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Document 32011D0182

    2011/182/UE: Decisione del Consiglio, del 9 marzo 2011 , relativa al rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina

    GU L 79 del 25.3.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/182/oj

    Related international agreement

    25.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 79/3


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 9 marzo 2011

    relativa al rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina

    (2011/182/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 2003/96/CE del 6 febbraio 2003 (1), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina.

    (2)

    L’articolo 12, lettera b), dell’accordo prevedeva che il medesimo accordo avrebbe dovuto essere concluso per un periodo iniziale con termine al 31 dicembre 2002 e avrebbe potuto essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni.

    (3)

    Con decisione del 22 settembre 2003 (2), con effetto a decorrere dall’8 novembre 2004, il Consiglio ha approvato il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.

    (4)

    Nel corso della terza riunione del sottocomitato UE-Ucraina n. 7, tenutasi a Kiev il 26 e 27 novembre 2008, entrambe le parti hanno confermato il loro interesse a rinnovare il summenzionato accordo per ulteriori cinque anni.

    (5)

    Il contenuto dell’accordo rinnovato è identico al contenuto dell’accordo scaduto il 7 novembre 2009.

    (6)

    In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

    (7)

    È opportuno approvare, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvato, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina per un periodo supplementare di cinque anni.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione e conformemente all'articolo 12 dell'accordo, notifica al governo dell'Ucraina che l'Unione ha espletato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo rinnovato (3) e provvede a effettuare la notifica seguente all'Ucraina:

    «In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea”.»

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    CSÉFALVAY Z.


    (1)  GU L 36 del 12.2.2003, pag. 31.

    (2)  GU L 267 del 17.10.2003, pag. 24.

    (3)  La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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