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Document 32012D0505

    2012/505/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 settembre 2012 , relativa al riconoscimento dell’Egitto a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2012) 6297]

    GU L 252 del 19.9.2012, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/505/oj

    19.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/57


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 settembre 2012

    relativa al riconoscimento dell’Egitto a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

    [notificata con il numero C(2012) 6297]

    (2012/505/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

    viste le richieste presentate da Cipro il 13 maggio 2005, dal Regno Unito il 25 settembre 2006 e dalla Repubblica ellenica il 26 ottobre 2006,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, (di seguito «convenzione STCW») (2), modificata nel 1995.

    (2)

    Le richieste di riconoscimento dell’Egitto sono state presentate con lettere del 13 maggio 2005 da Cipro, del 25 settembre 2006 dal Regno Unito e del 26 ottobre 2006 dalla Repubblica ellenica. In seguito a tali richieste, la Commissione ha esaminato il sistema di formazione e abilitazione dell’Egitto per verificare se tale paese soddisfi tutti i requisiti previsti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. Tale esame si basava sui risultati di un’ispezione effettuata dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel dicembre 2006. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune carenze nei sistemi di formazione e abilitazione.

    (3)

    La Commissione aveva trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati del suddetto esame.

    (4)

    Con lettere del 16 febbraio 2009, del 21 settembre 2010 e del 20 dicembre 2011, la Commissione ha chiesto alle autorità egiziane di fornire le prove che le carenze rilevate erano state corrette.

    (5)

    Con lettere del 12 novembre 2009, del 25 novembre 2010 e del 28 febbraio 2012, le autorità egiziane hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per correggere tutte le carenze rilevate durante la valutazione di conformità.

    (6)

    I risultati della valutazione di conformità e l’analisi delle informazioni fornite dall’Egitto dimostrano che tale paese soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che esso ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’Egitto è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012

    Per la Commissione

    Siim KALLAS

    Vicepresidente


    (1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

    (2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.


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