbarco dell’osservatore

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

L’armatore o il suo rappresentante comunica al Madagascar, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

Se l’osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l’osservatore non viene sbarcato in un porto del Madagascar, l’armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell’osservatore durante l’attesa del volo di rimpatrio.

Se la nave non si presenta al momento e nel porto precedentemente concordati per l’imbarco dell’osservatore, l’armatore è tenuto a farsi carico delle spese da esso sostenute durante l’attesa in porto (vitto e alloggio).

Se la nave non si presenta senza averne preventivamente informato il CCP, il Madagascar può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave in questione.

6.   Obblighi dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Durante l’attività delle navi nella zona di pesca del Madagascar, l’osservatore comunica almeno una volta alla settimana via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, con particolare riguardo al quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenute a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dall’autorità competente.

7.   Rapporto dell’osservatore

Prima di lasciare la nave, l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell’osservatore.

L’osservatore trasmette il suo rapporto al Madagascar, che ne trasmette copia all’UE entro quindici giorni lavorativi dallo sbarco dell’osservatore.

ELENCO DELLE APPENDICI

Appendice 1

Modulo di domanda di licenza

Appendice 2

Scheda tecnica

Appendice 3

Coordinate (latitudini e longitudini) della zona di pesca del Madagascar

Appendice 4

Zona di pesca del Madagascar

Appendice 5

Coordinate geografiche e carta della zona di pesca vietata ai pescherecci con palangari di superficie

Appendice 6

Giornale di pesca – Scheda di dichiarazione delle catture per le tonniere con reti a circuizione

Appendice 7

Giornale di pesca – Scheda di dichiarazione delle catture per i pescherecci con palangari

Appendice 8

Modulo per i rapporti di entrata e uscita dalla zona di pesca

Appendice 9

Formato del messaggio di posizione VMS

Appendice 1

Modulo di domanda di licenza

MINISTERO DELLA PESCA DEL MADAGASCAR

DOMANDA DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1.

Nome dell’armatore: …

2.

Indirizzo dell’armatore: …

3.

Nome del rappresentante o dell’agente: …

4.

Indirizzo del rappresentante o dell’agente locale dell’armatore: …

5.

Nome del comandante: …

6.

Nome della nave: …

7.

Numero di immatricolazione: …

8.

Numero di fax: …

9.

Indirizzo di posta elettronica: …

10.

Indicativo di chiamata: …

11.

Data e luogo di costruzione: …

12.

Stato di bandiera: …

13.

Porto di immatricolazione: …

14.

Porto di armamento: …

15.

Lunghezza fuori tutto: …

16.

Larghezza fuori tutto: …

17.

Stazza lorda (UMS): …

18.

Capacità della stiva: …

19.

Capacità di refrigerazione e di congelazione: …

20.

Tipo e potenza del motore: …

21.

Attrezzi da pesca: …

22.

Numero di marittimi: …

23.

Sistema di comunicazione: …

24.

Indicativo di chiamata: …

25.

Segnaletica utilizzata: …

26.

Operazioni di pesca praticate: …

27.

Luogo di sbarco: …

28.

Zone di pesca: …

29.

Specie bersaglio: …

30.

Periodo di validità: …

31.

Condizioni particolari: …

Parere della Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura: …

Osservazioni del Ministero della pesca: …

Appendice 2

SCHEDA TECNICA

Zona di pesca

Al di là delle 20 miglia nautiche dalla linea di base - Zona indicata nelle appendici 3 e 4.

Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi nazionali di concentrazione dei pesci.

Ai pescherecci con palangari di superficie cui si applica il presente protocollo è vietato l’esercizio della pesca nelle zone Banc de Leven e Banc de Castor, le cui coordinate sono riportate nell’appendice 5.

Attrezzo autorizzato:

Sciabica

Palangaro di superficie

Catture accessorie:

Rispetto delle raccomandazioni dell'IOTC

Canone a carico degli armatori/equivalente catture:

Canone a carico degli armatori per tonnellata catturata

35 EUR/tonnellata

Anticipi annuali a carico degli armatori

4 900 EUR per 140 tonnellate per tonniera con reti a circuizione

3 675 EUR per 105 tonnellate per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

1 750 EUR per 50 tonnellate per peschereccio con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT

Numero di navi autorizzate a pescare

40 unità con reti a circuizione

34 unità con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

22 unità con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT

Altro

Canone per nave ausiliaria: 2 500 EUR per unità

Marittimi:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;

per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

Gli armatori si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi di origine malgascia.

Osservatori:

Su richiesta delle autorità del Madagascar, i pescherecci dell’UE imbarcano un osservatore; l’obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 10 % delle navi autorizzate. Tale misura non si applica tuttavia alle navi di stazza inferiore a 100 GT.

Per ogni nave che imbarca un osservatore viene chiesto all’armatore di versare un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP.

Appendice 3

COORDINATE (LATITUDINI E LONGITUDINI) DELLA ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI DIVIETO

(in gradi minuti)

Punto

Latitudine

Longitudine

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Appendice 4

Image

Appendice 5

Coordinate geografiche e carta della zona di pesca vietata ai pescherecci con palangari di superficie

Punto

Latitudine

Longitudine

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Appendice 6

Giornale di pesca – Scheda di dichiarazione delle catture per le tonniere con reti a circuizione

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DÉPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVÉE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALÉE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMÉE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPÈCE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Appendice 7

Giornale di pesca – Scheda di dichiarazione delle catture per i pescherecci con palangari

Image

Appendice 8

Modulo per i rapporti di entrata e uscita dalla zona di pesca

FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI

1.   FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (TRE ORE PRIMA DELL’ENTRATA)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL’AZIONE: ENTRATA

NOME DELLA NAVE: …

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: …

STATO DI BANDIERA: …

TIPO DI NAVE: …

NUMERO DI LICENZA: …

POSIZIONE ALL’ENTRATA: …

DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA: …

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): …

YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) in KG: …

SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) in KG: …

BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ Thunnus obesus) in KG: …

ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) in KG: …

ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: …

2.   FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (TRE ORE PRIMA DELL’USCITA)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL’AZIONE: USCITA

NOME DELLA NAVE: …

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: …

STATO DI BANDIERA: …

TIPO DI NAVE: …

NUMERO DI LICENZA: …

POSIZIONE ALL’USCITA: …

DATA E ORA (UTC) DI USCITA: …

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): …

YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) in KG: …

SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) in KG: …

BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ Thunnus obesus) in KG: …

ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) in KG: …

ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: …

3.   FORMATO DEL RAPPORTO SETTIMANALE SULLE CATTURE (OGNI TRE GIORNI QUANDO LA NAVE OPERA NELLE ACQUE DEL MADAGASCAR)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL’AZIONE: ATTIVITÀ

NOME DELLA NAVE: …

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: …

STATO DI BANDIERA: …

TIPO DI NAVE: …

NUMERO DI LICENZA: …

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): …

YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) in KG: …

SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) in KG: …

BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ Thunnus obesus) in KG: …

ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) in KG: …

ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: …

NUMERO DI CALE EFFETTUATE DALL’ULTIMO RAPPORTO: …

Tutti i rapporti sono trasmessi all’autorità competente via fax o per posta elettronica ai recapiti seguenti:

Fax: +261 20 22 490 14

E-mail: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Appendice 9

Formato del messaggio di posizione VMS

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/ facoltativo

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa-3 del paese

Stato di bandiera

FS

F

 

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio "POS"

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione;

un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.


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