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Document 32011R0186

Regolamento (UE) n. 186/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

GU L 53 del 26.2.2011, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32012R0649

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/186/oj

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/41


REGOLAMENTO (UE) N. 186/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).

(3)

L’iscrizione del clorato come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del clorato come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il clorato non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(4)

L’iscrizione del benfuracarb, del cadusafos, del carbofuran e del triciclazolo come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di dette sostanze nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (6). Poiché la nuova domanda è stata ritirata dai richiedenti, viene a cadere il motivo della sospensione dell’iscrizione nella parte 2 dell’allegato I. Occorre pertanto inserire le sostanze benfuracarb, cadusafos, carbofuran e triciclazolo nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(5)

L’iscrizione del methomyl come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il methomyl non è più vietato per l’impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(6)

L’iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il malathion non è più vietato per l’impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». L’iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata oggetto di una decisione negativa, per cui il malathion non può essere utilizzato nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(7)

Per il flurprimidol è stata presentata una nuova domanda ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008, che richiederà una nuova decisione circa la sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; il flurprimidol deve essere pertanto cancellato dall’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. È opportuno che la decisione relativa all’eventuale iscrizione nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I non sia presa prima dell’adozione della nuova decisione sullo statuto di tale sostanza ai sensi della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Le voci relative al paraquat nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 presentano incoerenze e ambiguità quanto ai numeri di codice e devono quindi essere modificate inserendovi i numeri di codice pertinenti.

(9)

Occorre pertanto modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(10)

Per dare agli Stati membri e all’industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l’applicazione del presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

è aggiunta la seguente voce:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Clorato +

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

b)

la voce «paraquat» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Paraquat +

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

c)

la voce «malathion» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Malathion

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

 

d)

la voce «methomyl» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Methomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

 

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

N. CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

«Benfuracarb

82560-54-1

n.d.

2932 99 00

p

b

Cadusafos

95465-99-9

n.d.

2930 90 99

p

b

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

Clorato

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Triciclazolo

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b)

la voce «paraquat» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

N. CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

«Paraquat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

c)

è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica

N. CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

«Flurprimidol

56425-91-3

n.d.

2933 59 95

p


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