Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0453

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 453/2011 del Consiglio, del 4 maggio 2011 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

    GU L 123 del 12.5.2011, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2012; abrogato da 32012R0541

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/453/oj

    12.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 123/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 453/2011 DEL CONSIGLIO

    del 4 maggio 2011

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 5 e l’articolo 9, paragrafo 4,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore

    (1)

    In seguito ad un’inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 95/95 (2), un dazio antidumping definitivo in forma di un dazio specifico sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese («RPC») («misure antidumping definitive»). L’aliquota del dazio specifico ammontava a 352 EUR/tonnellata.

    (2)

    In seguito ad un esame intermedio avviato nel maggio 1997 su richiesta di un esportatore cinese, le misure sono state confermate, mediante il regolamento (CE) n. 2722/1999 (3) del Consiglio, per un periodo di altri quattro anni.

    (3)

    Nell’aprile 2005, a seguito del riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 639/2005 del Consiglio (4) le misure sono state prolungate per un periodo di altri cinque anni.

    2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (4)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore (5), il 28 gennaio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da due produttori dell’Unione, la Lenzing AG e la Tanin Sevnica kemična industrija d.d. («i richiedenti») che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione di aldeide furanica nell’Unione.

    (5)

    La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione («IU»).

    3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (6)

    Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 aprile 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    4.   Inchiesta

    4.1.   Periodo dell’inchiesta

    (7)

    L’inchiesta sulla probabilità del persistere del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative per valutare il rischio della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo considerato»).

    4.2.   Parti interessate dall’inchiesta

    (8)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame i richiedenti, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese interessato.

    (9)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    4.3.   Campionamento

    (10)

    Dato il numero relativamente elevato di produttori esportatori nella RPC, si è esaminata l’ipotesi di usare un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Dato che nessun produttore esportatore si è manifestato, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

    4.4.   Verifica delle informazioni ricevute

    (11)

    La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura.

    (12)

    Hanno risposto al questionario i due produttori dell’Unione, un importatore/utilizzatore e un produttore del paese analogo, l’Argentina. Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta.

    (13)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:

    a)

    Produttori dell’Unione

    Lenzing AG, («Lenzing»), Austria

    Tanin Sevnica kemična industrija d.d. («Tanin»), Slovenia

    b)

    Importatore/utilizzatore non collegato

    International Furan Chemicals BV («IFC»), Rotterdam

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (14)

    Il prodotto in esame nell’ambito della presente inchiesta è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei successivi riesami di cui sopra ai considerando 1 e 3, cioè l’aldeide furanica originaria della RPC, attualmente classificata al codice NC 2932 12 00 («prodotto in esame»). L’aldeide furanica è detta anche 2-furaldeide o furfurolo.

    (15)

    L’aldeide furanica è un liquido giallo chiaro con un caratteristico odore pungente, ottenuto dalla lavorazione di vari tipi di residui agricoli. L’aldeide furanica ha due applicazioni principali: come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio per la produzione di oli lubrificanti e come materia prima per la trasformazione in alcole furfurilico, utilizzato per la produzione di resine sintetiche per gli stampi da fonderia.

    2.   Prodotto simile

    (16)

    Come le precedenti, anche quest’ultima inchiesta ha dimostrato che l’aldeide furanica prodotta nella RPC ed esportata nell’Unione europea, quella prodotta e venduta sul mercato interno dell’Argentina, paese analogo, e quella fabbricata e venduta nell’Unione dai produttori dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e sono destinate agli stessi usi. Di conseguenza, esse sono state considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

    (17)

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

    1.   Aspetti generali

    (18)

    Dei 34 produttori esportatori cinesi conosciuti contattati al momento dell’apertura, nessuno ha cooperato all’inchiesta né ha fornito informazioni. Di conseguenza, i risultati riguardo alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping sotto illustrati hanno dovuto essere basati sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni trasmesse dall’importatore/utilizzatore industriale che ha collaborato, sui dati di Eurostat, sulle statistiche ufficiali delle esportazioni della RPC e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame.

    2.   Paese analogo

    (19)

    Dato che la RPC è un’economia in fase di transizione, il valore normale deve essere determinato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («paese analogo») oppure al prezzo all’esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

    (20)

    Come già nell’inchiesta iniziale, nell’avviso di apertura della presente inchiesta l’Argentina è stata proposta come adeguato paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. Non sono state ricevute osservazioni, dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura, sul paese analogo proposto.

    (21)

    Un produttore di aldeide furanica in Argentina ha cooperato all’inchiesta rispondendo al questionario. L’inchiesta ha mostrato che l’Argentina aveva un mercato competitivo per l’aldeide furanica, rifornito per circa il 90 % da produttori locali e per la restante parte da importazioni da paesi terzi. Il volume della produzione argentina costituisce più del 70 % del volume delle esportazioni cinesi nell’Unione del prodotto in esame destinato al perfezionamento attivo. Il mercato argentino è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la RPC.

    (22)

    Si conclude pertanto, come nell’inchiesta iniziale, che l’Argentina costituisce un paese analogo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    3.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

    3.1.   Valore normale

    (23)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese analogo che ha cooperato, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno dell’Argentina da parte di acquirenti indipendenti, poiché si è constatato che le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.

    (24)

    Pertanto il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore argentino che ha collaborato all’inchiesta.

    (25)

    È stato innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto simile ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in esame esportato nell’Unione. Le vendite sul mercato interno del produttore argentino che ha cooperato sono state ritenute sufficientemente rappresentative durante il PIR.

    (26)

    La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato argentino la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti durante il PIR. Dato che tutte le vendite del prodotto simile durante il PIR erano state remunerative, il valore normale è stato basato sulla media ponderata di tutte le vendite sul mercato interno.

    3.2.   Prezzo all’esportazione

    (27)

    Poiché nessuna società cinese esportatrice verso l’Unione ha cooperato all’inchiesta, i prezzi all’esportazione sono stati determinati in base agli elementi disponibili. Le informazioni fornite dall’importatore che ha cooperato all’inchiesta e i dati di Eurostat relativi alle importazioni nell’Unione del prodotto in esame sono stati ritenuti la base più adeguata. Benché per la maggior parte le importazioni fossero state effettuate in regime di perfezionamento attivo («RPA») (l’aldeide furanica cinese veniva trasformata in alcole furfurilico destinato all’esportazione), non vi era motivo di ritenere che esse non costituissero una base idonea per la determinazione dei prezzi all’esportazione.

    3.3.   Confronto

    (28)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, di certe differenze nei costi di trasporto e di assicurazione, che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

    3.4.   Margine di dumping

    (29)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, allo stesso stadio commerciale. Il confronto ha dimostrato l’esistenza di un dumping rilevante.

    4.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    (30)

    Dopo aver verificato l’esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è proceduto ad esaminare la probabilità di persistenza del dumping, ove le misure fossero abrogate. Dal momento che nessun produttore esportatore cinese ha collaborato alla presente inchiesta, le conclusioni sono state desunte, come previsto dall’articolo 18 del regolamento di base, dai dati disponibili, ossia le informazioni fornite dall’importatore che ha cooperato all’inchiesta, i dati di Eurostat, le statistiche ufficiali delle esportazioni della RPC e la domanda di riesame.

    (31)

    A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: l’evoluzione delle importazioni della RPC verso l’UE in RPA, l’evoluzione delle esportazioni cinesi verso paesi terzi e la capacità inutilizzata dei produttori cinesi.

    4.1.   Andamento delle importazioni dalla RPC

    (32)

    Secondo le statistiche ufficiali cinesi sulle esportazioni, le esportazioni totali a livello mondiale del prodotto in esame dalla RPC sono aumentate del 117 % durante il periodo considerato. L’aumento è stato per lo più assorbito dai mercati degli Stati Uniti e di altri paesi terzi.

    (33)

    Quanto alle esportazioni verso l’Unione, secondo Eurostat e dati verificati sulle importazioni, occorre rilevare che, durante il PIR, per il 99,9 % tutte le importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l’Unione sono state effettuate a fini di perfezionamento attivo e per il restante 0,1 % per l’immissione in libera pratica. Nel 2007 e nel 2008 non ci sono state importazioni destinate all’immissione in libera pratica. Per l’esaustività dei dati sono state prese in considerazione le importazioni destinate all’immissione in libera pratica; peraltro, viste la esigue quantità interessate, è stata ritenuta inutile un’analisi dettagliata dell’evoluzione dei prezzi di tali importazioni.

    (34)

    Il volume delle importazioni dalla RPC in regime di perfezionamento attivo e per l’immissione in libera pratica si è ridotto del 67 % tra il 2007 e il PIR, il che ha coinciso con la contrazione del 24 % del consumo sul mercato dell’Unione, come indicato al successivo considerando 45. L’aldeide furanica cinese importata durante il PIR è stata trasformata in alcole furfurilico, che è stato a sua volta esportato. Non esiste alcuna informazione disponibile su come le importazioni destinate l’immissione in libera pratica siano state utilizzate nell’Unione; è tuttavia ragionevole supporre che, qualora le misure fossero abrogate, almeno una parte delle importazioni attuali in regime di perfezionamento attivo potrebbero essere effettuate in vista dell’immissione in libera pratica allo stato naturale o come prodotto finale a valle (alcole furfurilico) venduto sul mercato dell’Unione.

    (35)

    Nel periodo tra il 2007 e il PIR il prezzo delle esportazioni cinesi è variato a seconda dei mercati. Mentre il prezzo all’esportazione verso l’Unione si è notevolmente ridotto (dell’11 %) in questo periodo, gli altri mercati d’esportazione hanno fatto registrare un aumento di circa il 10 %. Va peraltro osservato che i prezzi per il mercato statunitense durante il PIR sono stati quasi allo stesso livello di quelli dell’Unione mentre, secondo le statistiche cinesi sulle esportazioni, le esportazioni verso altri mercati sono state più onerose del 19 % per tonnellata. Dato che il prodotto in esame è molto omogeneo, tali differenze di prezzo possono essere spiegate soltanto con una strategia deliberata di fissazione dei prezzi degli esportatori cinesi, che ottengono prezzi e profitti più elevati su mercati meno competitivi che non su mercati quali l’Unione e gli Stati Uniti, dove sono praticati prezzi inferiori. Considerando che le esportazioni verso l’Unione e gli Stati Uniti rappresentano il 46 % del totale delle esportazioni cinesi, si può concludere che tale differenziazione dei prezzi può essere mantenuta, qualora i dazi fossero abrogati, per sostenere il dumping almeno sul mercato dell’Unione.

    4.2.   Capacità produttiva inutilizzata degli esportatori

    (36)

    Essendo solo poche le informazioni disponibili al pubblico riguardo all’industria cinese dell’aldeide furanica, le conclusioni che seguono sono state tratte principalmente dalle informazioni contenute nella domanda di riesame.

    (37)

    Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, la produzione cinese di aldeide furanica è aumentata in modo costante a partire dal 1999, e nel 2009 il volume della produzione ha raggiunto circa 320 000 tonnellate. Sembra che il tasso di utilizzo degli impianti cinesi si aggiri attorno al 94 %, il che significa che nella RPC vi è una capacità inutilizzata di circa 20 000 tonnellate/anno, un quantitativo pari a circa la metà del consumo totale nell’Unione. Ci sarebbero attualmente più di 200 impianti di produzione di aldeide furanica in attività nella RPC, di cui un numero sempre maggiore svolge attività d’esportazione.

    (38)

    In base a quanto esposto, si può concludere che, ove le misure fossero abrogate, è probabile che le esportazioni del prodotto in esame arrivino sul mercato dell’Unione al di fuori del RPA e in quantità rilevanti e continuino molto probabilmente a formare oggetto di dumping.

    5.   Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

    (39)

    Tenuto conto della grande capacità di produzione disponibile nella RPC, della capacità dei produttori cinesi di aumentare rapidamente i volumi di produzione e destinarli all’esportazione, nonché di fissare i prezzi di tali esportazioni, è ragionevole supporre che l’abrogazione delle misure comporterebbe una ripresa delle esportazioni dalla RPC verso l’Unione al di fuori del RPA.

    (40)

    I prezzi all’esportazione attuali in RPA non sono soggetti al dazio antidumping. Si può pertanto ritenere che i prezzi in questione siano indicativi anche dei futuri livelli di prezzo, nel caso le misure siano abrogate. A questo proposito, è stato rilevato che i prezzi all’esportazione cinesi in RPA sono stati oggetto di dumping e hanno comportato una sottoquotazione dell’11 % dei prezzi dei produttori dell’Unione durante il PIR, come indicato al considerando 69.

    (41)

    Alla luce dei risultati sopra descritti, si può concludere che le esportazioni dalla RPC sono tuttora oggetto di dumping e che l’abrogazione delle misure antidumping rischia di far persistere il dumping sul mercato dell’Unione.

    D.   DEFINIZIONE DELL’IU

    (42)

    L’IU consiste in due società: la Lenzing AG (Austria) e la Tanin Sevnica kemična industrija d.d. (Slovenia), che insieme rappresentano il 100 % della produzione dell’Unione del prodotto in esame nel PIR. Entrambe le società hanno risposto al questionario e hanno cooperato totalmente all’inchiesta. Pertanto, i due produttori dell’Unione costituiscono l’IU ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Per motivi di riservatezza, i dati relativi ai risultati dell’IU sono riportati solo in forma indicizzata.

    (43)

    Rispetto all'inchiesta iniziale, l'IU si è evoluta: in maniera significativa la Furfural Español SA, attualmente denominata Nutrafur, la società produttrice spagnola che aveva presentato la denuncia iniziale nel 1994, ha cessato la produzione nell'ottobre 2008. La Nutrafur, che sostiene la presenta domanda di riesame, non ha collaborato al presente procedimento. La Nutrafur peraltro è tuttora attiva sul mercato, in qualità di operatore commerciale che acquista il prodotto in esame dai suoi ex concorrenti dell'Unione. I dati relativi alla produzione della Nutrafur nel 2007 e nel 2008 menzionati nella domanda sono stati inclusi nel consumo del mercato UE.

    E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

    1.   Consumo sul mercato dell’Unione

    (44)

    Il consumo di aldeide furanica nell’Unione è stato determinato in base ai volumi di vendita dell’IU sul mercato dell’Unione (incluse le vendite della Nutrafur quando ancora produceva aldeide furanica) più le importazioni in regime di perfezionamento attivo dalla RPC e le importazioni da altri paesi terzi destinate all’immissione in libera pratica, sulla scorta dei dati verificati dell’importatore International Furan Chemicals BV («IFC») e di Eurostat. Dal momento che Eurostat non comunica informazioni esaustive per motivi di riservatezza, i dati Eurostat sono stati utilizzati soltanto per le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e dalla Repubblica dominicana, dato che l’IFC è l’unico importatore di aldeide furanica da tali paesi.

    (45)

    Su questa base, durante il periodo considerato, il consumo dell’Unione è diminuito del 24 %, passando da 48 534 tonnellate nel 2007 a 36 725 tonnellate durante il PIR.

    Tabella 1 —   Consumo dell’Unione

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Tonnellate

    48 534

    45 738

    38 175

    36 725

    Indice (2007 = 100)

    100

    94

    79

    76

    Variazione annua

     

    –6

    –15

    –3

    Fonte: risposte verificate al questionario dell’IU e della IFC, domanda di riesame e Eurostat.

    2.   Importazioni dalla RPC

    2.1.   Volume, quota di mercato e prezzi

    (46)

    Secondo le statistiche ufficiali cinesi delle esportazioni, durante il PIR le importazioni cinesi destinate all’immissione in libera pratica sono state esigue (2,5 tonnellate), mentre per la maggior parte le importazioni cinesi sono state effettuate in regime di perfezionamento attivo. Il volume delle importazioni cinesi in regime di perfezionamento attivo è passato da 8 264 tonnellate nel 2007 a 2 749 tonnellate nel PIR, cioè con un calo del 67 %. Nel 2008 le importazioni cinesi in regime di perfezionamento hanno raggiunto il culmine con circa 10 000 tonnellate, per poi diminuire negli anni successivi. Nel periodo considerato la quota di mercato cinese in regime di perfezionamento attivo è diminuita dal 17 % all’8 %, cioè di 9 punti percentuali.

    (47)

    I prezzi cinesi in regime di perfezionamento attivo sono calati del 12 %, passando da 774 EUR nel 2007 a 685 EUR nel PIR.

    Tabella 2 —   Importazioni dalla RPC

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Tonnellate

    8 264

    10 002

    5 159

    2 749

    Indice (2007 = 100)

    100

    121

    62

    33

    Variazione annua

     

    21

    –59

    –29

    Quota di mercato

    17 %

    22 %

    14 %

    7 %

    Prezzo in EUR/tonnellata

    774

    1 014

    690

    685

    Indice (2007 = 100)

    100

    131

    89

    88

    Fonte: risposta verificata della IFC al questionario.

    3.   Volumi e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

    (48)

    Come già rilevato nell’inchiesta iniziale, le importazioni dalla Repubblica dominicana sono consistite interamente in spedizioni di una società madre alla controllata europea per la produzione di alcole furfurilico. I prezzi ai quali sono state effettuate tali transazioni erano pertanto prezzi di trasferimento tra società collegate e non rispecchiavano i reali prezzi del mercato. In base ai dati forniti da Eurostat, i volumi delle importazioni nell’Unione di aldeide furanica proveniente da paesi terzi diversi dalla RPC e i loro prezzi medi hanno seguito il seguente andamento:

    Tabella 3 —   Importazioni nell’Unione dalla Repubblica dominicana

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Tonnellate

    32 003

    27 662

    24 996

    25 959

    Indice (2007 = 100)

    100

    86

    78

    81

    Variazione annua

     

    –14

    –8

    3

    Quota di mercato

    66 %

    60 %

    65 %

    71 %

    Prezzo in EUR/tonnellata

    809

    982

    582

    670

    Indice (2007 = 100)

    100

    121

    72

    83

    Tabella 4 —   Importazioni nell’Unione da altri paesi terzi

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Tonnellate

    1 687

    1 583

    1 226

    1 158

    Indice (2007 = 100)

    100

    94

    73

    69

    Variazione annua

     

    –6

    –21

    –4

    Quota di mercato

    3 %

    3 %

    3 %

    3 %

    Prezzo in EUR/tonnellata

    800

    997

    632

    621

    Indice (2007 = 100)

    100

    125

    79

    78

    (49)

    Durante il periodo considerato i volumi di importazione di aldeide furanica dalla Repubblica dominicana e da tutti gli altri paesi terzi sono diminuiti in modo significativo, rispettivamente del 19 % e del 31 %. La contrazione delle importazioni dalla Repubblica dominicana ha tuttavia consentito un aumento della quota di mercato, passata dal 66 % al 71 %. Peraltro, tutte queste importazioni sono state incluse nella produzione di alcole furfurilico da parte della controllata europea del produttore nella Repubblica dominicana. I prezzi ai quali sono effettuate tali transazioni erano pertanto prezzi di trasferimento tra società collegate e potevano non rispecchiare i reali prezzi del mercato.

    3.1.   Volumi e prezzi di esportazione dalla RPC a destinazione di altri paesi terzi

    (50)

    Durante il periodo considerato i volumi di esportazione sono aumentati del 105 % (pari a circa il 9 % delle vendite totali dell’Unione durante il PIR). Occorre osservare che le vendite all’esportazione dell’IU ad altri paesi terzi sono state effettuate a prezzi bassi durante il PIR. Ciò può essere spiegato dalla concorrenza su grandi quantità a prezzi bassi con l’aldeide furanica cinese in altri paesi terzi.

    Tabella 5 —   Volumi e prezzi di esportazione dell’IU a destinazione di altri paesi terzi

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Quantità — Indice (2007 = 100)

    100

    136

    211

    205

    Variazione annua

     

    36

    75

    –6

    Prezzi — Indice (2007 = 100)

    100

    114

    88

    82

    Variazione annua

     

    14

    –26

    –6

    4.   Situazione economica dell’IU

    (51)

    Nei considerando seguenti viene analizzata la situazione economica dell’IU, cioè le società Lenzing e Tanin.

    4.1.   Produzione

    (52)

    La produzione totale del prodotto in esame da parte dell’IU è aumentata del 14 % durante il periodo considerato.

    Tabella 6 —   Produzione dell’Unione

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Indice (2007 = 100)

    100

    109

    114

    114

    Variazione annua

     

    9

    5

    0

    Fonte: risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario.

    4.2.   Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (53)

    La capacità produttiva totale dell’IU è rimasta invariata nel periodo considerato. L’utilizzo degli impianti dell’IU è aumentato di 12 punti percentuali, passando dall’85 % al 97 %, il che significa che la produzione ha quasi raggiunto la capacità massima.

    Tabella 7 —   Capacità dell’Unione

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Indice (2007 = 100)

    100

    100

    100

    100

    Utilizzo degli impianti

    85 %

    92 %

    96 %

    97 %

    Fonte: risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario.

    4.3.   Livello delle scorte

    (54)

    La tabella seguente indica che il livello delle scorte dell’IU è aumentato del 26 % nel periodo considerato. Tale aumento è stato particolarmente accentuato tra il 2007 e il 2008, quando ha toccato il 193 %.

    Tabella 8 —   Scorte

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Indice (2007 = 100)

    100

    293

    165

    126

    Variazione annua

     

    193

    – 128

    –40

    Fonte: risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario.

    4.4.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (55)

    Il volume delle vendite dell’IU ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione è aumentato del 13 % durante il PIR. A seguito dell’incremento delle vendite, la quota di mercato dell’IU è aumentata di 5 punti percentuali durante il periodo considerato.

    Tabella 9 —   Volume delle vendite e quota di mercato dell’UE

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Indice (2007 = 100)

    100

    100

    112

    113

    Quota di mercato detenuta

    10-20 %

    10-20 %

    14-24 %

    15-25 %

    Fonte: risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario.

    4.5.   Prezzi di vendita medi

    (56)

    Nel periodo considerato i prezzi di vendita medi praticati dall’IU sul mercato dell’Unione sono diminuiti dell’1 %. Nel 2008 i prezzi di vendita medi hanno raggiunto il culmine con un aumento dell’11 %, ma nell’anno seguente sono rapidamente diminuiti. Il lieve ribasso dei prezzi di vendita deve essere considerato alla luce dell’aumento del 5 % del costo unitario di produzione, di cui l’IU non è stata in grado di tener conto.

    Tabella 10 —   Prezzo di vendita medio nell’Unione

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Indice (2007 = 100)

    100

    111

    98

    99

    Variazione annua

     

    11

    –13

    1

    Fonte: risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario.

    4.6.   Costo medio di produzione

    (57)

    Nel periodo considerato il costo medio di produzione (CMP) è aumentato del 5 %, per lo più a causa dell’incremento dell’occupazione e, di conseguenza, dell’aumento del costo totale della manodopera.

    Tabella 11 —   Costo medio di produzione

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Indice (2007 = 100)

    100

    105

    105

    105

    Variazione annua

     

    5

    0

    0

    Fonte: risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario.

    4.7.   Redditività e flusso di cassa

    (58)

    I profitti generati dall’IU si sono ridotti notevolmente nel periodo considerato, come pure il flusso di cassa, diminuito del 56 %. Ciò è dovuto alla pressione esercitata sui prezzi di vendita, malgrado l’aumento della produzione e delle vendite.

    Tabella 12 —   Redditività e flusso di cassa

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Redditività Indice (2007 = 100)

    100

    175

    –7

    –4

    Variazione annua

     

    75

    – 182

    3

    Flusso di cassa - Indice (2007 = 100)

    100

    144

    49

    44

    Variazione annua

     

    44

    –95

    –5

    Fonte: risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario.

    4.8.   Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

    (59)

    Tra il 2007 e il PIR gli investimenti hanno subito una flessione del 95 %. L’utile sul capitale investito, espresso come profitti/perdite per il prodotto in esame in rapporto al valore contabile netto degli investimenti, è sensibilmente diminuito durante il periodo considerato, seguendo la tendenza degli investimenti. A causa del deterioramento della redditività e del flusso di cassa, la capacità dei denuncianti di ottenere capitali è peggiorata sensibilmente nel periodo considerato. Questo peggioramento trova un chiaro riscontro negli investimenti dei denuncianti, che sono crollati (– 95 %) nel periodo considerato.

    Tabella 13 —   Investimenti e utile sul capitale investito

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Investimenti Indice (2007 = 100)

    100

    61

    2

    5

    Variazione annua

     

    –39

    –59

    3

    Utile sul capitale investito Indice (2007 = 100)

    100

    196

    –7

    –4

    Variazione annua

     

    96

    – 203

    3

    Fonte: risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario.

    4.9.   Occupazione e produttività

    (60)

    Nell’ambito dell’IU il tasso di occupazione durante il periodo considerato è cresciuto dell’8 %. La produttività, misurata in termini di produzione (in tonnellate) per dipendente, è aumentata del 6 %. Peraltro, durante il periodo considerato, i costi della manodopera sono aumentati del 16 %.

    Tabella 14 —   Occupazione e produttività

    Anno

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Occupazione — Indice

    100

    109

    109

    108

    Produttività (tonnellate/dipendenti) — Indice

    100

    100

    105

    106

    Costi della manodopera — Indice

    100

    114

    115

    116

    Fonte: risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario.

    4.10.   Entità del margine di dumping

    (61)

    Dati il volume, la quota di mercato e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, l’incidenza sull’IU dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.

    4.11.   Ripresa dagli effetti del dumping

    (62)

    Come indica l’evoluzione positiva della maggior parte degli indicatori sopraelencati, durante il periodo considerato la situazione finanziaria dell’IU ha conosciuto una parziale ripresa dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping originarie della RPC.

    4.12.   Crescita

    (63)

    Mentre il consumo nell’Unione è diminuito del 24 % nel periodo considerato, la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato dell’IU sono aumentati. Allo stesso tempo, il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC si sono ridotti. L’IU potrebbe tuttavia trarre vantaggio in un certo qual modo dalle misure, dato che la pressione cinese sui prezzi di vendita non le ha consentito di ottenere profitti, né di raggiungere i profitti previsti.

    5.   Conclusioni sulla situazione economica dell’IU

    (64)

    L’aldeide furanica originaria della Repubblica dominicana non è disponibile sul mercato libero dell’Unione. Non sono state pertanto riscontrate indicazioni del fatto che tali importazioni abbiano contribuito a determinare la precaria situazione dell’IU. Il volume delle importazioni da altri paesi terzi si è contratto in modo rilevante, a un livello tale che, anche se i prezzi applicati sono molto bassi, la loro incidenza non può essere ritenuta significativa.

    (65)

    Le misure nei confronti della RPC hanno avuto un effetto positivo sulla situazione economica dell’IU, visto che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno fatto registrare un andamento positivo: la produzione, il volume e il valore delle vendite sono aumentati. Nonostante una flessione del consumo, l’IU è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato. Per contro, durante il PIR è diminuita notevolmente la redditività. L’IU non è stata in grado di ottenere i profitti previsti, fissati al 5 % nell’inchiesta iniziale e necessari per garantire il suo sviluppo. In questo senso si è concluso che l’IU ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e che la sua situazione finanziaria permane vulnerabile.

    F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (66)

    Secondo le conclusioni dei precedenti considerando 39 e 40, la scadenza delle misure provocherebbe probabilmente un notevole aumento delle esportazioni oggetto di dumping dalla RPC a destinazione dell’Unione.

    (67)

    Come menzionato in precedenza, in caso di abrogazione delle misure, i produttori cinesi hanno il potenziale di reincanalare ingenti volumi di esportazione verso il mercato dell’Unione. Secondo la domanda di riesame, nel 2009 le capacità di produzione cinesi hanno raggiunto 320 000 tonnellate, con una capacità inutilizzata di almeno 20 000 tonnellate. Sembra inoltre che altri mercati d’esportazione, ad esempio, il Giappone, la Thailandia e gli Stati Uniti non sarebbero in grado di assorbire tale capacità inutilizzata, che verrebbe molto probabilmente orientata al mercato dell’Unione.

    (68)

    Per quanto concerne i prezzi, le statistiche cinesi sulle esportazioni mostrano che durante il PIR il prezzo del prodotto in esame destinato agli Stati Uniti era simile a quello delle esportazioni verso l’Unione. I prezzi cinesi erano più elevati per altri mercati d’esportazione.

    (69)

    Peraltro, visto che i prezzi cinesi erano inferiori dell’11 % a quelli dell’IU, ove le misure venissero abrogate gli esportatori cinesi continuerebbero probabilmente le loro pratiche, in modo da recuperare la quota perduta di mercato. Un comportamento del genere, abbinato alla capacità di fornire grandi quantità del prodotto in esame al mercato dell’Unione, avrebbe un effetto molto negativo sull’IU e, in particolare, sulla sua redditività.

    (70)

    In base alle considerazioni che precedono si conclude che l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni in dumping dalla RPC.

    G.   INTERESSE DELL’UNIONE

    1.   Osservazione preliminare

    (71)

    A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contrario all’interesse generale dell’Unione.

    (72)

    La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell’IU, degli importatori/operatori commerciali, degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame.

    (73)

    Nel corso delle inchieste precedenti, si era ritenuto che l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, l’inchiesta attuale è effettuata in previsione della scadenza e analizza perciò una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore.

    (74)

    Su questa base si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistessero ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

    2.   Interesse dell’IU

    (75)

    L’IU ha dato prova di essere un’industria vitale, capace di adeguarsi al mutare delle condizioni del mercato. Ciò è stato confermato in particolare dall’andamento positivo della produzione e delle vendite in un contesto di contrazione del consumo nell’Unione. A motivo dell’enorme pressione sui prezzi di vendita, la redditività non ha potuto tuttavia seguire lo stesso andamento positivo.

    (76)

    Data l’esistenza di capacità inutilizzata per la produzione di aldeide furanica nella RPC, abbinata al fatto che altri mercati d’esportazione (ad esempio, Giappone, Thailandia e Stati Uniti) non sono in grado di assorbire tale capacità inutilizzata, ove le misure fossero abrogate gli esportatori cinesi cercherebbero con molta probabilità di recuperare la quota di mercato perduta continuando la loro pratica di dumping nel mercato dell’Unione.

    (77)

    Di conseguenza, senza la proroga delle misure antidumping, la situazione dell’IU si deteriorerà gravemente a causa delle esportazioni cinesi a basso prezzo e oggetto di dumping, come illustrato ai considerando da 65 a 68.

    3.   Interesse degli importatori

    (78)

    Soltanto un importatore nell’Unione ha cooperato al procedimento: la IFC, una società con sede nei Paesi Bassi e di proprietà di un produttore di aldeide furanica nella Repubblica dominicana. La IFC è l’unico importatore attivo di aldeide furanica nell’Unione; in numero ridotto altre società importano il prodotto soltanto occasionalmente. La IFC è il principale operatore di aldeide furanica (e di alcole furfurilico) sul mercato dell’Unione, rappresentando circa l’80 % del consumo nell’Unione. La IFC importa dalla Repubblica dominicana, dalla RPC in regime di perfezionamento attivo e da altri paesi terzi. La IFC inoltre è il principale cliente dell’IU, rappresentando circa il 32 % delle vendite totali di quest’ultima. L’aldeide furanica acquistata è in seguito trasformata in alcole furfurilico dalla TFC, società collegata della IFC a Geel, in Belgio.

    (79)

    Detto importatore è abbastanza neutrale riguardo al procedimento: da un lato, gradirebbe avere accesso all’aldeide furanica cinese senza restrizioni e senza l’onere di adempimento degli obblighi doganali per il regime di perfezionamento attivo e, dall’altro, vorrebbe che l’IU fosse mantenuta, per poter procurarsi il prodotto in esame con un breve preavviso. Inoltre, la proroga delle misure elimina la concorrenza con la società madre produttrice nella Repubblica dominicana e rafforza la preponderanza del gruppo sui due mercati dell’aldeide furanica e dell’alcole furfurilico (incluso il regime di perfezionamento attivo) nell’Unione.

    4.   Interesse degli utilizzatori

    (80)

    La Commissione ha inviato questionari a ventisette utilizzatori industriali di aldeide furanica. Soltanto tre utilizzatori hanno cooperato al procedimento; essi, peraltro, non si procuravano l’aldeide furanica nella RPC, ma l’acquistavano direttamente dall’IU. Per tali utilizzatori l’importanza dell’aldeide furanica per le loro attività, raffinazione del petrolio e industria degli oli lubrificanti, era trascurabile. Essi quindi non si sentono particolarmente interessati dalle misure antidumping.

    5.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

    (81)

    Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che non esistono motivi validi e convincenti che ostino alla proroga delle attuali misure antidumping.

    H.   MISURE ANTIDUMPING

    (82)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni. Le osservazioni presentate sono state analizzate, ma non hanno condotto ad alcuna modifica delle considerazioni e dei fatti essenziali in base ai quali è stato deciso di mantenere le misure antidumping.

    (83)

    Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di aldeide furanica originaria della RPC, istituite con regolamento (CE) n. 639/2005, devono essere mantenute. Le misure consistono in un dazio specifico.

    (84)

    Tuttavia, dal momento che tale dazio specifico è stato istituito in base ai risultati dell’inchiesta iniziale nel 1995 e non è stato mai riveduto, si è ritenuto opportuno valutare se il livello del dazio fosse tuttora adeguato. A tal proposito la Commissione valuterà, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 2-furaldeide (anche detta aldeide furanica o furfurolo), attualmente classificata al codice NC 2932 12 00, originaria della Repubblica popolare cinese.

    2.   L’importo del dazio applicabile è di 352 EUR alla tonnellata.

    3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 del presente articolo, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addi 4 maggio 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    MARTONYI J.


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 15 del 21.1.1995, pag. 11.

    (3)  GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.

    (4)  GU L 107 del 28.4.2005, pag. 1.

    (5)  GU C 16 del 22.1.2010, pag. 40.

    (6)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 10.

    (7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


    Top